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(1) La soluzione delle controversie, l'accertamento del diritto e la…
1) La soluzione delle controversie, l'accertamento del diritto e la CIG
- E' il VULNUS del DI (suo punto debole);
- l'accertamento del diritto è rimesso agli stessi soggetti dell'ordinamento (agli Stati STESSI)
- nel DI ancora vige l'AUTOTUTELA (le contromisure) cosa che non esiste nel DI INTERNO
- il GIUDIZIO sulla VIOLAZIONE del DI=>è in capo in primo luogo agli Stati = non c'è un giudice con il potere di stabilire che il diritto è stato violato, perchè gli Stati non hanno attribuito questo potere ad alcun giudice
a) essendo un ordinamento ORIZZONTALE
b) con una struttura DECENTRATA (per cui gli Stati non riconoscono NESSUN potere superiore)
- questo si riflette sul PROBLEMA DELLE CONTROVERSIE
COS'E UNA CONTROVERSIA?
Come definito in maniera generale dalla Corte di Giustizia internazionale nel 1924
è un DISACCORDO
- su UN PUNTO DI DIRITTO o DI FATTO,
- un conflitto di considerazioni giuridiche o di interessi tra 2 soggetti
(dell'ordinamento internazionale in caso di controversia nell'ordinamento internazionale)
Le CARATTERISTICHE della controversia internazionale Alla base dell'esistenza della controversia
- ci deve essere UN CONTRASTO
- ovvero alla posizione giuridica di uno Stato ci deve essere un'opposizione MANIFESTA di un altro Stato= cioè DICHIARATA TRA LE PARTI
(nel DI è molto importante anche la tecnica dell'acquiescenza)
Una volta
si distingueva tra
- controversie GIURIDICHE
- POLITICHE
(distinzione puramente lessicale ma linguaggio che è entrato nello statuto della CIG dove si dice che la Corte ha giurisdizione sulle controversie giuridiche
SE lo Stato avvalora la sua posizione con un DATO GIURIDICO (la controversia riguarda allora l'interpretazione di una norma=per definizione una controversia giuridica)
MA è RARO che uno Stato non invochi a sostegno della sua posizione un DATO NORMATIVO
- al DIRITTO interessa solo LA SOLUZIONE della controversia
- irrilevanti (la nascita e l'estinzione)
- nasce da UNA PRETESA di uno STATO A
- a cui fa OPPOSIZIONE uno STATO B (pretesa che normalmente ha alla base un dato normativo)
- o uno STATO A con PROTESTA UFFICIALE di uno STATO
- si estingue quando NON c'è > CONTRASTO DI POSIZIONI:
a) A desiste dalla pretesa (cessa il comportamento)
b) B riconosce la fondatezza della sua pretesa (manifesta acquiescenza)
La SOLUZIONE delle controversie è DIVERSA
- procedimenti GIURIDICI
- quando c'è ACCORDO tra le parti (gli Stati volontariamente accettano una giurisdizione) per risolverla
- NON sempre c'è ACCERTAMENTO DEL DIRITTO (cioè determinazione della norma applicabile, valutazione del suo contenuto con applicazione della norma stessa alla situazione fattuale):
a) non c'è quando la controversia si risolve con un accordo con cui si creano NORME NUOVE (ACCORDO DISPOSITIVO)
b) mentre c'è QUANDO la CIG applica il diritto
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3) QUALI STRUMENTI CI SONO?
Distinguere tra MEZZI e PROCEDIMENTIMEZZI sono DUE
(accordo internazionale o sentenza)
accordo:
a) esito dei procedimenti diplomatici che si distinguono per la presenza o meno di un soggetto terzo rispetto alla controversia
- se NON c'è (si parla di negoziato)
- se c'è (si parla di buoni uffici/conciliazione/inchiesta/mediazione)
b) l'accordo può ACCERTARE il DI (cioè determinare la norma e collegare le sue conseguenze al caso di specie, ma è molto raro, perchè normalmente crea nuovo diritto sulla base di cui le parti risolvono la controversia)
c) la sentenza è comune ai procedimenti arbitrali e giudiziali e anche questo caso può
- accertare il diritto (sentenza dichiarativa)
- oppure il giudice può essere chiamato a giudicare non secondo il diritto ma secondo equità cioè il comune sentire (giudizio ex bono ex equo) creando quindi nuovo diritto (sentenza dispositiva)
Nei PROCEDIMENTI intervengono solo LE PARTI o un TERZO INDIPENDENTE
- il prodotto è l'ACCORDO o la SENTENZA
Esiste UNA GERARCHIA tra i vari procedimenti?
Sì, se contenuta nel diritto applicabile tra gli Stati (cioè in un Trattato potrebbero essere vincolati a seguire un determinato percorso):
- prima il ricorso al negoziato
- poi il ricorso a una procedura di conciliazione in caso di fallimento
- oppure a un tribunale internazionale
In mancanza di una simil norma, gli Stati scelgono il procedimento che vogliono.
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