è una forma di tutela (tutela della proprietà intellettuale) riservata al creatore delle opere d'ingegno (che appartengono alla scienza, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, programmi per elaboratore (purché originali), le banche dati, le opere del disegno industriale, quale ne sia il modo o la forma di espressione (art 2575 cc); inoltre le opere collettive (enciclopedie, dizionari, antologie, riviste, giornali); e le elaborazioni di carattere creativo di un'opera (traduzioni, trasformazioni, modificazioni, aggiunte, rifacimenti, adattamenti, riduzioni, compendi)
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