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APPELLO III - Coggle Diagram
APPELLO III
POTERI GIUDICE:
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dichiara la contumacia dell'appellato o appellante e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza
verifica la regolare costituzione del processo e quando occorre ordina la integrazione del contradditorio oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello
HA POTERE DI SOSPENDERE L'ESECUTIVITA': la parte che ne abbia interesse può richiedere al giudice di sospendere gli effetti prodotti dalla sentenza di primo grado quando ricorrono gravi e fondati motivi anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti
può sospendere sia l'efficacia esecutiva che l'esecuzione, già inziata
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INAMMISSIBILITA': fuori dai casi in cui sia dichiarata la sentenza inammissibile o improcedibile, l'innammissibilità si ha anche quando non c'è ragionevole probabilità che venga accolta
dichiarata alla prima udienza sentite le parti, la sentenza di primo grado diventa suscettibile al ricorso per cassazione, da proporre entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione
se ordinanza è invalida perchè il giudice ha commesso errore di rito: o si ritiene impugnabile ordinanza in cassazione; oppure i vizi della ordinanza possono essere fatti valere con una impugnazione della sentenza in primo grado
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EFFETTO SOSTITUITIVO: il legislatore stabilisce che il giudice d'appello ha la possibilità di compiere tutte le attività del giudice di primo grado, riesaminando le questioni di merito ex novo quindi operando una nuova valutazione del materiale raccolto, e la sentenza d'appello è così totalmente sostitutiva degli effetti di quella di primo grado anche se conferma la pronuncia impugnata
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INTERVENTO DI TERZI: sono ammissibili gli interventi di quei terzi che potrebbero proprorre oppsozione di terzo, per tutti gli altri interventi non è ammissibile nemmeno per ordine del giudice