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ESTINZIONE - Coggle Diagram
ESTINZIONE
inattività semplice: si ha quando l'inattività delle parti verte su atti definiti di impulso processuale, che per effetto di una valutazione di opportunità del legislatore se non vengono compiuti non si può arrivare a una decisione di merito
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1) quando il giudice ordina la estinzione della causa a ruolo e le parti non riassumono il processo entro il termine di quiescenza di 3 mesi, la fattispecie estintiva matura
si aggiunge anche il caso ex art. 307, 1 cpc della estinzione data dal fatto che nessuna delle due parti si sia cost. entro i temrini stabiliti (tre mesi di quiescenza) e quindi la causa non sia stata iscritta
modalità
in mancanza di diversa previsione legislativa non vi sono litmiti temporali per la rilevazione dell'est.
ha efficacia retroattiva: la estinzione si ritiene maturata quando è matyrata la fattiscpecie estintiva e non quando sia stata dichiaata dal giudice
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inattività qualificata: art. 307,3 cpc quando le parti alle quali spetta di rinnovare il processo non vi abbiano provv. entro il t. stabilito dalla legge o dal giudice che sia autorizzato a fissarlo
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fondamento: l'omesso compimento degli atti consolida la impossibilità di raggiungere una decisione di merito e resta viziato in uno dei suoi presupposti processuali ed è vizio insanabile
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