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PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI, PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI,…
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
IL CAPO I DEL TITOLO IX DEL DLgs N.817 2008, DETERMINA I REQUISITI PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI PER LA SICUREZZA
IL CAMPO D'APPLICAZIONE CONSIDERA GLI AGENTI CHIMICI PRESENTI DURANTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE
LE DISPOSIZIONI DEL CAPO I SI APPLICANO A TUTTI GLI AGENTI CHIMICI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO, IL PERCORSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA AGENTI CHIMICI; DEVE ESSERE IN GRADO DI IDENTIFICARE E CLASSIFICARE GLI AGENTI CHE POSSONO COSTITUIRE FATTORI DI RISCHIO
IL CAPO II RIGUARDA LA "PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI",FERMA L'APPLICAZIONE DEL CAPO I PER CONCERNE LE ALTRE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ
L'ESPOSIZIONE NON DEVE SUPERARE IL LIMITE DELL'AGENTE, STABILITO DAL DECRETO
SI DOVRÀ RIDURRE IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL PIÙ BASSO VALORE POSSIBILE E VERIFICARE L'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
IL REGOLAMENTO INDIVIDUA LE CLASSI DI PERICOLO PER GLI AGENTI CHIMICI, DISTINGUENDO
RISCHIO CHIMICO PER LA SALUTE
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RISCHIO CHIMICO PER LA SICUREZZA
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PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO