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PRESUPPOSTI ESECUZIONE FORZATA - Coggle Diagram
PRESUPPOSTI ESECUZIONE FORZATA
TITOLO ESECUTIVO
DEFINIZIONE
atto o provvedimento qualificato dalla legge come titolo esecutivo
ART 474
1
SENTENZE, PROVVEDIMENTI e ALTRI ATTI cui è attribuita efficacia esecutiva espressa
sentenze di condanna
ordinanze e decreti con contenuto analogo
altri atti: es verbale di conciliazione; atti che si formano in presenza del giudice anche se non sono provvedimenti del giudice
2
SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, CAMBIALI e altri titoli di credito ( assegno bancario/ circolare)
devono essere in regola con il bollo
valgono solo per espropriazione forzata
titolo stragiudiziale.. il diritto sostanziale consacrato in esso pyò anche non sussistere, non essendovi stato accrtamento
3
ATTI RICEVUTI DA NOTAIO O ALTRO PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO A RICEVERLI DALLA LEGGE
es atto pubblico,
può dare luopgo anche ad esecuzione forzata in forma specifica per consegna o rilascio (cfr scrittura privata autenticata)
REQUISITI DEL DIRITTO risultante dal titolo
CERTO
TITOLO DEVE INDICARE BENE DA CONSEGNARE O RILASCIARE ( riguarda soprattutto esecuzione in forma specifica )
ESIGIBILE
NON SOTTOPOSTO A TERMINE O CONDIZIONE
LIQUIDO
quantificato in una determinata somma, oppire determinabilità
ESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIOVO è NECESSARIA PER INIZIARE L'ESECUZIONE FORZATA ED ANCHE PER PORTARLA A COMPIMENTO; L' EVENTUALE VENIR MENO DEL TITOLO ESECUITIVO IMPEDISCE LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO
SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA DEL TITOLO
PER
titoli giudiziali
atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale
consiste in
intestazione "repubblica italiana- in nome della legge "
formula esecutiva " comandiamo a tutti gli uff giudiziari..."
ratio
evitare che il creditore procedente si serva di più copire per promuovere più processi esecutivi ( è di regola consentita solo per una volta)
per titoli di cui il creditore non dispone dell' originale
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA (successione nel processo esecutivo)
LATO ATTIVO
spendibilità del titolo a favore dell' avente diritto e dei SUOI SUCCESSORI ( inter vivos, mortis causa, sia a titolo particolare che a titolo universale)
LATO PASSIVO
T.E. è EFFICACE CONTRO GLI EREDI : interpretato estensivamente, si intende tutti gli aventi causa, dibattuto se solo successori a titolo universale o anche a titolo particolare
eventuali CONTESTAZIONI possono essere fatte valere con l'opposizione all'esecuzione
ATTI PRELIMINARI
NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO
NOTIFICATO ALLA PARTE PERSONALMENTE
per titoli per cui non prevista spedizione in forma esecutiva
NON NECESSARIA autonoma notificazione ma TRASCRIZIONE INTEGRALE NELL'ATTO DI PRECETTO
NOTIFICAZIONE DEL PRECETTO
NOTIFICATO ALLA PARTE PERSONALMENTE
TALVOLTA, necessaria notificazione successiva del precetto rispetto al titolo esecutivo-----<
richiesto termine dilatorio: es per EREDI (10 gg dopo la notificazione del titolo)
CONTENUTO DEL PRECETTO
INTIMAZIONE DI ADEMPIERE
obbligazione di adempiere entro il termine
AVVERTIMENTO che in mancanza di adempimento entro il termine
si procede ad esecuzione forzata ( SALVO ESECUZIONE IMMEDIATA autorizzata da presidente del tribunale per PERICOLO NEL RITARDO)
ELEMENTI ESSENZIALI A PENA DI NULLITà
indicazione PARTI
data notificazione del titolo / certificazione se titolo è trascritto
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
IN MANCANZA
OPPOSIZIONI A PRECETTO proposte a giudice del luogo della notifica.
