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LA PROVINCIA, (GLI ORGANI DELLA PROVINCIA, Per quanto riguarda la riforma…
LA PROVINCIA
La Provincia è l'
ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Ai sensi della
L. 56/2014
(cd. Legge Delrio), la Provincia è definita come
ente di vasta area
a cui le Regioni devono riconoscere
forme particolari di autonomia nelle materie oggetto di legislazione concorrente o residuale.
Per quanto concerne le
funzioni proprie
spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale in determinati settori (viabilità e trasporti, protezione della flora e della fauna, valorizzazione dei beni culturali, etc).
La Provincia deve svolgere tutte le funzioni amministrative nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
Ai sensi della
L. 56/2014
alle Province, quali
enti di vasta area
, competono
funzioni fondamentali
(comma 85).
GLI ORGANI DELLA PROVINCIA
L'art.
36 del D.Lgs. 267/2000
, comma 2, prevede quali organi della Provincia:
a) il
Consiglio
, l'
organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
;
b) la
Giunta
, l'
organo esecutivo
;
c) il
Presidente
, l'
organo responsabile dell'amministrazione dell'ente
.
(Disciplina essenzialmente analoga a quella propria degli enti comunali).
Per quanto riguarda la riforma operata dalla
L. 56/2014, gli organi della Provincia sono:
a) il
Presidente della Provincia
, eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia, al quale competono le seguenti funzioni: rappresenta l'ente; convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea; sovrintende al funzionamento di servizi e uffici; sovrintende all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto;
b) il
Consiglio provinciale
,
organo di indirizzo e controllo
i cui membri sono eletti
dai Sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Provincia
, dura in carica
2 anni
e ne fa parte anche il Presidente della Provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i Sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale;
c) l'
Assemblea dei Sindaci
, costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia, ha
poteri propositivi, consultivi e di controllo
. Essa
adotta o respinge lo Statuto
proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni coni voti che rappresentino almeno 1/3 dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
LA CITTA' METROPOLITANA
Il D.Lgs. 267/2000 all'art. 2 definisce la Città metropolitana quale ente locale che può essere costituito, all'interno delle Aree metropolitane dal Comune capoluogo e dagli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di "contiguità territoriale" nonché di "stretta integrazione" in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali.
La
L. 56/2014
riordina il sistema delle autonomie locali partendo proprio dalle
Città metropolitane
.
Esse vengono definite
enti territoriali di vasta area
chiamati a perseguire determinate
finalità istituzionali
.
Grazie alla L. cost. 3/2001 abbiamo assistito alla
costituzionalizzazione delle Città metropolitane
, inserite nell'art. 114 Cost. accanto ai Comuni, alle Province ed alle Regioni quali
enti autonomi che concorrono a formare la Repubblica
.
La
L. 56/2014
al co. 5 individua le seguenti Città metropolitane:
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli
e
Reggio Calabria
, il cui
territorio coincide con quello della Provincia omonima
.
GLI ORGANI DELLA CITTA' METROPOLITANA
La
L. 56/2014
prevede quali organi della Città metropolitana: il
Sindaco metropolitano
, il
Consiglio metropolitano
e la
Conferenza metropolitana
.
Il
Sindaco
svolge le seguenti
funzioni
(co. 8):
a) rappresenta l'ente;
b) convoca e presiede il Consiglio e la Conferenza;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
d) sovrintende all'esecuzione degli atti;
e) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto.
Il Sindaco metropolitano è
di diritto il Sindaco del Comune capoluogo
.
Il Sindaco può nominare un
Vicesindaco
, scelto
tra i consiglieri metropolitani
, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio.
Il Sindaco metropolitano può altresì
assegnare deleghe a consiglieri metropolitani
nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e i limiti stabiliti dallo Statuto (comma 41).
Il
Consiglio metropolitano
,
organo di indirizzo e controllo
, è competente per:
a) proporre alla Conferenza lo Statuto e le sue modifiche;
b) l'approvazione di regolamenti, piani e programmi;
c) l'approvazione e l'adozione di ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano;
d) l'esercizio di altre funzioni previste dallo Statuto;
e) l'adozione, su proposta del Sindaco metropolitano, di schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana;
f) l'approvazione in via definitiva dei bilanci dell'ente a seguito del parere espresso dalla Conferenza.
Il Consiglio metropolitano è
composto dal Sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri che varia in rapporto al numero di abitanti
.
Il Consiglio metropolitano dura in carica
5 anni
.
Il Consiglio metropolitano è
eletto dai Sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana
.
La
Conferenza metropolitana
ha
poteri propositivi e consultivi
, secondo quanto disposto dallo Statuto.
Essa, inoltre,
adotta o respinge lo Statuto e le sue modifiche
.
La Conferenza metropolitana è
composta dal Sindaco metropolitano, che la presiede, e dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Città metropolitana
.