viene così introdotta una legittimazione generalizzata, gratuita, SENZA NECESSITA' DI MOTIVAZIONE, a richiedere la pubblicazione di documenti/informazioni/dati PER I QUALI SUSSISTE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE da parte della PA - legge 190/2012 (documenti/informazioni/dati relativi ai procedimenti amministrativi che la PA è tenuta a pubblicare nei siti istituzionali, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, segreto d'ufficio, protezione dei dati personali); la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna motivazione, e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione
infatti, la trasparenza, nell'art 1 del d.lgs 33/2013, è intesa come accessibilità TOTALE alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della PA, allo scopo di favorire forme DIFFUSE di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
il nominativo del responsabile della trasparenza è indicato nel "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" (documento aggiornato annualmente)
l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, o la mancata predisposizione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" (documento aggiornato annualmente), costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, e può essere causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione
la disciplina degli obblighi di trasparenza prevede che entro 30gg l'amministrazione deve procedere alla pubblicazione nel sito del documento/dato richiesto, e: o lo trasmette contestualmente al richiedente, o comunica allo stesso l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale