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GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO: intendiamo i REQUISITI DEL…
GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO: intendiamo i REQUISITI DEL CONTRATTO che devono sussistere affinchè esso sia valido
(1) L’ACCORDO FRA LE PARTI può
definirsi concluso nel momento in cui si manifesta il consenso di entrambe le parti in un unico contesto di luogo e di tempo. Esso è formato da 2 atti unilaterali
- L'ACCETTAZIONE si tratta di un diritto potestativo in quanto il proponente si trova in una situazione di soggezione, dunque egli deve attendere la risposta dell'oblato per poter concludere il contratto. Anche questo è un atto unilaterale recettizio il cui contenuto è conforme alla proposta sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale, se non è conforme si invertono i ruoli. Perde efficacia se non viene presentato al proponente entro il termine stabilito. È importante stabilire il momento esatto della conclusione del contratto in quanto si deve valutare se i soggetti hanno le capacità di agire e perché, per i contratti ad effetti reali, in quel momento avviene il trasferimento del diritto. Inoltre è importante anche il luogo o perché si può stabilire che la consegna può avvenire nel
luogo esatto in cui si è concluso il contratto, per i contratti reali. esistono due norme per stabilire il momento e il luogo e sono gli articoli 1326 e il 1335. Infine i contratti possono essere conclusi dando la sua diretta esecuzione, quindi con un comportamento concludente oppure quando è previsto dagli usi o per la natura dell'affare si parla di accettazione tacita
Revoca della proposta e dell’accettazione 1. La revoca della proposta: può essere compiuta fino a quando il contratto non è stato concluso, in questo modo è legittima. 2. La revoca dell'accettazione deve arrivare al proponente prima che questi venga a conoscenza dell’accettazione, quindi prima che il contratto si concluda, e si deve utilizzare un mezzo di trasmissione più veloce rispetto a quello usato per l'accettazione. La proposta e l'accettazione perdono automaticamente efficacia in caso di morte o incapacità di agire di uno dei due per carattere strettamente personale
La fase delle trattative in questa fase si possono negoziare sul contenuto degli accordi e svolgere gli accertamenti tecnici per valutare la convenienza dell’affare.Le parti sono libere di scegliere se concludere o meno il contratto. essi hanno l’obbligo di comportarsi secondo buona fede
Responsabilità precontrattuale Se una delle parti recede durante la fase delle trattative senza una giusta causa, eseguendo qualcosa in mala fede, si incorre alla responsabilità precontrattuale o culpa in contraendo ed è tenuto al risarcimento del danno- Secondo la giurisprudenza si parla di responsabilità extracontrattuale perchè il contratto non è stato ancora concluso. mentre per la dottrina si tratta di responsabilità contrattuale perchè vi è un obbligo ovvero quello di comportarsi in buona fede
- LA PROPOSTA un atto unilaterale recettizio con il quale il proponente assume l’iniziativa per la conclusione di un contratto. Per poter essere valida, deve contenere gli elementi essenziali del contratto e deve prevedere un termine entro quale l'oblato dovrà accettare la proposta. ECCEZIONE non è recettizio quando vi è il caso dell'offerta al pubblico , inoltre il principio di simmetria formale, es. la proposta deve avere la stessa forma dell’atto che si intende concludere
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LA CAUSA DEL CONTRATTO essa è l’astratta funzione economico- sociale del contratto, astratta perchè tutti i contratti dello stesso tipo presentano la stessa causa. Il registratore ritiene meritevoli di tutela quei contratti che hanno una causa
Lecita: è necessario che la causa che il contratto persegue sia lecita ovvero non sia contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume
Meritevole di tutela: è necessario che i contratti perseguano una causa meritevole di protezione giuridica
Se manca la causa all'interno del contratto si parla di difetto genetico della causa, tranne per la delegazione pura comunque valido ma privo di causa
Può accadere che il contratto nasca con una causa, ma successivamente essa venga meno, in questo caso parliamo di difetto sopravvenuto della causa la cui conseguenza è la risoluzione del contratto. N.B la La causa del contratto è ben diversa dal motivo del contratto: il motivo è la ragione
particolare, lo scopo che spinge ogni contraente a stipulare il contratto, varia da caso a caso ma per l'ordinamento giuridico, il motivo è irrilevante
L’OGGETTO DEL CONTRATTO indica le prestazioni alle quali le parti sono tenute in forza del contratto, la sua mancanza porta alla nullità del contratto . Esso è rappresentato dal
diritto trasferito, per i contratti ad effetti reali, e dall’obbligo assunto per i contratti a effetti
obbligatori. Affinchè possa dirsi esistente, l'oggetto di un contratta deve essere:
Determinato o quantomeno determinabile, è necessario che l’oggetto sia indicato con precisione altrimenti si ricadrebbe nel rischio di dover stabilire entro quali limiti le
parti sono tenute ad una prestazione
Possibile, ossia la prestazione deve essere materialmente suscettibile di esecuzione
Lecito, ossia l’oggetto non deve essere contrario a norme imperative, ordine pubblico
e buon costume;
L’oggetto può consistere in un bene presente o futuro per beni futuri si intende dunque
un bene attualmente non esistente, ma suscettibile di venire ad esistenza( es cessione dei frutti) la vendita di beni futuri è un contratto chiamato contratto ad effetti differiti, in cui il trasferimento avviene solo nel momento in cui li bene viene ad esistenza
LA FORMA DEL CONTRATTO La forma è la modalità con la quale si dà espressione alle volontà individuali delle parti. Vige il principio della libertà della forma secondo cui la volontà può essere esternata verbalmente, con comportamenti concludenti o in alcuni casi anche il silenzio. La forma scritta è imposta dalla legge:
Ai fini della validità del contratto, si parla di forma ab substantiam.
Ai fini probatori, se manca la forma scritta il contratto è comunque valido con dei limiti nella prova dell’esistenza del contratto. Quando la forma richiesta è ad
probationem, non è necessaria la forma scritta del contratto per la sua validità ma se dovesse sorgere una contestazione fra i contraenti come mezzi di prova sono
ammessi solo la confessione e il giuramento.