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USO DELLA FORZA ARMATA NEL DI: DIVIETO ed ECCEZIONI - Coggle Diagram
USO DELLA FORZA ARMATA NEL DI: DIVIETO ed ECCEZIONI
Nell'ordinamento
NAZIONALE
(verticale)
si rifiuta il ricorso all'autotutela
l'attuazione coercitiva del diritto (possibilità di costringere un soggetto a comportarsi in un certo modo=rappresentata dalla privazione della libertà = confermate dal giudice = c'è sempre un accertamento imparziale del diritto che valuta se la misura è stata o no corretta)
Nell'ordinamento
INTERNAZIONALE
proprio per la sua natura di società NON gerarchicamente organizzata:
esiste l'AUTOTUTELA
a)
capacità di farsi giustizia da sé
b) e il modo in cui gli Stati provvedono in maniera decentrata all'
attuazione coercitiva del diritto
(rimandata agli Stati stessi che adottano contromisure e usano anche eventualmente la forza)
non presuppone l'accertamento imparziale del diritto
(perché è lo Stato stesso che giudica se ha subito un torto o meno)
il RICORSO ALL'AUTOTUTELA può avere 2 forme:
CONTROMISURE (violazione di una norma che non comporta uso della forza)
uso delle forza armata per LEGITTIMA DIFESA (violazione della norma che vieta uso della forza, giustificata come legittima difesa)
entrambe
cause di esclusione dell'illecito internazionale
(cioé non sono violazioni del diritto internazionale)
AFFERMAZIONE DEL DIVIETO DI USO DELLA FORZA
Il diritto internazionale classico prevedeva un RICORSO SISTEMATICO alla FORZA ARMATA
come legittima contromisura
mezzo fisiologico e lecito per risolvere una controversia
( motivo per cui le norme non erano finalizzate alla proscrizione della guerra nei rapporti internazionali)
a) bensì si contraddistigueva per lo i
us ad bellum
(in tempo di pace)
b) + un corpo di norme detto ius in bello = per oggetto il modo di fare la guerra (disciplina dello Stato di guerra: diritto bellico e umanitario)
con il DI contemporaneo: si è arrivati a una
limitazione e a una valutazione della liceità della forza armata
(ricordata dalla CIG nel parere sulla liceità dell'uso delle armi nucleari)
a)
è lecita se c'è una causa che la rende lecita (
es. legittima difesa, responsabilità di proteggere, intervento umanitario...)
b) e se lecita la forza posta in essere deve essere cmq
conforme alle norme sui conflitti armati
(Convenzione dell'Aja che disciplinano la condotta delle ostilità)
COME è avvenuta l'EVOLUZIONE, come si è affermato IL DIVIETO?
già il Patto della Società delle Nazioni: approvato nel 1919 > la 1ww conteneva una norma che disciplinava l'inizio dello Stato di guerra e l'uso della forza
NON C'ERA UNA RINUNCIA ASSOLUTA ALLA GUERRA da parte dei membri del patto, ma gli Stati parte di una controversia che poteva dal luogo al ricorso alla forza armata assumevano l
'obbligo di sottoporla a regolamento giudiziale o al consiglio della SdN
a seguito della sentenza o della decisione del Consiglio adottata all'unanimità = c'era
moratoria di 3 mesi
(periodo in cui conformarsi a quanto deciso, e se lo Stato si conformava allora l'altro non poteva muovere guerra vs il primo=se lo faceva era uso legittimo della forza)
2. Patto Briand Kellog (1928)
in cui c'era per la prima volta LA RINUNCIA preventiva con accordo internazionale ALLA GUERRA come mezzo di risoluzione delle controversie, da risolvere assolutamente attraverso mezzi pacifici
