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LA COSTITUZIONE - Coggle Diagram
LA COSTITUZIONE
Art. 1: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro
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Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto di lavoro e promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto
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Art. 10: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
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Art. 12: La bandiera della Repubblica è tricolore italiano: verde, bianco, rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni
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Art. 15: La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili
Art. 16: Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale
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Art. 18: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli della legge penale
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Art. 20: Il carattere ecclesiastico e il fine di religione/ culto non possono essere causa di speciali limitazioni legislative
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Art. 22: Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome
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Art. 26: L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali
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Art. 28: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili agli atti compiuti in violazione di diritti
Art. 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio
Art. 30: E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori matrimonio
Art. 31: La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose
Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti
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Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa
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Art. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale
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Art. 43: A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni i monopolio ed abbiamo carattere di preminente interesse generale
Art. 44: Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata
Art. 45: La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata
Art. 46: Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alle gestione della aziende
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Art. 48: Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età
Art. 49: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorre con metodo democratico e determinare la politica nazionale
Art. 50: Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità
Art. 51: Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabili della legge
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Art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
Art. 54: Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi