A norma dell'art. 37, infatti, il titolare è tenuto ad effettuare la notificazione al Garante quando - e solo quando - il trattamento di dati personali cui intende procedere riguarda particolari tipi di dati indicati dal Codice. L'elencazione fornita dal Codice, però, non è inderogabile; il Garante può, infatti, individuare altri casi per i quali occorre effettuare la notificazione, poiché l'operazione di trattamento può arrecare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato; sia, contrariamente, individuare eventuali settori - nell'ambito dell'elencazione prevista dal legislatore - in cui i relativi trattamenti non recano alcun tipo di pregiudizio e, pertanto siano sottratti all'obbligo di notificazione. Il Garante è già intervenuto in materia interpretando in maniera restrittiva le ipotesi ex art. 37 del Codice (Necessità della notificazione).