il PROBLEMA del patto : non garantiva meccanismi volti a comporre le controversie, NON ISTITUIVA UN SISTEMA ALTERNATIVO come un Consiglio degli Stati che potesse adottare misure vincolanti per prevenire la guerra (c'era un obbligo giuridico di soluzione pacifica ma non supportato da sanzioni in caso di violazione)
3. La Carta delle NU
firmata a San Francisco nel 1945 si apre al suo primo articolo con il fine di mantenere LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE
ART 2
si riporta l'obbligo di ASTENSIONE DALLA MINACCIA O USO della forza vs integrità territoriale e indipendenza di un altro Stato
e l'OBBLIGO DI SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE, contraltare del divieto di uso della forza, non è solo una dichiarazione di principio
perché vi è anche un SISTEMA COERCITIVO=cioè un organo (il CS), che ha il compito di gestire con gli strumenti del capitolo VII le minacce alla pace e sicurezza internazionale
ART 51
si riconosce un connaturato diritto di v Stato alla legittima difesa individuale o collettiva nel caso in cui subisca un attacco armato
cioè può usare la forza per respingere l'attacco, MA SOLO FINCHé IL CS NON ABBIA INTRAPRESO MISURE NECESSARIE per difendere pace e sicurezza internazionale (se non può farlo per veti sopravvive questo diritto alla legittima difesa, perché connaturato all'esistenza stessa degli Stati= si afferma ciò per evitare le guerre di aggressione)
Si è creata una corrispettiva norma di DIRITTO COGENTE di divieto di uso della forza illegittimo, per cui anche gli Stati parte delle NU hanno una forma di ius cogens (che è il DIVIETO DI AGGRESSIONE: talmente importante che il consenso di uno Stato non può agire a giustificazione di un'aggressione)
la norma di DIVIETO DELL'USO DELLA FORZA: si è creata come norma cogente grazie a dichiarazioni e risoluzioni dell'AG (che contribuiscono a creare le norme consuetudinarie:
come la Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati
in cui si afferma che
il ricorso alla minaccia o uso della forza non solo è una violazione della Carta (=del diritto pattizio)
ma è anche un comportamento vietato da una norma consuetudinaria di DI di natura cogente
Con la Risoluzione 33/14 del 74
definizione di cosa si intende per AGGRESSIONE (le fattispecie che si qualificano come atti di aggressione: livello > alto forza armata) sono
1.L'INVASIONE O L'ATTACCO da parte delle forze armate di uno Stato al territorio di un altro Stato, qualsiasi OCCUPAZIONE MILITARE derivante da tali o ANNESSIONE del suo territorio o di una sua parte tramite l'uso della forza
attacco da parte delle forze armate di uno Stato vs le forse di terra, mare o aree di un altro Stato
BOMBARDAMENTO da parte delle forze armate di uno stato del territorio di un altro Stato e uso di OGNI ARMA vs esso
BLOCCO DEI PORTI E DELLE COSTE di uno Stato da parte delle forze armate di uno Stato
comportamento delle forze armate di uno Stato che si trovano sul territorio di un altro Stato con il suo consenso, IN CONTRAVVENZIONE DEL CONSENSO DATO e in violazione delle sue condizioni
azione di uno Stato consistente nel consentire che il suo territorio sia usato da un altro Stato per perpetrare un atto di aggressione vs uno Stat TERZO (
complicità nell'aggressione)
INVIO DI BANDE ARMATE, TRUPPE IRREGOLARI O MERCENARIE che conducano atti di forza armata vs un altro Stato sotto direzione e controllo di un altro Stato
ha trovato conferma nella giurisprudenza della CIG (Sentenza dell'86)
attività militari e paramilitari in e contro Nicaragua
