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LA PROTEZIONE DIPLOMATICA - Coggle Diagram
LA PROTEZIONE DIPLOMATICA
*Istituto del DI classico a cui si sono aggiunti i nuovi strumenti della tutela internazionale dei diritti umani.
Quali sono le fonti che disciplinano questo istituto giuridico?
Le norme giuridiche che la regolano sono:
IL DIRITTO CONSUETUDINARIO e la sua parziale codificazione del 2006 (ovvero il
Progetto di articoli sulla protezione diplomatica,
adottata dalla Commissione del DI, organo delle NU=>CDI)
La protezione diplomatica è:
lo strumento tramite il quale lo Stato di cittadinanza fa valere le responsabilità dello Stato territoriale
si intende l'intervento dello Stato di nazionalità dello straniero danneggiato = volto a far valere la responsabilità internazionale dello Stato che ha violato le norme applicabili al trattamento degli stranieri = istituto che si attiva come
conseguenza della violazione delle norme sul trattamento e la protezione dello straniero
(divieto di richiedere prestazione, obbligo di protezione personale dei suoi beni)
chiaro esempio di CONTENZIOSO INTERSTATALE tra
a) Stato territoriale
b) e di nazionalità dell'individuo:
secondo l'impostazione classica che nega la soggettività internazionale dell'individuo in quanto tale
le norme internazionali sul tds stabiliscono
RAPPORTI GIURIDICI ESCLUSIVAMENTE TRA STATO A e B nell'ordinamento internazionale
(=l'impegno a favore dell'individuo è interstatale)
in caso di VIOLAZIONE:
a)
l'illecito internaz.
deve ritenersi commesso esclusivamente nei confronti dello Stato di nazionalità dello straniero
b) che può far valere la responsabilità internaz. dello Stato territoriale autore dell'illecito (esercitando la protezione diplomatica)
lo Stato di nazionalità può chiedere la cessazione dell'illecito se questo è ancora in atto e la riparazione
(che può sostanziarsi nella restituzione o risarcimento del danno o nella soddisfazione)
può anche adottare
CONTROMISURE
per indurre l'autore dell'illecito a far fronte alla sua responsabilità:
1. l'agire in protezione del proprio cittadino è quindi un diritto e una scelta autonoma dello Stato di cittadinanza
e non dello straniero leso, non compete alla persona
2. l'esercizio della protezione diplomatica è quindi discrezionale dello Stato
e lo Stato può anche rinunciare a esercitarla a meno che un obbligo in tal senso non derivi dal suo diritto INTERNO:
egli è giudice esclusivo nel decidere se concedere la protezione (può dipendere anche da considerazioni POLITICHE)
l
o straniero non può impegnare lo Stato a privarsi della protezione diplomatica,
perchè non dispone di quel diritto che appartiene allo Stato:
un'eventuale clausola di rinuncia alla protezione diplomatica contenuta in un contratto di investimento tra Stato territoriale e investitore straniero non impedisce
il diritto dello Stato di cittadinanza di intervenire e agire in protezione diplomatica
(denuncia
clausola Calvo
dal nome del giurista argentino che nel secolo XIX si fece promotore di una dottrina volta ad affermare l'esclusiva competenza dei tribunali nazionali dello Stato territoriale in tema di controversie relative agli investimenti, allo scopo di reagire alla tendenza dei paesi eu a intervenire anche con la forza con pretesto della protezione dei propri cittadini)
Sentenza della CIG in cui fa riferimento all'impostazione tradizionale:
- Sentenza Mavrmmatis
= viene espressamente ricordato che quando lo Stato agisce in protezione diplomatica fa valere un suo diritto
Sentenza Barcelona Traction
= la CIG ricorda che lo Stato è giudice esclusivo della concessione della protezione diplomatica al suo cittadino (è sempre lo Stato che, a suo insindacabile giudizio, agisce in protezione diplomatica, quindi può anche scegliere di non agire)
Quali sono LE CONDIZIONI per l'esercizio della PROTEZIONE DIPLOMATICA?
