Eletto ogni 5 anni a suffragio universale diretto, può essere rimosso dal suo incarico con decreto del Presidente della Repubblica (quando compie atti contro la Costituzione, per violazioni di leggi o per sicurezza nazionale), obbligato a dimettersi quanto si dimette la maggioranza del consiglio regionale, costretto a dimettersi con la mozione di sfiducia approvata dal consiglio a maggioranza assoluta, però ci sarà anche lo scioglimento del Consiglio, e vi saranno nuove elezioni. La ragione è evitare che si verificano crisi scarsamente motivate nel Governo della Regione.