(il divieto di ricorrere alla minaccia e uso della forza è prescritto non solo dal diritto pattizio ma anche da una norma cogente)
NOZIONE DI FORZA VIETATA
Il divieto NON è ASSOLUTO: ci sono ECCEZIONI (situazioni in cui l'uso della forza è legittimo e consentito, sia nel
SISTEMA NU (ART 51)
sia nel DI CONSUETUDINARIO (norme che consentono agli Stati, sia pure eccezionalmente di ricorrere alla forza)
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
legittima difesa individuale o collettiva
legittima difesa PREVENTIVA
l'intervento a protezione dei cittadini all'estero
consenso dell'avente diritto
l'intervento umanitario
responsabilità di proteggere
La FORZA VIETATA è interpretata come FORZA ARMATA
mentre una forza ECONOMICA, POLITICA, PSICOLOGICA=illecita sotto altri profili (se viola accordi tra Stati)
ma non tale da far sorgere LEGITTIMA DIFESA o un'altra eccezione di divieto dell'uso della forza
è quella INTERNAZIONALE (usata da uno Stato vs un altro, anche non vs il suo territorio)
uso forza armata INTERNA: non indifferente per il DI (anche se < gli Stati così pensavano)
a) la forza armata all'interno dei confini dello Stato non può violare NORME DI DIRITTO DIPLOMATICO E CONSOLARE (inviolabili anche per contromisura)
b) se costituisce una
minaccia alla pace e sicurezza internazionale
il CS può adottare misure ai sensi Capitolo VII e permettere uso della forza per reprimere ciò)
Ci sono alcune CAUSE CHE GIUSTIFICANO IL RICORSO ALLA FORZA DA PARTE DI ALTRI STATI per uso della forza armata interna secondo il diritto consuetudinario:
la protezione del cittadino all'estero (riportare il proprio connazionale in patria)
responsabilità di proteggere
intervento umanitario
Non solo la forza attuale è VIETATA per il DI
RILEVANTE anche LA MINACCIA dell'uso della forza
che si qualifica come un esplicito annuncio dell'impiego della forza al verificarsi di un certo accadimento o di una certa data (ULTIMATUM)
Esempio
La NATO nell'ottobre del 98 ha violato il divieto di uso della forza perché aveva minacciato il governo della Serbia di bombardamenti per le atrocità commesse in Kosovo (ha poi cercato di giustificare i bombardamenti con una risoluzione delle NU mai avvenuta
Si può giustificare il ricorso all'uso della forza se ci si sente minacciati implicitamente attraverso fatti concludenti?
Secondo la CIG: Nicaragua e parere uso forza nucleare dipende dalle situazioni
QUANDO LA FORZA è LECITA? ECCEZIONI AL DIVIETO
L'ERRORE non è causa di esclusione dell'illecito;
l'avente diritto non può giustificare un'aggressione nei suoi confronti perché
il consenso non può essere mai contrario a una norma imperativa del DI
tra cui il divieto di aggressione
assai limitata è la possibilità di invocare
per giustificare l'uso della forza,
cause di esclusione dell'illecito previste dal DI GENERALE
quali
a) LO STATO DI NECESSITà
ravvisabile nei casi in cui l'illecito sia compiuto per far fronte a un pericolo grave e imminente per un suo interesse essenziale
vs uno Stato che non è responsabile della lesione dell'interesse essenziale a salvaguardia di cui viene impiegata la forza
esso NON si può invocare per LEDERE il diritto di un altro Stato e non opera in relazione ad obblighi posti da norme di
ius cogens
come il divieto di uso della forza (come tutte le cause di esclusione dell'illecito)
b) FORZA MAGGIORE (presuppone l'assenza di volontà colpevole)
c) ESTREMO PERICOLO
Il diritto internazionale NON vieta agli Stati v forma di RICORSO alla fora armata nelle reciproche relazioni:
