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L'INDIVIDUO nell'ordinamento internazionale - Coggle Diagram
L'INDIVIDUO nell'ordinamento internazionale
LA SOGGETTIVITà INTERNAZIONALE DEGLI INDIVIDUI
A)
EVOLUZIONE nella dottrina e prassi internazionalistica
Secondo la posizione della DOTTRINA TRADIZIONALE
l'individuo non è soggetto di DI
Perno di questa teoria:
gli IMPEGNI che lo Stato assume per tutelare gli individui non creano diritti in capo a questi, MA OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI STATI:
sono infatti presi NON NEI CONFRONTI DELL'INDIVIDUO,
ma reciprocamente con altri Stati
(le norme internazionali anche se hanno ad oggetto comportamenti individuali si indirizzano formalmente agli Stati imponendo loro diritti e obblighi nei rapporti reciproci)
l'INDIVIDUO NON PUò OTTENERE il rispetto di questi obblighi sul piano internazionale, ma solo sul piano interno,
previo adattamento dell'ordinamento interno alla norma internazionale
(è nel rapporto tra individuo e corti che nazionali che le norme di DI per come introdotte nell'ordinamento possono essere invocate)
l'individuo in quanto tale NON PARTECIPA ALLA PRINCIPALI FUNZIONI DELL'ORDINAMENTO:
non partecipa alla funzione di FORMAZIONE delle norme internazionali, né a quella di ATTUAZIONE COERCITIVA del DI, demandata infatti agli Stati stessi (principale strumento è l'autotutela = ricorso alle contromisure)
B)
Fenomeni che riguardano la persona umana: LA
PROLIFERAZIONE E MOLTIPLICAZIONE DI NORME INTERNAZIONALI CHE CONSIDERANO L'INDIVIDUO
lungo 2 direttrici:
la tutela dei diritti umani
(subito > la 2ww inizia la CODIFICAZIONE dei DU)
il diritto penale internazionale (norme di diritto penale internazionale che sanzionano il comportamento individuale contrario alla norma internazionale direttamente nell'ordinamento internazionale senza necessità di adattamento a tali norme)
L'individuo ENTRA NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE:
1) attraverso l
a possibilità di agire a tutela dei diritti garantitigli dal diritto internazionale anche vs il proprio Stato
(es. norme internazionali a tutela dei diritti umani: che
si possono invocare direttamente
nell'ambito dell'ordinamento internazionale dinanzi a un tribunale competente=> CEDU e CORTE EDU)
2) possibilità che
all'individuo possa essere imputata personalmente, direttamente in quanto persona, la violazione di norme internazionali
, di cui dovrà rispondere direttamente nell'ambito dell'ordinamento internazionale, ad esempio
dinanzi a un tribunale PENALE internazionale (di Norimberga e Tokyo, tribunale PI per l'Ex Jugoslavia)
meccanismi previsti dall'ordinamento internazionale che
sottopongono la persona all'osservanza e alla sanzione prevista dalla norma violata
Si tratta quindi di NORME INTERNAZIONALI (relative ai diritti umani e crimini internazionali)
di cui gli individui sono direttamente destinatari
che attribuiscono loro diritti e OBBLIGHI A PRESCINDERE DALLA MEDIAZIONE DEGLI ORDINAMENTI INTERNI DEGLI STATI
a) nel primo caso: l'individuo compartecipa a una funzione dell'ordinamento = quella di accertamento de diritto (perché conviene in giudizio lo Stato e mette in moto il meccanismo previsto dalla Corte internazionale per la soluzione di un caso)
b) nel secondo è direttamente destinatario delle norme e responsabile personalmente (non solo il suo Stato) e direttamente nell'ordinamento internazionale
QUINDI:
