Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
REGIONE - Coggle Diagram
REGIONE
Le
Regioni
sono enti territoriali costituzionali che danno diretta e immediata esecuzione alla costituzione, in quanto sono titolari di funzione legislativa. La forma di governo regionale è semi presidenziale.
Si suddividono in:
A statuto ordinario
(art. 123)
Approvato dal Consiglio regionale con una legge regionale, autonomia meno ampia
Le regioni a statuto ordinario sono
quindici
:Il Piemonte,la Lombardia, il Veneto,la Liguria,l'Emilia-Romagna,la Toscana,l'Umbria,le Marche,il Lazio, l'Abruzzo,il Molise,la Campagna,la Puglia,la Basilicata e la Calabria
A statuto speciale
(art. 123)
Approvato dal Parlamento con una legge costituzionale, autonomia più ampia
Le regioni a statuto speciale sono
cinque
: Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna,la Sicilia,il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta
Nel Trentino-Alto Adige esistono anche due Province Autonome a cui è attribuita una potestà legislativa:
Trento
Bolzano
Organi della regione
La Giunta Regionale
è l'organo esecutivo della Regione, che ha il compito di attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale
E' un
organo collegiale
formato dal Presidente della Giunta e dagli assessori, il cui il numero è stabilito dallo statuto di ogni Regione.Viene nominata dal
Presidente della Giunta
ed è responsabile politicamente soltanto nei confronti dello stesso Presidente, che può revocare uno o più assessori in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.
Le funzioni principali attribuite alla Giunta regionale e sono:
la
presentazione
di proposte di legge e l'
approvazione
dei regolamenti regionali.
l'
esercizio dell'attività amministrativa
, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Regionale, e la
redazione
del bilancio e del conto consuntivo della Regione
la
direzione
degli organi amministrativi della Regione e degli enti regionali
Il Presidente della Giunta regionale
è l'organo direttivo e rappresentativo della Regione, in quanto dirige l'attività della giunta e rappresenta la Regione
Viene eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini. Ha il compito di
direzione
all'attività della Giunta regionale e di
coordinamento
dell'attività amministrativa dei singoli assessori.
Ha anche la direzione delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, nell'esercizio di questo compito egli agisce nella qualità di
ufficiale del Governo
,come organo periferico dell'amministrazione diretta.
Inoltre, gli sono attribuite:
la
rappresentanza
della Regione nei rapporti con i terzi;
la
direzione
dell'indirizzo politico della Giunta regionale cioè degli obiettivi della sua attività;
la
responsabilità
politica nei confronti del Consiglio regionale;
la
promulgazione
delle leggi regionali;
l'
emanazione
dei regolamenti regionali approvati dalla Giunta.
Il Consiglio regionale
, è l'organo legislativo,perchè approva le leggi regionali,e l'organo di indirizzzo e di controllo politico-amministrativo, in quanto delibera gli obiettivi dell'attività della Regione e vigila sugli altri organi regionali
E' un
organo collegiale
composto dai consiglieri, il numero è stabilito dalla legge statale ed è variabile(da un minimo di 20 ad un massimo di 80) in base alla popolazione della Regione, vengono eletti direttamente dagli elettori,che sono tutti i cittadini maggiorenni residenti alla Regione, e rimangono in carica cinque anni.
La
funzione principale
del Consiglio regionale,consiste nell'esercizio della potestà legislativa regionale, cioè nell'approvazione delle leggi regionali.
Inoltre esercita le altre funzioni attribuite dalla Costituzione per l'elezione del Presidente della Repubblica e dalle leggi statali
Può verificarsi lo
scioglimento anticipato
del Consiglio regionale nei seguenti casi:
compimento di atti contrari alla Costituzione
gravi violazioni
di legge oppure
motivi di sicurezza nazionale
in seguito all'
approvazione di una mozione motivata di sfiducia
nei confronti della Giunta regionale o del Presidente
in seguito alla
cessazione dall'incarico
del Presidente della Giunta per una qualsiasi causa
in seguito
alle dimissioni
contemporanee della maggioranza dei consiglieri
La potestà legislativa
delle Regioni consiste nel potere di emanare leggi regionali,cioè fonti primarie del diritto,nelle materie indicate nella Costituzione. (art. 117 Cost.)
Concorrente con lo Stato
(ripartita): in alcune materie indicate della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali.
Esclusiva
(primaria): in tutte le altre materie non riservate alla competenza dello Stato che possono essere disciplinate solo con leggi statali.
Le
leggi regionali
devono rispettare la Costituzione e i limiti, in caso di violazione possono essere impugnate dal Governo davanti alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione
Una legge regionale viene approvata in questo modo:
iniziativa della proposta di legge
approvazione da parte del Consiglio regionale
promulgazione da parte del Presidente della Giunta
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
entrata in vigore dopo quindici giorni
Anch'esse possono essere abrogate con un referendum popolare.
L’unica sostituzione possibile, sul piano legislativo, è quella del V comma, art. 117 che consente allo Stato di intervenire con legge, dove le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non provvedano ad esercitare funzioni ad esse spettanti con riferimento all’ordinamento comunitario.
La potestà regolamentare
regionale consiste nel potere di emanare regolamenti regionali, cioè fonti secondarie che contengono norme di attuazione delle leggi regionali o anche, nel caso di delega da parte dello Stato, delle leggi statali. (art. 117 Cost.)
I
regolamenti regionali
sono approvati dalla Giunta regionale ed emanati da Presidente della Giunta e possono essere abrogati con un referendum popolare.
La potestà amministrativa delle Regioni
consiste nel potere di curare in concreto gli interessi pubblici o collettivi dei soggetti che risiedono o operano nel suo territorio. (art. 118 Cost.)
Il II comma dell'art.118 stabilisce che tutti gli enti territoriali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà orizzontale
.
L'autonomia finanziaria
delle Regioni consiste nel potere di stabilire e gestire le risorse finanziarie necessarie per realizzare i loro compiti. (art. 119 Cost.)
In base alla Costituzione, le entrate delle Regioni comprendono:
le
risorse autonome
cioè le entrate derivanti dai beni e servizi regionali;
i
tributi propri
cioè imposte e tasse;
la
compartecipazione al gettito di tributi erariali
riferibili al loro territorio;
l'
accesso al fondo perequativo
;
ricorso all'indebitamento
, cioè ai prestiti pubblici, ma per finanziare le spese di investimento destinate ad aumentare il reddito e la capacità produttiva.
Spese
L'art. 120, II comma Cost, prevede che: Il Governo può sostituirsi a organi degli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.