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(Immunità dello Stato DALLA GIURISDIZIONE CAUTELARE
(bloccare il bene di…
Immunità dello Stato DALLA GIURISDIZIONE CAUTELARE
(bloccare il bene di uno Stato convenuto)
ed ESECUTIVA
(se uno Stato non si conforma a una decisione)
Oltre all'immunità dello Stato DALLA giurisdizione COGNITIVA (cioè non poter essere citati in giudizio di fronte ai tribunali di un paese straniero nella fase di cognizione)
- ESISTE un'immunità con riferimento AI BENI (gli Stati non possono essere sottoposti a procedimenti esecutivi e cautelari all'estero)
- versione RISTRETTA
a) solo i beni destinati all'espletamento di una funzione pubblica
b) non i beni detenuti da uno Stato a titolo PRIVATO (beni con finalità pubblica sovrana non sequestrabili,
es. sede dell'ambasciata vs privata sequestrabili, es, villa a scopi privati)
- E' il GIUDICE che qualifica la destinazione del bene
(2 norme a riguardo nella convenzione di NY 2004, corrispondenti al diritto consuetudinario)
ART 18 sulla giurisdizione CAUTELARE
immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive anteriori alla sentenza
ANTERIORMENTE alla Sentenza non si può procedere al alcuna misure coercitiva quale il pignoramento o il sequestro contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato (=cioè non si può aggredire il bene di uno Stato), A MENO CHE
- lo Stato NON abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure
a) nei termini indicati da un accordo internazionale,
b) un patto d'arbitrato,
c) un contratto scritto,
d) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatto > l'insorgere di una controversia tra le parti = AUTONOMA RINUNCIA ALL'IMMUNITà
DISTINTA da quella DALLA GIURISDIZIONE di COGNIZIONE (se anche si è sottoposto al giudizio di tribunali stranieri non per questo può essere sottoposto a procedimento di esecuzione senza che ci sia stata una distinta e ulteriore rinuncia)
- lo Stato ABBIA RISERVATO o DESTINATO BENI all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione
ART 19 sulla giurisdizione ESECUTIVA
Immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive posteriori alla sentenza
NON si può prendere NESSUNA misure coercitiva posteriore alla Sentenza, quale il pignoramento, il sequestro o il sequestro esecutivo, contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento promosso davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se:
- lo Stato ha esplicitamente acconsentito (come sopra)
- lo Stato ha riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione
- lo Stato ha stabilito che i beni sono specificatamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali e sono situati sul territorio dello Stato del foro (riprendendo distinzione tra beni con finalità pubblica e privata)
E' problematica l'esecuzione di Sentenze ottenute in un altro Stato
CONDIZIONE DI RECIPROCITà
- nel momento in cui si aggredisce un bene ci si può aspettare che lo Stato titolare del bene eserciti la medesima funzione per un bene di egual tipo per procedimenti analoghi vs l'altro Stato (sono norme che garantiscono la sovrana eguaglianza ma dalla natura egoistica)
L'Italia ha una NORMA sui CONTI CORRENTI degli Stati STRANIERI (per sapere se possono essere aggrediti o meno= Art 19 bis della legge 10 novembre 2014)
- non sono soggette ad esecuzione forzata le somme depositate sui conti correnti bancari o postali in relazione ai quali il capo della rappresentanza (del posto consolare o il direttore dell'oi in Ita),
- con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le somme sono depositate
- ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento funzioni dei soggetti = se non c'è dichiarazione del capo della missione (non contestabile) è un conto promiscuo aggredibile
SOMME Banche CENTRALI depositate sui conti correnti di altre banche centrali
Art 21 Convenzione di NY:
i beni della Banca centrale all'estero sono considerati destinati a essere utilizzati a scopi di servizio pubblico non commercialeNella prassi internazionale gli Stati hanno sviluppato 3 APPROCCI
1) in forza del primo, godono di immunità assoluta
2) si presumono destinati a funzione pubblica ma prova contraria si considera ammissibile
3) NON godono di uno specifico trattamento preferenziale
ALTRE QUESTIONI
Altri soggetti del'DI (oltre agli Stati)
LA SANTA SEDE