gli si riconosce una
personalità giuridica internazionale
:
è riconosciuto ed esiste nell'ordinamento internazionale perché
CENTRO DI IMPUTAZIONE DI DIRITTI E DOVERI E TITOLARE DI POSIZIONI GIURIDICHE
in queste 2 situazioni
l'individuo NON è > INVISIBILE (gran parte della dottrina moderna tende ad ammettere una sua limitata soggettività intenaz.:
LIMITATA perché circoscritta alla soddisfazione si esigenze peculiari manifestatesi nella > recente evoluzione del DI
che
PROTEGGE E SANZIONA DIRETTAMENTE (senza necessaria intermediazione dello Stato) l'INDIVIDUO
La dottrina si divide ancora nelle
2 impostazioni
e la soluzione dipende in ultima analisi dal peso che si voglia dare al fatto che
LE NORME INTERNAZIONALI sono cmq CREATE DAGLI STATI
(e non dagli individui)
Discorso che riguarda
le persone fisiche
ma anche persone giuridiche di diritto INTERNO
vale anche per imprese multinazionali e organizzazioni non governative
IL RAPPORTO DI CITTADINANZA
quando si parla di un rapporto tra STATO e INDIVIDUO; CITTADINANZA: definita come la condizione giuridica di una persona fisica cui l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici
relazione che si instaura tra una persona e il suo Stato
alle condizioni previste dalle leggi dello Stato esso gli riconosce diritti civili e politici
Il DI non pone attualmente limiti o vincoli
al modo in cui lo Stato seleziona e crea la sua classe di cittadini
si considera ancora che l'attribuzione e revoca della cittadinanza facciano parte del DOMINIO RISERVATO STATALE intoccabile da parte dl DI (uno Stato sceglie quindi quali criteri sono i migliori per attribuire la propria cittadinanza)
es. la nostra legge (5 febbraio 1992)
ancora improntata al principio dello
ius sanguinis
(cioé cittadinanza per diritto di sangue)
mentre ALTRI STATI possono scegliere legittimamente e liberamente (come criterio di attribuzione della cittadinanza):
criterio dello IUS SOLI
o un MIX delle due (come avviene nella > parte degli Stati eu):
a) è cittadino chi è figlio di cittadini
b) figli di stranieri nati sul territorio a determinate condizioni
ci sono Stati che fanno perno
sul legame matrimoniale o dell'unione civile e sulla naturalizzazione
(concessione cittadinanza da parte della pubblica amministrazione a stranieri residenti abitualmente e legalmente sul territorio dello Stato che chiedono di essere cittadini)
Esiste UN DIRITTO ALLA CITTADINANZA?
Il DI attribuisce il diritto a essere cittadino di uno Stato?
Nel diritto consuetudinario non esiste questa regola
.
Ci possono essere:
NORME PATTIZIE: che possono vincolare lo Stato che volontariamente lo ha accettato ad attribuire la propria cittadinanza (es. per tutelare da situazioni di apolidia, bambino i cui genitori sconosciuti, se non si può riconoscere il rapporto di filiazione, oppure come conseguenza di fenomeni migratori o successione tra Stati) = scelta volontaria dello Stato
N.B.
il concetto di cittadinanza Eu non va inteso in senso letterale ma solo come un insieme di diritti aggiuntivi che i cittadini di Stati membri dell'UE si vedono attribuire automaticamente a seguito dell'appartenenza di tali Stati all'UE
a)
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO E DIRITTI DELL'UOMO
La distinzione teorica tra
DIRITTI UMANI e UMANITARIO
( il secondo si applica in tempi di guerra= è l'ex specialis rispetto ai diritti dell'uomo che si applicano in generale, compatibilmente con il DI umanitario).
