L’autonomia delle istituzioni scolastiche fu introdotta nel dettato costituzionale con la nuova formulazione dell’art. 117, c. 3, 4a alinea, in applicazione del principio di sussidiarietà recepito dall’ordinamento dell’Unione europea. Infatti, assegnando l’istruzione alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni, così formula: “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, e con esclusione della istruzione e formazione professionale” (quest’ultima è materia di legislazione esclusiva delle Regioni.