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:check: 3. LIBERTÀ RELIGIOSA - Coggle Diagram
:check: 3. LIBERTÀ RELIGIOSA
ORDINAMENTO :globe_with_meridians: ED :FLAG-EU:
(>
art. 117 Cost.
vincoli
derivanti dall’
ordinamento comunitario
e dagli
obblighi internazionali
||
art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
)
Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo (1948)
Patto internazionale sui diritti civili e politici
(1966, in Italia dal '78)
libertà di pensiero, di coscienza e di religione
libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo
restrizioni previste dalla legge e necessarie per la tutela della
sicurezza pubblica
, dell’
ordine pubblico
e della
sanità pubblica
, della
morale pubblica
o degli
altrui diritti e libertà
fondamentali
Org. per la sicurezza e cooperazione in Europa
(
OSCE
)
Risoluzioni del PE
CEDU
(
1950
)
ART. 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
ART. 14 - Divieto di discriminazione
Carta di Nizza
(
2000
) >
Trattato di Lisbona
(
2007
)
Giurisprudenza della
CGUE
e della
Corte EDU
RAPPORTI ISTITUZIONALI UE/RELIGIONI
Carattere economico-commerciale dell'UE
Trattato di Amsterdam (1999)
: alcune confessioni religiose richiedono la
salvaguardia del proprio status
in alcuni paesi + riferimento alle
radici cristiane
Declassamento al livello di
gruppi filosofici e non confessionali
Trattato di Lisbona
(
2007
) riferimento al trattato di Nizza tramite l'
art. 6
competenza della CGUE in materia di diritti fondamentali
(accesso più semplice e in via preventiva rispetto alla CEDU)
TUTELA MULTILIVELLO
:
CGUE
(Lussemburgo) e
Corte EDU
(Strasburgo) :arrow_down:
Sentenze gemelle 2007
(348-349)
Corte Costituzionale
: la giurisprudenza della Corte EDU come parametro di legittimità costituzionale
SVILUPPO TEORICO PER
UNA FONDAZIONE DELLA L.R.
L'impatto dei
cigni neri
:
torri gemelle
+
crisi dei subprime
+
pandemia
:heavy_plus_sign:
sicurezza =
:heavy_minus_sign:
libertà
:question:
Giuseppe Dossetti
(1996):
dignità umana
,
memoria
e
paura dell’orrore
+ lutto
(Consorti): il mito di Antigone; mancata rielaborazione del lutto collettivo in Occidente
COSTITUZIONE ITALIANA
ART. 8
ART. 2 (
diritti inviolabili nelle formazioni sociali
)
ART. 3
ART. 7 (
reciproca indipendenza
fra stato e chiesa cattolica)
ARTT. 10-11 (forme di collegamento con altri ordinamenti giuridici)
Tutte le
confessioni religiose
@ sono
egualmente libere davanti alla legge
.
(
permane tuttavia una
disparità di trattamento
nei confronti delle confessioni religiose ≠ cattolica
)
@ compresa la cattolica
CONFESSIONE RELIGIOSA
L'idea che ne avevano i costituenti:
minoranze storiche
Prima comparsa
dell'espressione nell'ordinamento italiano
Formazione sociale
(cfr. ART. 2)
Le
confessioni religiose ≠ cattolica
hanno
diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI C.R.
Autoqualifica
(lo Stato non può definire parametri di religiosità)
gruppo caratterizzato dalla comunanza di un certo orientamento spirituale, espressivo della libertà di coscienza e legato a un certo modo di intendere la vita e la morte, il quale di autocertifica come confessione religiosa
AUTONOMIA CONFESSIONALE
Gli statuti possono violare principi fondamentali?
Sì, purché gli effetti siano circoscritte all’ambito dell’organizzazione confessionale
I loro
rapporti con lo Stato
sono
regolati per legge
sulla base di
intese
con le relative rappresentanze.