Il DI umanitario (International Human Law):
insieme delle norme consuetudinarie e pattizie che hanno per oggetto
a)
la limitazione della violenza bellica
(c.d. diritto dell'Aja)
b)
e la protezione delle vittime di guerra
(c.d. diritto di Ginevra):
si compongono di 2 sottoinsiemi che in realtà in tempo di guerra vedono un'applicazione congiunta:
il diritto dell'Aja (delle Conferenze dell'Aja del 1899 e 1907)=
convenzioni che disciplinano la condotta dei belligeranti
che tipo di forza usare
se essa è proporzionata
che tipo di regime giuridico applicare nei territori conquistati
il diritto di Ginevra (dalla Convenzione di Ginevra del 1864 sulla protezione di feriti e malati nella guerra terrestre, da cui ha avuto origine la croce rossa)=
convenzioni che tutelano le persone
, proteggono le vittime (definendo chi è prigioniero di guerra e tutela dei civili in contesto di guerra)
E'
principalmente diritto pattizio
+ vi è la presenza
di norme minime di diritto internazionale consuetudinario
:
dalla prassi è possibile determinare uno standard minimo di trattamento
gruppi di norme che vedono
l'individuo
come
SOGGETTO PASSIVO
, tutelato in quanto vittima di una situazione (ferito, malato, prigioniero)
quindi
legge speciale ristretta
rispetto a quella sui diritti umani (si dà una tutela specifica dato che la situazione si ritiene eccezionale)
b) Viceversa nel
DI dei diritti umani (Human RIghts Law)
costituito da numerosi trattati internazionali
(universali o su tempi specifici, generali o regionali)
si considera la persona come SOGGETTO ATTIVO (titolare di diritti soggettivi che non possono che essere rispettati e che lo Stato deve tutelare)
si parla di DIRITO
SOGGETTIVO
(perché è una sfera dell'individuo che deve essere riconosciuta e che lo Stato deve fare in modo che non venga lesa)
I
DIRITTI UMANI
si possono distinguere per
generazione;
tipo di obblighi in capo allo Stato
(facere o non facere)
qualifica dei beneficiari
a) i diritti civili e politici sono detti di PRIMA generazione
b) quelli economici sociali e culturali di SECONDA generazione (presuppongono un'azione positiva dello Stato=un ruolo attivo)
c) i diritti del popolo sono quelli di TERZA generazione (diritti delle minoranze o le norme a tutela delle popolazioni indigene
=> si riconosce che un gruppo sociale ben definito necessita di azioni positive per godere > dei suoi diritti= correggendo una disparità iniziale= es. diritto alla pace e allo sviluppo)
La presenza di questi numerosi strumenti internazionali ha eroso
IL DOMINIO RISERVATO DEGLI STATI
:
nel DI classico i diritti umani rientravano nel dominio riservato dello Stato
,
ma > gli orrori della 2ww = evoluzione normativa a favore protezione diritti dell'uomo (per impulso NU e Consiglio d'EU nel contesto Eu)
grazie a queste codificazioni i diritti dell'uomo hanno superato l'originaria collocazione negli ordinamenti interni
cessato di appartenere alla sfera della giurisdizione esclusiva (domestic jurisdiction)
per porsi su un piano internazionale (imponendo obblighi non sinallagmatici=non condizionati alla reciprocità della concessione del godimento = tipico degli obblighi di diritto convenzionale):
ES. Dichiarazione di Joseph Goebbels al Consiglio della SdN, 1933
"Gentiluomini, noi siamo padroni e signori della nostra casa, siamo uno Stato sovrano, trattiamo i nostri socialisti, pacifisti, ebrei come vogliamo, non rispondiamo né all'umanità, né alla SdN"
in linea con le norme dell'ordinamento internazionale dell'epoca (non esisteva un diritto internazionale dei diritti umani)
in 12 anni cambiamento
:
nel 45 viene firmata ed entra in vigore la Carta delle NU tra cui vi
è l'Art 1
promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione
Art 55
per avere rapporti pacifici e amichevoli tra le nazioni = le NU promuoveranno il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione
Art 56
si afferma il rispetto dei diritti umani come impegno per l'azione individuale e collettiva degli Stati (i membri si impegnano ad agire collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'Organizzazione per raggiungere i fini indicati all'Art 55)
c) La produzione normativa in materia si distingue
in ATTI VINCOLANTI
e TRATTATI INTERNAZIONALI
1. La Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1948
più importante atto NON avente carattere vincolante
l'Assemblea Generale ONU ha sempre provveduto ad adottare
dichiarazioni di principi e norme programmatiche in materia
(che a volte sono diventate Trattati internazionali: es. risoluzione dell'AG sulla protezione della donna= ha portato alla Convenzione per l'eliminazione di v forma di discriminazione vs la donna => impegno diventa vincolante a seguito dell'esortazione a disciplinare una determinata situazione)
i Trattati possono avere
PORTATA GENERALE
(es. I Patti gemelli del'66)
oppure tramite
MATERIE SPECIFICHE
(es. Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio; Convenzione vs la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti; Convenzione sui diritti del fanciullo)
esistono poi
Trattati universali
come in ambito ONU aperti a tutti gli Stati,
oppure
REGIONALI COME LA CEDU
(la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, la Carta americana dei diritti umani, la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli)
l'unico ambito regionale senza codificazione è il SUD-EST ASIATICO
d) Ci sono norme consuetudinarie in materia di diritti umani?