(ente esponenziale della Chiesa Cattolica e soggetto dell'ordinamento internazionale), gode di immunità (le si possono applicare regole sull'immunità statale)Questione portata davanti alla CEDU nel 2012
Caso J.C. e altri c.Belgio
- riportavano di esser stati vittime di abusi sessuali da parte degli appartenenti alla Chiesa cattolica
- i giudici del Belgio avevano stabilito che la Santa sede godesse (come gli Stati) di immunità = per cui essi NON potevano accedere al giudice belga per il risarcimento dei danni
- la CEDU= riconosce correttezza di queste decisioni
- la Corte ha rilevato che la Santa Sede è parte di importanti trattati internazionali con altri soggetti dell'ordinamento (con cui intrattiene relazioni diplomatiche=quindi gode dell'immunità proprio come gli altri Stati)
iL SOVRANO ORDINE MILITARE DI MALTA
- in passato aveva un base TERRITORIALE (amministrava Rodi e Malta)
- OGGI svolge funzioni assistenziali in ambito sanitario
- l'Italia gli riconosce speciale rilevanza e alcune prerogative proprie degli Stati (posizione NON condivisa da altri Stati)
- la Corte di Cassazione italiana:
riconosce la sua posizione di soggetto di diritto internazionale, con la conseguente immunità dalla giurisdizione del giudice italiano
Ci sono ALTRI MODI per NEGARE la giurisdizione dello Stato nei confronti di Stati e organi stranieri?
a) In iTalia NO (o c'è immunità o c'è giurisdizione)
b) nei PAESI di COMMON LAW: dottrina dell'ATTO DI STATO
- secondo cui il potere giudiziario non è competente a valutare la legittimità degli Stati stranieri espressione di funzioni sovrane
- è un istituto con carattere sostanzialmente procedurale, configurando un' eccezione all'esercizio della giurisdizione interna, tale per cui solo il governo può valutare la legittimità e quindi rispondere a degli atti adottati da governi stranieri
- LIMITI: (il giudice inglese può occuparsene)
riguarda solo GLI ATTI SOVRANI
NON vale se
a) l'azione avviene su domanda di quello Stato
b) e se una norma interna o internazionale stabiliscono la possibilità di perseguire gli atti controversi (quan'anche compiuti da organi statali nell'esercizio delle loro funzioni)
- corrispondenza con le regole dell'immunità dalla giurisdizione
Immunità FUNZIONALE
- accordata ad una persona che svolge una funzione per lo Stato
- garanzia dell'estensione della giurisdizione del foro per individui-organo che operano nell'esercizio delle mansioni loro affidate da uno Stato estero
- si accorda l'immunità per garantire l'esercizio delle funzioni statali altrui sul proprio territorio e in modo che si evitino controversie fittizie per bloccare le azioni di uno Stato
- si coprono con l'immunità solo quegli atti che manifestano le funzioni statali attribuite (non quegli atti che appartengono alla sfera privata dell'agente)
Possibili giustificazioni teoriche dell'immunità funzionale
a) il rispetto dell'organizzazione interna degli altri Stati, principio generale dell'ordinamento internazionale
b) il divieto di intromissione nella vita costituzionale degli altri Stati
d) la regola consuetudinaria autonoma
deriva dalle regole generali dell'immunità= funzionale a impedire giurisdizione nei confronti del soggetto che ha posto in essere l'attività dello Stato (giustificazione preferita dalla nostra Corte di Cassazione, secondo cui v Stato, indipendente e sovrano, è libero di stabilire la propria organizzazione interna e individuare le persone autorizzate ad agire per suo conto, sichhè una volta determinata la qualità di organo e la sua competenza, le relative condotte individuali non sono atti personali, ma esprimono l'esercizio di una funzione pubblica e sono attribuibili direttamente allo Stato
-
Immunità PERSONALE
- riguarda la persona in quanto tale,
- accordata a poche persone (ORGANI DELLO STATO)
a) agenti diplomatici
b) Capi di Stato/governo
c) Ministri degli Esteri
- si tutela LA CARICA in quanto tale
- è un diritto dello Stato (non dell'individuo organo), difatti è lo Stato che può rinunciarvi
- i soggetti che ne godono possono fruire di un'ESENZIONE pressoché TOTALE dalla giurisdizione degli Stati STRANIERI
a) dal momento che quando agiscono nell'ambito del proprio mandato sono garantiti dall'immunità funzionale
b) e quando operano come privati godono dell'immunità personale
L'IMMUNITà FUNZIONALE (ILLIMITATA nel tempo), copre gli atti funzionali.