2 serie di REGOLE PARALLELE
1) ART 51 CARTA NU
il diritto NATURALE di legittima difesa sussiste solo
fintantoché il Consiglio di Sicurezza no abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale
(cessa il diritto alla legittima difesa=perché la Carta ha tentato il > possibile di restringere i confini di questo diretto naturale dello Stato= se c'è inefficienza del CD questo diritto naturale trova però esplicazione)
LA LEGITTIMA DIFESA O AUTOTUTELA
individuale o collettiva
poi eccezioni fondate sul diritto CONSUETUDINARIO
legittima difesa citata come causa di esclusione dell'illiceità
ART 21 PROGETTO DI ARTICOLI sulla responsabilità internazionale dello Stato per fatti internazionalmente illeciti
richiama l'art 51 (=ammessa nel DI GENERALE)
ECCEZIONI fondate sul diritto consuetudinario (in corso di formazione, non presenti o accettate)
Alcuni Stati hanno sostenuto l'esistenza i un diritto alla LEGITTIMA DIFESA PREVENTIVA:
prevenire un attacco armato
che si ritiene certo
nell'immediato futuro
non rientra nell'autotutela ammessa nel DI (non ancora prassi sufficiente e condivisa)
invocata poche volte (anni 80 attacco di Israele vs rettore atomico iracheno giustificando uso della forza come legittima difesa preventiva e strategia Bush vs Stati CANAGLIA)
non è certa al momento l'esistenza di questa eccezione/causa esclusione illiceità
(in questi casi l'attacco NON è ancora avvenuto e finché non si realizza la fattispecie dell'attacco armato nessun'altra forza è giustificata)
se non si è ancora verificato l'attacco (=non si possono valutare i requisiti di necessità e proporzionalità) da parte di tale misura (che rendono legittima la difesa) dato che non sappiamo come si manifesterebbe l'evento scatenante che la legittimerebbe
DIFESA LEGITTIMATA SE
a) se necessaria a far cessare l'attacco subito
b) e se è proporzionale (non ha finalità punitive)
L'istituto di DI
ha ribadito che:
in caso di minaccia di attacco armato solo il CS può decidere l'uso della forza o autorizzarlo
a) per questo il CS ha condannato all'unanimità l'azione di Israele vs il rettore atomico iracheno
b) La dottrina Bush (concepita sull'eccezione della LDP=> a giustificazione dell'attacco armato < in AFG > in Iraq)
solleva DUBBI nella Comunità internazionale (perché > che rispondere ad un attacco armato futuro, erano volti a modificare i regimi interni di quegli Stati)
Eccezione N1
un'eccezione al divieto dell'uso della forza e causa di giustificazione per il suo uso è costituita dal
CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO
SE il sovrano territoriale chiama e chiede a uno Stato
di utilizzare la sua forza a fini interni/permette l'ingresso delle sue forze militari al suo interno
QUANDO ritiene di poter essere vittima di un attacco armato nell'immediato futuro (quindi chiede a quello Stato di schierare le sue orze sul suo territorio con funzione deterrente oppure per risolvere problemi interni=es.liberare ostaggi detenuti da terroristi)
OCCORRE che il CONSENSO sia espresso dal sovrano effettivo
richiesta
deve provenire
a) dall'organizzazione di governo che gestisce il territorio
b) non da un'autorità senza potere di governo come una minoranza del paese; un'organizzazione parziale del territorio, un governo fantoccio; uno Stato fallito (Somalia)
SE all'interno di uno Stato c'è una guerra civile, la parte insurrezionale può richiedere aiuto di un altro Stato?
