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IL PARLAMENTO - Coggle Diagram
IL PARLAMENTO
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La nostra costituzione prevede un BICAMERALISMO (due camere separate) PERFETTO (entrambe concorrono a svolgere la stessa funzione e sono espressione della volontà della sovranità popolare)
CAMERA DEI DEPUTATI :
- 630 deputati;
- soglia di voto 18 anni;
- soglia di candidatura 25 anni;
- è interamente elettiva (espressione del popolo);
- Sede: Montecitorio
SENATO DELLA REPUBBLICA:
- 315 senatori;
- soglia di voto 25 anni;
- soglia di candidatura 50 anni;
- è parzialmente elettiva perchè formata da senatori a vita e senatori di diritto;
- Sede: Palazzo Madama
FUNZIONI:
LEGISLATIVA: funzione tipica esercitata dalle due Camere collettivamente, volta all'emanazione delle leggi ordinarie.
E' composta da 3 fasi:
1) FASE PREPARATORIA: ogni parlamentare può presentare un progetto di legge; mentre il Governo può presentare un disegno di legge, poichè ha maggiori possibilità di essere approvato.
2) FASE COSTITUTIVA: in cui si approva il progetto di legge. Avviene attraverso 3 tipi di procedimenti:
- Ordinario
- Decentrato
- Misto
3) FASE INTEGRATIVA: Dopo essere approvata dalle Camere, la legge è perfetta, ma non efficace. Per diventare EFFICACE deve superare delle fasi:
- Promulgazione: il presidente della Repubblica, entro un mese dall'approvazione della legge, deve promulgarla;
- visto del Guardasigilli: il Ministro della Giustizia (Guardasigilli) deve accertare che l'atto non presenta delle irregolarità formali;
- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: l'atto attraverso cui la legge viene portata a conoscenza dei suoi destinatari;
- l'entrata in vigore: la legge entra in vigore dopo i 15 giorni dalla sua pubblicazione.
DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO: si determinano i fini della politica nazionale, si scelgono i mezzi per raggiungerli e si esercita un controllo sull'attività del Governo.
il Sistema Parlamentare è una forma di Governo basato sul rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento.
prima di iniziare la sua attività, infatti, ogni Governo deve ottenere la fiducia del Parlamento, che decide se accordargliela o meno attraverso la votazione di una mozione di fiducia, sulla base del programma comunicato alle Camere.
Ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti delle Camere, scioglierle anticipatamente e indire nuove elezioni: ciò accade in concreto quando le Camere non riescono ad esprimere una maggioranza in grado di sostenere un Governo.
I deputati e i senatori possono in ogni momento presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Governo. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di una delle due Camere.
il Governo può chiamare l'Assemblea ad una verifica della permanenza del rapporto fiduciario con riferimento alla votazione di uno specifico testo all'esame dell'Aula. Anche la questione di fiducia si vota per appello nominale: tra la posizione della questione di fiducia e la sua votazione devono intercorrere, alla Camera, almeno 24 ore.
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