tradizionalmente 2 (natura consuetudinaria)
1. L'ESAURIMENTO DEI RICORSI INTERNI
:
lo straniero deve <
chiedere giustizia allo Stato territoriale
, a tutti i suoi possibili giudici:
lo Stato infatti può rimediare alla violazione, solo quando NON ci sono > rimedi possibili, giurisdizionali o amministrativi (=una volta esauriti i ricorsi interni)
allora lo Stato di nazionalità ha titolarità ad intervenire (poiché la violazione della norma internazionale di è cristallizzata)
2. CITTADINANZA/NAZIONALITà DELLA PRETESA
distinguere tra
persone FISICHE
(desunta dal
rapporto di cittadinanza
=lo straniero deve essere cittadino dello Stato che agisce in protezione diplomatica)
visto che la cittadinanza è il risultato di norme statali discrezionali , la CIG nel caso Nottebohm ha precisato che tale rapporto deve esprimere un
legame affettivo della persona stessa con la comunità statale
se una persona ha DOPPIA o PLURIMA cittadinanza (per matrimonio o perché vive per lungo tempo in un altro paese):
tutti gli Stati di cui ha cittadinanza hanno possibilità di agire (solo in una situazione uno Stato non può agire in protezione diplomatica verso un suo cittadino che ha cittadinanza duplice = quando la pretesa dello Stato di cittadinanza è rivolta verso lo Stato lo Stato DELL'ALTRA CITTADINANZA)
per quanto riguarda l'APOLIDE (chi non ha cittadinanza ), secondo il diritto consuetudinario classico quella persona non ha uno Stato di riferimento = non c'è nessuno Stato che possa agire
nel progetto di articoli della CDI (è stato pero inserito un principio=l'OTTAVO:
uno Stato può esercitare la protezione diplomatica nei confronti di un apolide
a) quando questo è residente abitualmente sul territorio di tale Stato (=può agire lo stato di residenza abituale, per dare una tutela anche a chi secondo l'impostazione classica non l'avrebbe)
b) lo Stato di residenza abituale o legale può agire anche nei confronti del
rifugiato
(quindi agisce uno Stato diverso da quello di cittadinanza)=
il criterio della cittadinanza è sostituito da quello di residenza abituale e legale
= perché la cittadinanza in questi 2 casi è inesistente o non effettiva e quindi si tratterebbe di un criterio non aderente alla realtà
e GIURIDICHE
Problema dei
FUNZIONARI INTERNAZIONALI STATALI
SE l'individuo è anche un suo organo = lo Stato può chiedere risarcimento
a) sia del danno subito dall'individuo in quanto tale
b) sia del danno arrecato alla funzione (cioè del danno che lo Stato stesso ha subito a seguito di quello provocato al suo organo):
potrebbero esserci quindi 2 pretese (ai danni individuali + i danni allo Stato per la funzione svolta dalla persona per esso)
Funzionari internazionali delle organizzazioni internazionali
la protezione diplomatica può essere esercitata
oltre che dallo Stato di cittadinanza
anche dall'OI presso cui l'individuo presta servizio
(possono far valere una protezione nei confronti del proprio funzionario per la tutela della propria funzione)
Caso del Conte Bernadotte 1949
mediava tra arabi e israeliani ucciso a Gerusalemme da estremisti ebraici
sulla base della personalità internazionale dell'ONU questa aveva titolo per chiedere ad Israele il risarcimento dei danni arrecati alla funzione (cioè i danni causati all'ONU per la perdita del suo agente, e anche all'individuo in quanto tale)
SE si tratta di PERSONE
GIURIDICHE
(es. società, associazione):
criteri per definire la NAZIONALITà possono essere 2
a) giuridico
b) geografico
Regola
generale
: si applica il criterio giuridico (
una società ha la nazionalità della legge secondo cui è stata costituita
)
Eccezionalmente
: criterio geografico
(essa ha la nazionalità dello Stato ove si trovi la sede dell'amministrazione centrale e il controllo finanziario
=dove essa lavora e agisce MA che
può variare nel tempo)
QUANDO LA VIOLAZIONE
NON è in confronto della società in quanto tale ma dei SOCI
la protezione diplomatica può essere esercitata dallo
Stato di nazionalità di ciascun singolo socio
:
vale
a) se il socio ha subito un pregiudizio diretto in quanto socio (relativo ad esempio al suo diritto ai dividendi o quello di partecipare e votare alle riunioni societarie)
b) oppure in caso di estinzione della società e in quello di società che abbia la stessa nazionalità dell'autore dell'illecito
MA solo se l'incorporazione era stata richiesta da quello Stato come condizione essenziale per l'esercizio delle attività della società nel suo territorio (la società per incorporazione = ha la cittadinanza dello Stato territoriale = se ciò è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività societaria)
