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TRASPARENZA - Coggle Diagram
TRASPARENZA
CONSUMATORE
ART.117: Il contratto bancario non è valido se non è in forma scritta ad substantiam . Il contratto deve essere firmato in duplice copia, una delle quali deve essere consegnata al cliente (pena la nullità). La nullità è relativa, in quanto può essere esercitata solo dal cliente e non dalla banca.
Il contratto deve essere chiaro, ogni condizione deve essere sottoscritta.
ART. 118: la banca possa variare unilateralmente le condizioni del contratto (ius variandi) ma le comunicazioni di qualunque variazione sono obbligatorie. Tuttavia, pur nel rispetto della pattuizione, le comunicazioni di qualunque variazione sono obbligatorie, quindi la banca non può alterare le condizioni contrattuali senza una comunicazione alla controparte.
Qualsiasi tipo di modifica deve essere approvata dalla controparte, in caso contrario il contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto. In caso di inosservanza (mancata comunicazione) delle variazioni vi è l’inefficacia delle variazioni se più sfavorevoli al cliente.
ART.116: La banca ha l’obbligo di pubblicizzazione di tassi di interessi, prezzi, spese e altre condizioni economiche. La banca svolge la propria attività in specifiche filiali, in locali oppure e più recentemente anche on line attraverso la vendita di prodotti bancari a distanza. Nell’uno o nell’altro caso è importante assicurarsi che l’istituto di credito pubblicizzi le principali condizioni di contratto. Inoltre ha l’obbligo di fornire ai clienti tre documenti principali:
fogli informativi: si tratta di un documento nel quale tutte le condizioni di natura legale ed economica vengono indicate nel dettaglio in relazione ad una specifica operazione.
documento di sintesi: è il documento finale, quello nel quale tutti i termini e le condizioni legali ed economiche vengono sintetizzati con un linguaggio più chiaro.
principali diritti del cliente: si tratta di un documento nel quale vengono sintetizzati i diritti che il cliente ha a seguito della sottoscrizione del prodotto bancario
ART.119: Le comunicazioni relative al contratto bancario sottoscritto devono essere periodiche. La cadenza minima delle comunicazioni deve essere annuale e deve essere fornita in forma scritta o su altro supporto durevole (es. posta elettronica). Il cliente può opporsi in forma scritta al dato contabile che è indicato nella comunicazione periodica entro 60 giorni.
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CONTRATTO BANCARIO
Il contratto bancario è “tecnico” (ricco di tecnicismi) ed è un contratto asimmetrico.
Il contratto bancario è un contratto asimmetrico perché la banca è un operatore finanziario che ha un’alta competenza in merito ai prodotti. Per contro il consumatore del prodotto bancario è un soggetto che difetta di quella competenza tecnica e che quindi va tutelato soprattutto in termini di informazioni che devono essere fornite prima della conclusione del contratto
Serve una trasparenza del contratto; il prodotto bancario è così tecnico che il cliente senza una adeguata informazione non sarebbe in grado di valutare concretamente le proprie scelte o comunque le implicazioni, in termini di costi ad esempio, di specifiche clausole che sono inserite nel contratto che si appresta a firmare.
CREDITO AL CONSUMO
Il credito al consumo è destinato ai consumatori. Il credito al consumo è quel contratto di finanziamento in cui il prestatore utilizza la somma al fine di acquistare uno specifico bene con un pagamento rateale. Pone un problema ulteriore di tutela del consumatore, in quanto esso, pagando i beni a rate, potrebbe accentuare il proprio livello di indebitamento e diventare più vulnerabile.
Il codice civile emanato nel 1942 non riconosce una specificità del consumatore, ma ci parla delle condizioni generali del contratto: fondamentalmente c’è parità formale fra i contraenti, non definisce le parti dal punto di vista soggettivo.
La Legislazione comunitaria introduce la nozione di consumatore come soggetto che opera per fini estranei a propria attività professionale e che va tutelato in modo diverso. Tale soggetto va tutela in modo diverso, non vale più il principio di parità fra tale soggetto, il contraente, e colui che offre servizi o vende beni.