Sì, sono
NORME DI IUS COGENS
parte del diritto
consuetudinario
(GENERALE, APPLICABILE A TUTTI GLI STATI)
-
esprime regole di condotta che hanno a che fare con i valori fondamentali
della comunità internazionale:
ES.
norma di ius cogens che
PREVIENE il GENOCIDIO
(organizzare sistematicamente e volontariamente eliminazione di un gruppo sociale con obiettivo di eradicarlo)
il DIVIETO DI SCHIAVITù: attuata da Convenzioni regionali come la Convenzione di Palermo sulla tratta degli essere umani
DIVIETO DI TORTURA e altri TRATTAMENTI INUMANI e DEGRADANTI
DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE RAZIALE
LE NORME
possono porre
un
LIMITE NEGATIVO
(vietano un comportamento o un OBBLIGO POSITIVO=prevenire e reprimere un comportamento)
che pongono OBBLIGHI ERGA OMNES (di fonte consuetudinaria)
OBBLIGHI ERGA OMNES
PARTES
(pattizie)
e)
Applicazione norme sui diritti umani e problemi di applicazione
AMBITO DI APPLICAZIONE
TERRITORIALE:
Trattati che trovano
applicazione sul territorio dello Stato
ma possono avere
un'applicazione anche extra territoriale
(=cioè su un territorio non appartenente allo Stato purché la persona sia sotto la sua
giurisdizione
:
uno Stato è responsabile per gli atti condotti dai suoi organi
anche se avvengono fuori dallo Stato, purché la persona fosse sotto giurisdizione di tale Stato
ES.
vengo arrestato e l'azione di polizia italiana termina in un altro Stato:
la tutela del mio diritto deve essere garantita anche fuori dal territorio perché la fattispecie è cmq sotto l'attività di imperio dello Stato italiano, sotto la sua giurisdizione, l'azione dello Stato avviene al di fuori del suo territorio ma cmq ci deve essere tutela dei diritti umani anche sul territorio non appartenente allo Stato
AMBITO DI APPLICAZIONE
SOGGETTIVO
: i beneficiari di queste norme (che necessitano cmq dell'adattamento da parte degli Stati)
sono gli individui in quanto tali
f)
Le norme sui diritti umani sono suscettibili DI DEROGHE?
alle CONDIZIONI previste dai Trattati in questione
:
se c'è situazione di guerra o di disastro naturale = lo Stato ha il diritto di derogare ad alcuni diritti previsti nelle convenzioni perché può essere primario l
'INTERESSE ALLA SOPRAVVIVENZA dello Stato
DIRITTI INDEROGABILI
Art 4 del Patto sui diritti civili e politici
Art 15.2 CEDU
(
diritti mai derogabili né sospendibili
):
NESSUNA DEROGA al
diritto alla vita
al divieto di tortura
al divieto di schiavitù
di reclusione per debiti contrattuali
rispetto della libertà individuale, di pensiero e religione
MECCANISMI DI CONTROLLO
azioni o istanze che rendano responsabile lo Stato
carattere CONTENZIOSO: meccanismi azionabili da altri
Stati contraenti
o anche da
individui
(
previo esaurimento dei ricorsi interni
=l'individuo deve essersi < rivolto allo Stato e al suo sistema giudiziario)
in ambito REGIONALE (EDU=Corte eu dei diritti dell'uomo; Corte interamericana dei diritti umani e altre esperienze simili)
davanti alla Corte EDU: l'individuo conviene in giudizio lo Stato e si arriva a una Sentenza che accerta o no la violazione del diritto
a livello MONDIALE: esiste il Comitato dei diritti dell'uomo (non una Corte internazionale dei diritti umani)
i MECCANISMI DI CONTROLLO
a)
ICSID
(Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative a investimenti)
e b) UNCITRAL (UN Commission on International Trade Law):
meccanismi di risoluzione delle controversie tra Stati e individui in materia di investimenti
:
un individuo (inteso come persona fisica o giuridica) conviene in giudizio uno Stato per la tutela di un investimento che ha fatto in quel paese
carattere NON CONTENZIOSO:
gli Stati hanno l'obbligo di adottare
REPORT PERIODICI
a seconda di quanto previsto dal trattato,
che > sottomettono ad un comitato istituto dal trattato che li esamina e che può fare delle visite nello Stato in questione
che emette un parere non vincolante ma che indica allo Stato le condizioni per adempiere ai suoi obblighi derivanti dal Trattato
(
ad alcuni Trattati sui diritti umani partecipa la Santa sede, NON le OI)