L'IMMUNITà PERSONALE (tutela la caria PRO TEMPORE) assunta dalla persona, > ampia ma solo nel periodo di tempo in cui tale persona ricopre la carica
- temporaneamente LIMITATA AL PERIODO in cui si RIVESTE LA CARICA
- cessata la carica quest'immunità viene a meno
- e se l'azione compiuta non riguardava nemmeno la funzione svolta (non c'è quella funzionaria e torna quindi pienamente la giurisdizione): potrà essere perseguito eventualmente una volta cessato il mandato
a) per questo è un'immunità procedurale=può impedire per un determinato periodo di essere perseguiti, giudicati e condannati
b) ma non significa essere immuni o esenti dal rispetto delle norme vigenti nel foro
- QUANDO si è in carica= ASSOLUTA IMMUNITà DALLA GIURISDIZIONE PENALE (sembra valere anche nel caso di crimini internazionali)
- lIMITI all'immunità dalla giurisdizione civile (4 categorie NON comprese nell'immunità=>si può essere giudicati davanti ai tribunali stranieri in relazione a):
- azioni reali riguardanti beni immobili nello Stato del foro (azione in cui si tutela la proprietà del bene)
- controversie successorie (nelle quali l'individuo/capo di Stato) è erede, legatario, amministratore o esecutore testamentario= (situazioni difficilmente strumentalizzabili quindi non esiste tutela della prerogativa estera)
- atttività professionali e commerciali che esulano dalla funzione ufficiale (non sono tutelate)
- domande riconvenzionali (se il capo di Stato è attore in una controversia, il covenuto può presentare domande riconvenzionali anche in questi casi NON c'è immunità)
Immunità DIPLOMATICHE
- particolari limiti alla potestà di governo nell'ambito del territorio sono previsti per quanto riguarda gli agenti diplomatici e si concretizzano nelle csd ID
- LE REGOLE sui rappresentanti DIPLOMATICI sono le PRIME REGOLE di DIRITTO MATERIALE internazionale
(si formano già da metà '500: necessità di prevedere il rispetto dei rappresentanti di uno Stato nel territorio di un altro Stato)
- VALORE che ispira queste norme è quello di NON IMPEDIRE LA RAPPRESENTANZA (ne impeditur legatio)
non sono norme solo a favore di una legazione di un altro Stato, ma anche a tutela dello Stato che le accorda=così tutela le sue legazioni/missione politica/rappresentanza diplomatica in territorio altrui)
Sentenza 24 maggio 1980 CIG
(Usa vs Iran sugli ostaggi a Teheran)
- regole garanzie essenziali dei contatti tra Stati
FONTI DELLA DISCIPLINA
- sono le prime norme formatesi nella Comunità internazionale (ruolo di primo piano svolto dal DC)
- importante opera di codificazione (Convenzione di Vienna 18 Aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, dichiarata ricognitiva del del DC nella sentenza sopracitata e in vigore tra 190 Stati).
