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LA CAMBIALE - Coggle Diagram
LA CAMBIALE
essa è un titolo all'ordine, formale ed astratto, che attribuisce al possessore legittimo il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza in essa indicata
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devono essere redatte in forma scritta ed avere carattere autonomo, non essendo valida scrittura cambiaria inserita nel contesto di un altro documento
requisiti essenziali
il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare
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la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto
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la somma da pagarsi deve essere scritta due volte, una in lettere e una in cifre; se vi è differenza tra le due scritturazioni, vale la somma in lettere
elementi accidentali
data di scadenza
le cambiali più comuni sono a giorno fisso e a vista, una struttura più complessa hanno la scadenza a certo tempo vista e data, se non vi è indicazione la cambiale si considera pagabile immediatamente
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luogo di pagamento
se manca si intende per tale il domicilio, sede principale, del trattario per il vaglia cambiario
se essa sprovvista di uno o più requisiti essenziali viene definita incompleta, se il rilascio avviene senza un accordo viene definita in bianco e si sussiste un accordo di riempimento successivo
La girata
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si tratta di una dichiarazione scritta sul titolo con la quale il girante, possessore, ordina al debitore di effettuare il pagamento non più in proprio favore, ma a vantaggio giratario, un altro soggetto
ha una funzione di garanzia, il girante, tuttavia può essere esclusa, girata senza garanzia
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l'avallo
è una dichiarazione con la quale un soggetto garantisce il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari
costituisce una obbligazione autonoma rispetto alla obbligazione cambiaria, il possessore della cambiale potrà rivolgersi indifferentemente all'obbligato o al suo avallante per il pagamento
l'avallante che effettua il pagamento della somma cambiaria acquista in modo autonomo i diritti inerenti alla cambiale e potrà rivalersi nei confronti dell'obbligato in favore del quale si era impegnato e di coloro che sono obbligati cambiaramente verso quest'ultimo
l'accettazione
è l'atto negoziale con cui il trattario entra nel rapporto cambiario e si obbliga a pagare la somma indicata nel titolo
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un traente da al trattario l'ordine di pagare una certa somma, il traente assume per legge l'obbligazione di pagare, mentre per il trattario non è obbligato nei confronti del possessore del titolo
dal momento dell'accettazione il trattario diventa obbligato principale, mentre fino a quel momento obbligato è solo il traente che si trova nella posizione di chi ha promesso il fatto di un terzo
è di regola facoltativa ma nel caso in cui sia stata espressamente prescritta dal traente, dal girante o per quelle cambiali per cui la scadenza il termine inizia a decorrere proprio dall'accettazione, in questi casi diventa obbligatoria
le azioni cambiarie
il portatore di una cambiale può pretendere lo stesso da tutti gli altri obbligati mediante apposite azioni cambiarie
essa è
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di regresso
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l'azione di regresso, in particolare, può essere esercitata qualora il pagamento non abbia avuto luogo alla scadenza o se l'accettazione della tratta sia rifiutata in tutto, in parte, in caso di fallimento del trattario o del traente di una cambiale non accettabile
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