Art.3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Stabilisce il principio dell'uguaglianza che nel nostro ordinamento ha due significati:
FORMALE, cioè che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.
SOSTANZIALE, cioè che creare condizioni affinchè ciascuna persona possa essere effettivamente uguale alle altre.