Il patrimonio, che deve essere indicato nel contratto associativo. Il patrimonio è formato dai contributi degli associati e dai beni con questi acquistati, nonché da tutti gli altri beni pervenuti all'ente, a qualunque titolo, da soggetti pubblici o privati. Nelle associazioni riconosciute il patrimonio deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo (art. 1, co. 3, d.P.R. 361/2000). Il patrimonio dell'associazione riconosciuta è del tutto autonomo da quello degli associati (autonomia patrimoniale perfetta), nel senso che l'ente, in quanto dotato di personalità giuridica, è un soggetto distinto dagli associati; pertanto, solo l'associazione risponde delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività sociale, mentre il patrimonio personale degli associati è insensibile alle vicende sociali, poiché o creditori dell'associazione non potranno aggredirlo, neppure in via sussidiaria. Il patrimonio delle associazioni non riconosciute ("fondo comune", come lo etichetta l'art. 37 c.c., con una differenza puramente terminologica), gode di un'autonomia patrimoniale imperfetta: i creditori dell'associazione non riconosciuta possono soddisfarsi solamente sul fondo comune e non sul patrimonio personale degli associati, ma qualora il fondo comune non sia sufficiente, delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito (art. 38 c.c.); inoltre, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune durante la vita dell'ente, né pretendere la quota in caso di recesso (art. 37 c.c.);