Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
L'EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA - Coggle Diagram
L'EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA
"IL CICLO" della NORMA GIURIDICA
ENTRATA IN VIGORE (nascita)
PRODUCE I SUOI EFFETTI (vive)
MUTA o VIENE ABROGATA (si modifica o estingue a vantaggio di un'altra norma)
PUBBLICAZIONE
Avviene sulla
Gazzetta Ufficiale
Dopo l'approvazione del Parlamento la legge viene
promulgata
dal Presidente della Repubblica
VACATIO LEGIS
arco di tempo dalla pubblicazione sulla Gazzetta alla sua entrata in vigore
15 giorni
Se non specificato diversamente nella legge
PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA'
Stabilisce che una legge, una volta entrata in vigore, dispone solo per l'avvenire
Produce effetti
dopo
l'entrata in vigore
Ha valore solo per la legge PENALE (
art. 25 Cost.
)
PRINCIPIO DI RETROATTIVITA'
Produce effetti nei rapporti sorti
prima
dell'entrata in vigore della legge
Prevista
Nei casi in cui la legge lo prevede
Leggi più favorevoli per il condannato
Leggi interpretatice (chiarire leggi precedenti)
PERDITA DELL'EFFICACIA
ABROGAZIONE
Espressa
se una legge posteriore dichiara
esplicitamente
che la precedente non ha valore
Tacita
se la nuova legge è incompatibile con la precedente, senza esplicitarlo
Implicita
se la nuova legge disciplina l'intera materia in modo da sostituirsi a quella precedente
ANNULLAMENTO della CORTE COSTITUZIONALE
Quando è in contrasto con la Costituzione
REFERENDUM ABROGATIVO
Art. 75 Cost.
Forma di
democrazia diretta
il popolo è chiamato a votare per l'abrogazione di una determinata legge