Art. 4 del TUB, oltre che descrivere le funzioni svolte da BI, definisce ruolo del CICR, in quanto è l’autorità di settore che adotta specifici provvedimenti come organo politico, su proposta della Banca d’Italia. È alle dipendenze della Presidenza del Consiglio.
Da quando la Bce ha assunto il ruolo della vigilanza della supervisione bancaria, con il meccanismo unico della vigilanza, il Cicr viene svuotato del proprio ruolo .
Gli organi preposti al controllo delle attività bancarie sono il MEF (Ministero dell’economia e delle finanze), il CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) e la Banca d’Italia.