Progetto di articoli sullo status del corriere diplomatico e della valigia diplomatica (il diplomatico non deve essere in alcun modo ostacolato)
- numerose Convenzioni internazionali bilaterali tra Stati
che si possono concludere quando gli Stati si accordano per instaurare relazioni diplomatiche tra loro
ES Convenzione di nY del 1973 sulla prevenzione e repressione dei crimini vs le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici (protezione rafforzata di stranieri sul proprio territorio)
Lo stabilimento delle relazioni diplomatiche
- è il presupposto giuridico per il riconoscimento delle immunità (necessaria la comune volontà degli Stati di intrattenere tra loro relazioni diplomatiche perchè ci possa essere l'applicazione di queste norme)
- si instaurano relazioni diplomatiche > che uno Stato riconosce l'esistenza di un altro Stato, atto politico con cui si dichiara di intrattenere relazioni diplomatiche in modo da instaurare le rispettive rappresentanze
- le RD avvengono per MUTUO CONSENSO (atto volontario tra Stati):
quindi
a) UNO Stato NON ha il diritto originario ad avere una legislazione attiva presso un altro Stato senza il suo consenso
b) né esiste un obbligo originario di legazione passiva (perchè gioca la norma sulla sovranità territoriale=cioè quando uno Stato invia una missione diplomatica sta esercitando il suo potere di governo su un altro Stato= serve consenso dell'altro Stato perché non si tratti di ingerenza)
QUINDI distinguiamo
- tra Stato DI INVIO DELLA MISSIONE
- Stato in cui essa svolge territorialmente i suoi compiti
Cosa fa una missione diplomatica?
L'Art 3 della CdV elenca in maniera tassativa LE FUNZIONI DI UNA MISSIONE DIPLOMATICA:
- rappresentare lo Stato DI INVIO nei suoi rapporti con lo Stato ospite della missione
- proteggere gli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini, nei limiti del DI
- promuovere le relazioni amichevoli tra i 2 Stati
- negoziare accordi tra i 2 Stati
- raccogliere informazioni, con tutti i mezzi leciti, sulle condizioni e lo sviluppo degli avvenimenti nello Stato sopite e fare su questi rapporto allo Stato di invio
- possibilità di svolgere le funzioni consolari:
la missione diplomatica può in alcuni casi svolgere anche le funzioni consolari,
la grande DIFFERENZA tra le 2 è che
a) LA MISSIONE DIPLOMATICA (svolge funzione POLITICA dello Stato DI INVIO e rappresenta i suoi interessi nel territorio dello Stato accreditato)
b) LA FUNZIONE CONSOLARE (> amministrativa di tutela e assistenza dei connazionali che si trovano nel territorio dello Stato accreditatario)
LA SEDE della missione si trova normalmente nella capitale dello Stato e la si può aprire solo con IL CONSENSO dello Stato ACCREDITATARIO (che può anche chiedere di spostarla)
- lo Stato ACCREDITANTE NON deve (senza aver < ottenuto il CONSENSO dello Stato accreditatario), stabilire UFFICI della MISSIONE in luoghi DIVERSI
Distinguere 2 statuti SIMILI ma DIFFERENTI:
1) relativo al TRATTAMENTO DELLE MISSIONI (luoghi e attività)
2) sul TRATTAMENTO DI AGENTI DIPLOMATICI e del PERSONALE DIPLOMATICO (norme a tutela delle singole persone)
TRATTAMENTO DELLA MISSIONE
1) PRIMO obbligo Stato territoriale NEGATIVO (di non facere)=> INVIOLABILITà DEI LOCALI DELLA MISSIONE (tradotto nel divieto per le forze dello Stato territoriale di entrare nei locali della missione senza il consenso del capo della missione)
- PRIMA si parlava di extraterritorialità delle sedi della missione (si fingeva che facessero parte del territorio dello Stato di invio=vecchia teoria che ne dà l'idea anche se nn si tratta di una vera e propria extra territorialità= visto che la sede della missione resta territorio dello Stato ospite, ma non può esercitarvi atti di coercizione senza il consenso dell'agente, sennò c'è violazione di un obbligo internazionale e sorge quindi l'illecito)
Da questo discende
IL PROBLEMA DELL'ASILO DIPLOMATICO per perseguitati politici
- è legittimata la concessione del diritto di asilo da parte di un'ambasciata straniera nei suoi locali
(Es Julian Assange nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, oggetto di ordini di arresto internazionale?