SE essa ha effettivo governo di una porzione di territorio e la forza dell'altro Stato si esercita solo sul territorio da essa governato
il CONSENSO
deve essere dato LIBERAMENTE (non estorto)
non può derogare a norme di ius cogens come il divieto di aggressione
(non può essere vs una norma di
ius cogens
= non vale a giustificare un comportamento vietato da norme imperative)
Eccezione N2
INTERVENTO UMANITARIO
consente che uno Stato usi la forza internazionale sul territorio di un altro Stato se questo
viola in maniera massiccia dei diritti umani fondamentali a danni di gruppi etnici o minoranze
e il sovrano territoriale NON può o non vuole mettere fine a ciò (perché sussiste un OBBLIGO ERGA OMNES (tutela dei diritti fondamentali della persona), che se violato consente a tutti gli Stati della CI dia gire in autotutela
PRESUPPOSTO:
violazione di una norma erga omnes la cui violazione consente a tutti gli Stati di intervenire e reagire
(perché suscettibili di essere fatti valere da un qualsiasi stato agente
uti universi
)
eccezione invocata per ovviare alla progressiva erosione del DOMINIO RISERVATO a causa dell'evoluzione del DI
si caratterizza per OBBLIGHI ERGA OMNES (che se violati = ripercussioni vs l'intera CI)
FINE INTERVENTO UMANITARIO:
intervenire per risolvere emergenza umanitaria
invocato per la prima volta nel 91 da UK
nell'
ambito guerra del Golfo
repressione popolazione curda da parte dell'Iraq ha portato FR,USA,UK a intervenire per proteggere la POPOLAZIONE CURDA
risoluzione 688 del CS non aveva autorizzato questi Stati a usare la forza a favore della minoranza curda
ma questi hanno giustificato l'intervento nella parte nord dell'Iraq a favore dei curdi (soprattutto UK)
reclamando l'eccezione dell'intervento umanitario:
"l'IU senza consenso del sovrano territoriale può essere giustificato in casi di estremo bisogno umanitario" (=in cui c'è massiccia violazione dei diritti umani a danno di una minoranza)
In ALCUNI CASI:
l'intervento armato contribuì a salvare vite umane e porre fine a violazioni massicce
ma gli Stati si astennero dall'invocare il DIRITTO DI INTERVENTO UMANITARIO
e qualificarono le operazioni COME
LEGITTIMA DIFESA
:
a) intervento India in Bangladesh (1971)
b) Tanzania in Uganda (1979)
(no reazione CI per questi interventi)
Altri ESEMPI DELLA PRASSI
Intervento NATO in Jugoslavia (1999)
fondato direttamente sull'emergenza umanitaria (eccezione per i bombardamenti)
ritenuto il CS inattivo nei confronti della minoranza kosovara
risposta della CIG (> che l'ex Jugoslavia le porta dinnanzi controversie) vs Stati che avevano partecipato alla
task force
della NATO : situazione grave ma non risponde direttamente alla questione della legittimità dell'intervento
Uk a giustificazione bombardamenti compiuti insieme a USA e FRC nel 2018
vs
obiettivi militari siriani
in risposta ad attacchi con armi chimiche del governo siriano vs popolazione
Intervento del Vietnam in Cambogia
(1978)
e degli Usa in Nicaragua
si volevano giustificare su basi simili
nel primo caso (risoluzione dell'AG condannò l'intervento vietnamita)
nel secondo (la CIG constatò violazione del divieto dell'uso della forza, anche se mette luce la sproporzione nella modalità dell'intervento rispetto all'obbiettivo umanitario)
DUNQUE non si può escludere che si stia formando un'eccezione all'uso della forza
(relativa all'intervento umanitario), ma la
sua attuale esistenza NON è CONFERMATA.
