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LO SPORT ITALIANO TRA RIFORMA E PANDEMIA - Coggle Diagram
LO SPORT ITALIANO TRA RIFORMA E PANDEMIA
Decreti legislativi, avviati con la Legge 8 agosto 2019, n.86, approvati nella seduta del Preconsiglio dei Ministri del 24/11/2020
Atto n.226
Atto n.227
Atto n.228
Atto n.229
Atto n.230
Manca il sesto schema di D.Lgs, non ancora formalmente approvato
Indicativamente sarà legge entro fine febbraio 2021, mentre le norme specifiche relative al lavoro sportivo dovrebbero entrare in vigore dal 1 settembre 2021
RIDEFINIZIONE DELL'INTERA AREA LAVORATIVA DELLO SPORT
La crisi pandemica ha provocato effetti devastanti sulle attività sportive ,specialmente quelle dilettantistiche e di base
si dovranno infatti programmare attività e rideterminare le quote di partecipazione in funzione di nuovi costi e di nuovi oneri
LA RIFORMA IN SINTESI
Viene compresso il regime dei redditi diversi,
circoscrivendolo alle sole prestazioni
<< a carattere amatoriale>>, e viene introdotta una disciplina del lavoro sportivo che è volta ad essere completa sotto il profilo sostanziale, del trattamento fiscale e contributivo
PRINCIPI GENERALI
PROFESSIONISMO SOSTANZIALE
non conta più la distinzione tra settore professionistico o dilettantistico
Chiunque svolga attività sportiva a titolo oneroso, al di fuori delle prestazioni rese è considerato un LAVORATORE, sia che operi nel settore dilettantistico o professionistico, al vertice o alla base
LE PRESTAZIONI AMATORIALI
Vengono definiti come AMATORI coloro che mettono a disposizione tempo e capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto
Sono introdotti i seguenti vincoli tipici del Codice del terzo Settore
-L'incompatibilità con qualsiasi forma di lavoro con l'ente tramite il quale il volontario-amatore svolte l'attività amatoriale
-L'obbligo della assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché la responsabilità civile verso i terzi
mentre nel terzo settore è assolutamente vietato remunerare il volontario, salvo il rimborso spese documentate
Nell'ambito dello sport dilettantistico rimane confermata la possibilità di riconoscere all'amatore gli emolumenti indicati all'art.67, comma 1
NUOVA RIFORMULAZIONE ART.67, COMMA 1, LETT. M
1) Indennità di trasferta e rimborsi spesa forfetari
2) Premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive
3) Di importo non superiore al limite reddituale di cui all'art. 69, comma 2, TUIR, attualmente pari ad Euro 10.000,00 annui per partecipante
Il COLLABORATORE SPORTIVO AMATORIALE che opera in qualità di volontario potrà percepire nei limiti di Euro 10.000,00 annui e solo somme che rappresentino un ristoro delle spese sostenute e riconoscimenti per i risultati ottenuti
Le prestazioni dirette alla formazione e alla didattica nell'ambito dello sport organizzato con carattere di abitualità e continuità non possono essere considerate amatoriali perché al momento tali prestazioni sembrerebbero costituire rapporti di lavoro esclusi dalla ratio nel riformulato art.67
Secondo la definizione dell'art. 25, sono lavoratori sportivi:
-GLI ATLETI
-GLI ALLENATORI
-GLI ISTRUTTORI
-I DIRETTORI TECNICI
-I DIRETTORI SPORTIVI
-I PREPARATORI ATLETICI
-I DIRETTORI DI GARA
Al di fuori delle prestazioni amatoriali, l'attività di lavoro sportivo, potrà costituire oggetto di:
PRESTAZIONI OCCASIONALI
valgono le regole ordinarie anche per il settore sportivo, che consentono l'utilizzo l'impiego dei lavoratori occasionali per utilizzatori per meno di cinque dipendenti a tempo indeterminato, per l'importo massimo di Euro 5.000,00per ogni prestatore ma di Euro 2.500,00 se percepiti da un medesimo utilizzatore
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO
LE CO.CO.CO.
i rapporti non devono essere di natura professionale e la qualificazione dei redditi diversi opera sia ai fini fiscali che previdenziali fino al limite di Euro 10.000,00 e valgono le stesse considerazioni nel caso di superi il predetto importo (le prestazioni sono considerate di natura professionale per l'intero importo)
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
è previsto il contratto a termine fino a 5 anni , possono essere inserite clausole compromissorie e sono vietate le clausole di non concorrenza
TRATTAMENTO ASSISTENZIALE E CONTRIBUTIVO
Trattamento assistenziale e contributivo
Per gli sportivi dilettantistici che svolgono l'attività con carattere amatoriale rimane ferma la tutela assicurativa prevista dall'art. 51 della L.289/2002
Trattamento pensionistico l'art 35
I lavoratori
"subordinati"
sportivi a prescindere dal settore di appartenenza dovranno essere iscritti al fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'INPS
Ex ENPALAS, il quale assumerà la denominazione di "Fondo pensione dei lavoratori Sportivi"
I lavoratori sportivi titolari di "Co.co.co" hanno
prestazioni autonome
o
prestazioni autonome occasionali
nei settori dilettantistici sono iscritti nella c.d
Trattamento fiscale
I trattamento fiscale non si discosta dalle regole ordinarie infatti per quanto non previsto dal decreto si rimanda al TIUR (Art.36 comma 2)
L'unica eccezione viene riservata hai sensi dell' art.36 comma 7, usufruiscono quale che sia il rapporto, della soglia di esenzione dell'art.69 comma 2 del TIUR.