In realtà NO, perchè sarebbe estraneo alla funzioni della missione diplomatica, ma de facto le forze di polizia non possono entrarvi senza il consenso del capo della missione).
- l'inviolabilità DEI LOCALI (riguarda GLI EDIFICI della missione, ma si estende anche ad edifici DIVERSI dall'ambasciata dove sono contenuti ARCHIVI e DOCUMENTI)
2) ci sono anche OBBLIGHI PREVENTIVI a TUTELA della MISSIONE
- obbligo di garantire condizioni per lo svolgimento della missione diplomatica proteggendo i locali della missione stessa per impedire che siano invase o danneggiate, la pace della missione sia turbata (es manifestazione davanti a una sede che impedisce esercizio missione, lo Stato deve garantire entrata e uscita in sicurezza del personale diplomatico)
3) I locali, il mobilio e gli oggetti che vi si trovano e i mezzi di trasporto della missione sono IMMUNI DA PERQUISIZIONE, REQUISIZIONE, SEQUESTRO O ALTRA MISURA ESECUTIVA
(perchè lo Stato territoriale potrebbe così impedire l'esercizio della missione diplomatica)4) Lo Stato ACCREDITATARIO deve garantire l'UTILIZZO DELLA BANDIERA E DELL'EMBLEMA DELLO STATO DI INVIO sui locali della missione, la residenza del capo missione, sui suoi mezzi di trasporto6) vi è anche l'obbligo di ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE IN RELAZIONE AI SUOI LOCALI
(non c'è tassazione sui beni immobili della missione diplomatica)
TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPLOMATICO
lo Stato DI INVIO organizza LA MISSIONE DIPLOMATICA - (decide come organizzare i suoi edifici) nominando a sua scelta i membri del personale della missionelo Stato DELLA MISSIONE può chiedere di mantenere il numero dei membri della missione entro limiti normali ragionevoli (perché lo Stato di invio non gonfi il numero dei membri imponendo così allo Stato territoriale obblighi di prevenzione non necessaria)Il PERSONALE si divide in 3 CATEGORIE
a) personale DIPLOMATICO (con la funzione di coordinare le attività della missione)
b) personale AMMINISTRATIVO e TECNICO (segretari che fanno funzionare uffici della missione e tecnici di vario tipo= informatici/ingegneri)
c) personale DI SERVIZIO (autisti, pulizie, cuochi)a) formato anzitutto dal CAPO DELLA MISSIONE
appartengono a 3 classi ma godono degli stessi diritti
- ambasciatori o "nunzi" (Santa Sede=>accreditati presso i capi di Stato)
- inviati ministri o "internunzi" (accreditati presso i capi di Stato)
- incaricati d'affari (accreditati presso i ministeri degli affari esteri)
E' compito dello STATO ACCREDITATARIO facilitare l'esercizio della funzione diplomatica
norma generale che si declina nella garanzia di
a) libertà di spostamento e circolazione dei membri della missione
(non la si può restringere se non per motivi di ordine, sicurezza nazionale e sanità pubblica, limiti applicati in maniera non discriminatoria)
b) libertà di comunicazione con lo Stato di invio, inviolabilità della corrispondenza ufficiale e della valigia diplomatica
- lo Stato accreditatario deve agevolare sul suo territorio l'acquisto dei locali necessari alla missione da parte dello Stato accreditante (facendo venire meno la condizione di reciprocità:
nel nostro codice civile c'è l'Art 16 che sottopone il godimento dei diritti allo straniero a una condizione di reciprocità = cioè stessi diritti di cui un italiano gode nel suo Stato di cittadinanza, vi sono vari limiti a ciò grazie a trattati internazionali