sicuramente legittimo QUANDO autorizzato dal CS
sulla base del capitolo VII (gode di assoluta discrezionalità nello stabilire quando c'è una minaccia e una violazione di pace e sicurezza internazionale= quindi può prendere tutte le misure necessarie per stabilizzare la situazione= avendogli gli Stati attribuito IL POTERE in questa materia)
L'intervento umanitario è legittimo SE autorizzato da CS oppure cmq negli stretti limiti della necessità e proporzionalità e con l'obiettivo di far cessare la catastrofe umanitaria senza voler intervenire in una materia > ampia come assicurare pace e sicurezza internazionale nella regione (obiettivo del CS)
DIVERSA
è
LA RESPONSABILITà DI PROTEGGERE
non si basa su obblighi erga omnes (intervento umanitario)
ma
sugli obblighi che uno Stato ha (in quanto Stato) sulla gestione del suo territorio
Presupposto teorico che secondo alcuni autorizza all'uso della forza è
l'obbligo dello Stato connaturato alla sua esistenza di proteggere propria popolazione
dai genocidi, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini vs l'umanità
2. constatazione della non volontà o incapacità dello Stato
di proteggere propria popolazione
sussiste un
POTERE SOSTITUTIVO DEGLI ALTRI STATI
a fronte dell'incapacità di adempiere a quest'obbligo
nasce da un
dibattito dottrinale alla fine degli anni 90
:
principio per cui la sovranità degli Stati implica responsabilità per la protezione della propria popolazione
secondo una risoluzione dell'AG del 2005
: v Stato ha la RDP la propria popolazione da genocidi, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini vs l'umanità (prevenzione tali crimini tramite misure appropriate)
la CI dovrebbe incoraggiare gli Stati a esercitare questa responsabilità
tramite le NU può usare mezzi diplomatici e pacifici per aiutare a proteggere la popolazione da questi crimini e se necessario Stati pronti a prendere azioni collettive tramite il CS (caso per caso)
DUBBI sulla SUA AUTONOMA ESISTENZA
come eccezione del divieto dell'uso della forza/causa di giustificazione
presenza
misura di autorizzazione della CS
risoluzione Marzo del 2011 per l'intervento in Libia
(unico esempio della prassi in cui la RTP usata dal CS per autorizzare esercizio forza)
difficoltà nell'applicarla nei confronti Siria 2012-2015
(l'autorità di Assad non si era disgregata, la Siria aveva appoggi nel CD)
stessi dubbi
dell' intervento umanitario ma diversi presupposti (norme erga omnes=obbligo verso la CI) VS obblighi verso i propri cittadini
criterio orientativo dell'azione del CS
(ma la prassi non mostra un obbligo del CS di attivarsi in presenza di tali situazioni)
INTERVENTO A PROTEZIONE DEI CITTADINI ALL'ESTERO
situazione in cui in uno Stato, i cittadini di uno Stato differente sono in pericolo (=quindi il loro Stato interviene SENZA IL CONSENSO di quello territoriale)
BASE DIVERSA (no obblighi erga omnes ma di protezione nei confronti di uno Stato straniero)
INTERVENTO GIUSTIFICATO dal
rapporto di cittadinanza
ed è un
endorsement della protezione del cittadino all'estero
CONDIZIONI per attuare la forza:
attuale pericolo di gravi violazioni
a danno dei propri cittadini (deriva dall'
assenza di protezione adeguata
da parte del sovrano territoriale = es. capo Personale diplomatico e consolari degli Stati Uniti a Teheran = uso della forza per evacuare e liberare i propri cittadini, sequestrati nell'ambasciata a Teheran) e
la proporzionalità dell'intervento
all'obiettivo di protezione del cittadino
a) CASI in cui non c'è stata NESSUNA REAZIONE della CI né condanne per questo tipo di uso della forza internazionale (considerato legittimo) =
eccezione con > prassi a favore
raid israeliano a Entebbe (Uganda) 1976
intervento americano in Sierra Leone 1997
intervento francese in Liberia 2003
b) CONDANNE quando non c'è stata proporzionalità nell'intervento:
l'azione non può spingersi fino al rovesciamento del governo legittimo, perché quella forza non si può giustificare in virtù della protezione del cittadino all'estero (raid americano a Grenada 1983 e a Panama 1990)
interventi militari attuati dalla Russia in Crimea nel 2014 furono giustificati con la necessità di proteggere diritti e incolumità dei cittadini russi ivi residenti
ma non leciti = non vi erano evidenze sufficienti a sostenere che corressero il concreto rischio di gravi e diffuse violazioni dei loro diritti fondamentali o che le autorità ucraine fossero incapaci o non intenzionate a garantire la protezione (ovviamente l'intervento è andato oltre a quanto necessario e proporzionato)