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:check: 7. DIRITTO, RELIGIONE
ED ECONOMIA - Coggle Diagram
:check: 7. DIRITTO, RELIGIONE
ED ECONOMIA
ENTI CONFESSIONALI
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IMPOSTAZIONE TRIBUTARIA SUGLI ENTI ECCLESIASTICI
- La stessa degli enti non commerciali: Imposta sul reddito delle società - IRES al 50%
- Patti lateranensi 1929:
- esenzione da ogni tributo sugli immobili di proprietà della Santa Sede
- regime agevolato per le attività di regione e di culto
- Oggi la tassazione è rivolta più ai soggetti che non alle attività: siamo di fronte ad un regime non più attuale
ICI (Imposta comune sugli immobili) / IMU (I. municipale unica)
- ESENZIONI ORIGINALI (d.lgs 1992):
- enti non commerciali (REQ. SOGG.) e destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché ad attività di religione e di culto (REQ. OGG.);
- immobili di proprietà della Santa Sede
- Abolita nel 2008 e reintrodotta nel 2012 col nome di IMU, formata da tre diverse imposte:
- IMU: i proprietari degli immobili e non è dovuta per le prime case
- TASI: tassa annuale sui servizi indivisibili
- TARI: tassa sui rifiuti
ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI
- DEFINIZIONE: soggetti giuridici collettivi di natura PERSONALE (associazioni), PATRIMONIALE (fondazioni) o ISTITUZIONALE (diocesi, parrocchie) che fanno parte di un ordinamento confessionale e riconosciute come PERSONE GIURIDICHE dallo Stato.
- Enti ecclesiastici riconosciuti all'interno degli ordinamenti confessionali, ma non riconosciuti dallo Stato sono enti di fatto
- ATTIVITÀ REGOLATE DALLO STATO: gestione :school: :hospital: :shopping_trolley: e in generale anche attività commerciali e a scopo di lucro
- art. 20 COST. - Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività (quindi neppure vantaggi)
- Le attività a scopo religioso sono ricomprese nell'ambito di autonomia confessionale
- CLASSIFICAZIONE FINO AL 1985
- Enti ecclesiastici: Chiesa cattolica
- Istituti di culto: confessioni diverse dalla cattolica, disciplinati dalla legge sui culti ammessi
- CLASSIFICAZIONE ODIERNA
- ISTITUTI DI CULTO: L. 1159/2007 per le confessioni senza intesa
- ENTI ECCL. CIV. RICONOSCIUTI: nascono con la L. 222/1985 e si riferiscono solo ad associazioni cattoliche
- ENTI CONFESSIONALI CIV. RIC.: trovano la propria fonte nelle intese e riguardano le confessioni diverse dalla cattolica
- RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ
- Per antico possesso di stato (es. Santa Sede, Tavola valdese)
- Per legge (es. comunità ebraiche e loro Unione)
- Procedimento abbreviato x diocesi, parrocchie, istituti sostentamento clero, seminari
- Per decreto ministeriale del MinInterno: per tutti gli altri enti confessionali
- Sede in Italia (criterio oggettivo)
- Appartenenza organica ad una confessione (criterio oggettivo)
- Finalità costitutiva ed essenziale di religione e di culto (discrezionalità PA)
- NB è escluso un riferimento alle attività svolte in concreto
- DISCIPLINA TRIBUTARIA: la stessa degli enti non commerciali e possono assumere la qualifica di imprenditore
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RIFORMA CONCORDATARIA DEL 1984-87
- Il problema dei mille rivoli - nel 1986 il 2,8 ‰ della spesa pubblica era destinata alla religione
ABOLIZIONE DEI BENEFICI ECCLESIASTICI E REMUNERAZIONE DEL CLERO (L. 222-85)
- Fine del sistema beneficiale-congruale
(anticipato dal Codice di diritto canonico 1983)
- Proprietà immobiliari dei benefici ai nuovi istituti
- ordinamento canonico e civile insieme per garantire il diritto dei sacerdoti a ricevere una remunerazione
(non stipendio strictu sensu)
- cfr. ART 36 Cost (Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa)
SOSTENTAMENTO ≠ REMUNERAZIONE
Comunità
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Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
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Istituto Centrale per il Sos. del Cl.
(si finanzia tramite gli Istituti diocesani e tramite l-otto per mille)
REMUNERAZIONE
- Ammesse se attività lecite x Chiesa
- Giuridicamente l’attività spirituale può essere dedotta in obbligazione civile (cappellani privati)
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L’ANIMA E GLI EDIFICI DI CULTO FRA DIRITTO, RELIGIONE ED ECONOMIA
DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE A FAVORE DELL'ANIMA
- art. 629 c.c.: sono valide e gli eredihanno l’obbligo di rispettare questa volontà se i beni/somma sono determinabili
- manifestazioni di ultima volontà di contenuto non patrimoniale, consistente in obblighi testamentari volti a far recitare un certo numero di messe in suffragio del defunto, o a compiere determinati atti di carità perché l’anima del defunto acquisti meriti in vista della salvezza eterna
EDIFICI DI CULTO
- art. 831 co. 3 c.c.: impone un vincolo di destinazione degli edifici destinati al culto pubblico cattolico, anche se di proprietà di privati e pure in caso di alienazione
- illegittimità del solo riferimento al culto cattolico
- dubbi di legittimità per il pagamento di un biglietto
- MOSCHEE