Incostituzionalità
delle norme che
distinguono le confessioni
sulla base della loro
sottoscrizione o meno di un'intesa
(
LA LIBERTA NON DIPENDE DALL'INTESA
)
Legge 1159/29 (
Legge sui culti ammessi
)
Sent. 195/93
: ammissibilità delle Confessioni senza intesa ai contributi per l’edilizia di culto
ART. 19
Tutti hanno
(1)
diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata
, di
(2)
farne
propaganda
e di
(3)
esercitarne in privato o in pubblico
il culto, purché non si tratti di
riti contrari al buon costume
DIRITTO DEI SINGOLI ALLA PROFESSIONE DELLA FEDE
Diritto di
cambiare
la propria fede o di
tacere
la propria fede (
taqiyya
) o
non aderire
a nessuna confessione
DIRITTO ALLA PROPAGANDA RELIGIOSA
Cfr.
art. 21
(
Libertà di manifestazione del proprio pensiero
)
In passato: proselitismo negato al
quivis de populo
e ammessa soltanto per i dotti
L'importanza del proselitismo per alcune confessioni:
testimoni di Geova
,
avventisti del settimo giorno
(disciplina dei
colportori
),
scientology
DIRITTO ALL'ESERCIZIO DEL CULTO
la celebrazione di un rito anche indipendente da una riunione
in luogo pubblico
: 1) comunicazione alle autorità; 2) divieto solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica
in luogo privato
: solo limite del buon costume
Obsolescenza del
buon costume
come
pudore sessuale
(Cardia: sacrificio di animali?)
ART. 20
Il
carattere ecclesiastico
e il
fine
di religione o di culto
d'una associazione od istituzione
non possono essere causa di
speciali limitazioni legislative
, né di speciali
gravami fiscali
per la sua costituzione,
capacità giuridica
e ogni forma di attività
Scarsa considerazione da parte della dottrina
Istituzioni + associazioni
: sia
gruppi di persone
che
enti istituzionali
Carattere ecclesiastico
: soprattutto dalla revisione del concordato, non si limita alla chiesa cattolica
LIBERTÀ RELIGIOSA E DIRITTO
Libertà religiosa come
madre di tutte le libertà
, sia storicamente che logicamente
Quale legame col diritto?
Il diritto è lo strumento pratico con cui si dà pregnanza ad una libertà-idea >
diritto soggettivo
rivendicabile da un soggetto nel caso concreto
Soggetti AL diritto > soggetto DI diritto
La libertà religiosa è un'idea
: non una conquista ma un obiettivo a cui aspirare
Origini del concetto
:arrow_down:
Italia e Germania
Diritto subiettivo dell'uomo e del cittadino, non a disposizione del legislatore come gli altri diritti
Legame odierno con la
disciplina dei diritti umani
e
diritti di libertà come diritti fondamentali
MODI DI INTENDERE LA L.R.
TESI TEISTICHE
La libertà religiosa discende
dalla volontà di Dio
Nessuna autorità terrena può ostacolare gli uomini nel loro dovere di credere (
libertà di credenza
)
Da questa tesi si sviluppa storicamente la libertà religiosa in Occidente
(
diritto delle varie chiese di essere libere da imposizioni statuali
)
Paesi extraeuropei
:flag-ph: esclusione del politeismo
:flag-my: divieto per i non musulmani di usare
اَلله
Va intesa come una preferenza per una religione?
No. cfr. dichiarazione
DIGNITATIS HUMANAE
(Concilio Vaticano II, 1965) > libertà religiosa e dignità umana
La rottura dei
sedevacantisti
e dei
lefebvriani
TESI FILOSOFICHE
La religione non implica necessariamente la credenza in Dio :shinto_shrine: :om_symbol: :wheel_of_dharma:
E LIBERTÀ DI COSCIENZA
Emancipazione della libertà di coscienza
dalla libertà religiosa dal secondo dopoguerra
Mancata menzione nella Costituzione
La dottrina ritiene la libertà di coscienza come primordiale e per questo presente anche in assenza di un riconoscimento esplicito
La
menzione e distinzione nelle fonti internazionali
LE LIBERTÀ SI FONDANO SULLA DIGNITÀ UMANA
LIBERTÀ RELIGIOSA COME IDEA
Francesco Ruffini
(
La libertà religiosa. Storia dell'idea
)
Difficoltà a tracciarne i
confini giuridici
Concretizzazione di un bisogno spirituale