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APPELLO - Coggle Diagram
APPELLO
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art. 359 cpc: le norme che regolano appello sono le norme relative al processo di primo grado, ove non sia diversamente stabilito da norme specifiche"
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Sentenze non appellabili: sono qelle cd. in unico grado, ed è il legsilatore ordinario a decidere se prevedere o meno l'appello
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inappellabilità può scattare anche per volontà delle parti, le quali direttamente o indirettamente escludono l'appellabilità della sentenza
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Sentenze appellabili in modo limitato: per le sentenze emesse dal giudice di pace con valore non superiore ai 1.100 euro che non derivano da rapporti giuridici dimassa= si possono far valere solo gli errores in iudicando per la violazione di norme costituzionali, comunitarie e principi regolatori
COMPETENZA: si propone all'ufficio giudiziario nel cui ambito territoriale di trova l'ufficio giudiziario del giudice che ha pronunciato la sentenza che vuole appellare
eccezione fatta per il cd. foro erariale: per le ipotesi in cui la parte in causa sia lo Stato difeso dall'avvocatura dello Stato, ad esclusione del caso in cui la sentenza è stata emanata dal giudice di pace, che va proposta al tribunale del foro erariale
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Errore nella proposizione ad un giudice incompetente: dichiarazione di incompetenza edl giudice+ possibilità di riassunzione del processo dinnanzi al giudice competente
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ATTO DI APPELLO: si propone con un atto di citazione e l'atto difensivo della controparte è la comparsa di risposta
bisogna identificare:
oggetto dell'appello: l'appello è un mezzo di gravame quindi devolutivo, motivo per cui il giudice viene reinvestito del potere di decidere ciò che ha già deciso in primo grado, anche se nello specifico il contenuto e le questioni sono identificate dalle parti
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