Evoluzione dell'istituto
L'impostazione classica è OGGI messa in discussione dalla dottrina che
ammette la soggettività internazionale dell'individuo
: in quest'ottica si ritiene
che dalla norme internazionali sulla tutela degli stranieri derivino diritti internazionali dell'individuo
tuttavia è una mera affermazione di principio, dato che le norme attribuiscono diritti NON azionabili sul piano internazionale DALL'individuo,
a meno che non siano stati preventivamente predisposti dei meccanismi di garanzia che possono essere messi in opera direttamente dall'individuo
ES. nel quadro nella normativa relativa ai
DIRITTI DELL'UOMO
o di quella specificatamente relativa alla
tutela degli investimenti degli stranieri
(altrimenti la protezione dello straniero sul piano internazionale resta affidata ALL'INTERVENTO DELLO STATO DI NAZIONALITà)
L'istituto si è EVOLUTO anche grazie alla
TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI
:
la protezione diplomatica
può essere esercitata
OGGI
dallo Stato di nazionalità dello straniero NON solo in caso di violazione delle norme tradizionali sulla protezione degli stranieri
ma anche
in caso di violazione delle norme > recenti sulla tutela dei diritti umani
Il Progetto di articoli della CDI codifica il diritto consuetudinario
per aiutare nel suo accertamento (riassume quanto detto su questo istituto, confermandone l'evoluzione):
ART 8 Ruolo dello Stato di residenza abituale per apolidi e rifugiati
:
norma di sviluppo progressivo del DI, che superando la visione tradizionale che riserva l'esercizio della protezione diplomatica a tutela dei soli propri cittadini,
ne consente l'esercizio anche nei confronti del non cittadino
qualora sia apolide o rifugiato
Da generalizzata finzione a riconoscimento di diritti azionabili dall'individuo
:
secondo un'impostazione tradizionale
l'esercizio della protezione diplomatica costituiva una prerogativa statale esercitata dallo Stato di origine sulla base di una
finzione
(la protezione dei diritti del cittadino era assicurata "fingendo" che la violazione fosse stata perpetrata ai danni dello Stato stesso)
OGGI cambiata
l'individuo è destinatario diretto di alcune norme di diritto internazionale che ne tutelano la posizione sia nei confronti dello Stato di origine sia di quello straniero
La CIG ha tenuto conto nella sua giurisprudenza di questa evoluzione:
Sentenza La Grand
caso che riguardava il diritto consolare, in cui la Grm accusava gli Usa di aver violato l'Art 36 della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963
ai sensi del quale è fatto obbligo allo Stato che detiene uno straniero, di informare il detenuto del suo diritto a che l'ufficio consolare competente dello Stato di cittadinanza sia informato della detenzione
la Grm lamentava questa violazione a seguito di sentenza di condanna a morte di due cittadini tedeschi, processati senza che fossero informati del loro diritto all'assistenza consolare in caso di privazione della libertà
la Grm sosteneva che da tale disposizione discendesse un diritto per l'individuo
gli USA sostenevano che l'individuo fosse solo il beneficiario materiale di un diritto spettante allo Stato di nazionalità
la CIG afferma che:
l'Art 36
crea diritti individuali:
la norma infatti crea diritti per la persona detenuta, che si aggiungono a quelli dello Stato
QUINDI
assistiamo a una protezione che ha 2 facce
uno Stato di cittadinanza che fa valere un suo diritto
possibilità per l'individuo di chiedere direttamente la protezione del proprio Stato
svolta
perché evoluzione della tutela delle garanzie processuali nel DI
ART 2 Possibilità di intervento in caso di gravi violazioni dei diritti umani
:
obbligo dello Stato di PROTEZIONE dei PROPRI cittadini VITTIME DI UNA GRAVE VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI (rafforza istituto della protezione diplomatica come mezzo per la protezione dei diritti umani)
Protezione diplomatica e cittadinanza UE
(Art 20 e 23 TFUE):
l'istituto della protezione diplomatica è un diritto derivante dalla cittadinanza dell'UE
OGNI cittadino gode
(in un paese TERZO in cui lo Stato membro di sua cittadinanza non è rappresentato),
della tutela accordata da qualsiasi Stato membro
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato
questo accede quando per esempio
tra 2 Stati : a) quello di cittadinanza e b) quello accusato dell'illecito non sussistano formali relazioni diplomatiche
quindi lo Stato si fa rappresentare da uno Stato terzo al fine della protezione dei suoi cittadini