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LA COSTITUZIONE - Coggle Diagram
LA COSTITUZIONE
TITOLO I rapporti civili
Art. 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Art. 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
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Art. 22 Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale.
Art. 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili
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Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
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Art. 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 26 L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Art. 27 La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Art. 28 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
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