NOTIFICAZIONI ALL'ISTANTE fatte in cancelleria del giudice de luogo in cui è stato notificato il precetto
necessariamente SOTTOSCRITTO DA PARTE PERSONALMENTE O DA DIFENSORE (l'intermediazione del difensore non è necessaria)
determina INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO risultante dal titolo esecutivo
ESPROPRIAZIONE FORZATA (in generale)
FUNZIONE E STRUTTURA DELL'ESPROPRIAZIONE
obiettivo finale
: dare attuazione ad un credito pecuniario:
fasi:
-individuazione dei beni del debitore ( o 3i)
-trasformazione in danaro
-ripartiziopne del ricavato
disciplina generale e comune
(da integrare con quella specifica) :
-pignoramento
-intervento dei creditori
-assegnazione e vendita
-distribuzione del ricavato
disciplina specifica
espropriazione mobiliare presso debitore
espropriazione mobiliare presso terzi
espropriazione immobiliare
espropriazione beni indivisi
espropriazione presso il terzo proprietario
GIUDICE DELL'ESECUZIONE
COMPETENZA VERTICALE: tribunale
COMPETENZA ORIZZONTALE:
LUOGO
DEI BENI
MOBILI/IMMOBILI
RESIDENZA O DOMICILIO DEBITORE
PER ESPROPRIAZIONE C
REDITI /AUTOMOBILI
LUOGO DI
RESIDENZA/ DOMICILIO DEL TERZO DEBITORE
PER ESPROPRIAZIONE DI CREDITI NEI CFR DI UNA
P.A.
AUDIZIONE DELLE PARTI ( art 485)
servirebbe a consentire proficuo e informato ESERCIZIO DEI POTERI DEL GIUDICE
QUANDO: N
EI CASI PREVISTI DALLA LEGGE O QUANDO RITENUTO NECESSARIO DAL GIUDICE
NON NECESSARIETà DELL'INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO: difatti la mancata comparizione delle parti non determina la nullità degli atti eventualmente compiuti
iscrizione al ruolo e formazione del fascicolo
dopo il deposito
in cancelleria:
della NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO
copie del TITOLO ESECUTIVO
copie del PRECETTO
copia dell'ATTO DI PIGNORAMENTO
FORMA PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
ORDINANZA
LUOGO COMUNICAZIONI
RESIDENZA DICHIARATA O DOMICILIO ELETTO NELL'ATTO DI PRECETTO
IN MANCANZA: CANCELLERIA G.E.
X CREDITORI PIGNORANTI
PIGNORAMENTO IN GENERALE
FUNZIONE
individuazione beni debitore
vincolare i beni a soddisfazione credito
EFFETTI GIURIDICI
impedimento distrazione bene da finalità :2913 cc
atti di alienazione NO EFFETTO NEI CFR CRED. PIGNORANTE E INTERVENUTI
SALVI
effetti del possesso di buona fede x beni mobili non in pubblici registri
atto di disposizione è INEFFICACE (non nullo)
inter partes è atto valido ed efficace, con produzione dei suoi effetti;
NON EFFICACE SOLO VS CRED PROCEDENTE/INTERVENUTI
ATTI SENZA EFFETTO
VS CRED (P E INT) ANCHE SE A
NTERIORI A PIGNORAMENTO
ALIENAZIONI BENI IMMOBILI SE:
trascritti successivamente al pignoramento
ALIENAZIONI BENI MOBILI SE:
senza data certa anteriore a pignoramento
CESSIONI CREDITO SE:
notificate al/ accettate dal debitore dopo il pignoramento
ALIENAZIONI BENI MOBILI SE:
possesso trasmesso dopo pignoramento
ATTI A TITOLO GRATUITO SE:
trascritti entro l'anno anteriore alla trascrizione del pignoramento ( beni immobili o mobili reg.)
NO EFFETTO IN PREGIUDIZIO DEL CRED P E INT
ATTI CHE COMPORTANO VINCOLI DI INDISPONIBILITà
SE SUCCESSIVI AL PIGNORAMENTO
DOMANDE GIUDIZIALI (per la cui efficacia rispetto ai terzi sia richiesta la trascrizione)
SE TRASCRITTE DOPO IL PIGNORAMENTO
NON SI TIENE CONTO DI
IPOTECHE
SE ISCRITTE DOPO PIGNORAMENTO
PRIVILEGI
FORMA DEL PIGNORAMENTO
ART 492
ATTO COMPLESSO
INGIUNZIONE
+
ATTI SPECIFICI PER OGNI DIVERSA FORMA DI PIGNORAMENTO
INGIUNZIONE: intimare astensione al deb di sottrarre bene a garanzia del redito
+
altri elementi
INVITO A DEBITORE di:
dichiarare residenza o domicilio nel luogo del giudice dell'esecuzione
AVVERTIMENTO CHE IN MANCANZA:
notificazioni effettuate presso cancelleria giudice
AVVERTIMENTO CHE POX:
fare richiesta per la conversione del pignoramento:
CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO: sostituzione di cose o crediti pignorati con una somma di denaro ( eventuale rateizzazione)
CFR
PAGAMENTO NELLE MANI DELL'UFF.G. ( che avviene prima del pignoramento)
PAGAMENTO NELLE MANI DELL' UFF.G. ( per far costituire pignoramento su somma di denaro)
AVVERTIMENTO DI INAMMISSIBILITA:
di opposizione dopo la vendita o l' assegnazione
salvo se fondata su fatti sopravvenuti