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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Coggle Diagram
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
art. 87.1
Capo dello Stato
rappresenta l'unità nazionale
non comanda nessuno dei 3 poteri
concentrazione simbolica dello Stato (esterno, interno)
nomina
mandato: 7 anni
eletto da Parlamento in seduta comune
integrato da delegati regionali da Consigli
3*regione
1*Val D'Aosta
maggioranza
2/3 assemblea (fino 3° scrutinio)
maggioranza assoluta (dal 4° scrutinio)
voto segreto
requisiti
cittadinanza italiana
50 anni
godimento diritti civili e politici
art. 85.2
30 prima, presidente della Camera convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere presidente
se Camere sono sciolte o mancano meno di 3 mesi per cessazione, elezione entro 15 gg. dalla riunione delle camere nuove (prorogati poteri presidente)
art. 90
presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni
responsabile penalmente solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione
messo in stato di accusa dal parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta
giudizio corte costituzionale
no responsabilità giuridica, politica (no rimosso dalla carica)
art. 89
controfirma del governo, sottoscritto dal presidente
presidente irresponsabile
governo responsabile
valido per tutti gli atti, tranne quelli personalissimi
art. 92
nomina presidente consiglio
art. 88
sciogliere anticipatamente parlamento
1 o 2 camere
parere obbligatorio, non vincolante, dei presidenti delle camere
divieto scioglimento negli ultimi 6 mesi del mandato del presidente, tranne se esso coincide con gli ultimi 6 mesi di legislatura
potere presidenziale
atti presidenziali
atti di nomina
5 senatori a vita
1/3 giudici costituzionali
messaggi presidenziali
scritti al parlamento
presidente CSM
promulgazione e rinvio delle leggi
duplice controllo legge
controllo formale: verifica che entrambe le camere abbiano approvato stesso testo di legge e sia stato rispettato procedimento legislativo
controllo sostanziale: legittimità cost. legge, no sindacato merito politico legge, "merito costituzionale"
non supera controllo, presidente rinvia la legge al parlamento con messaggio motivato
se camere approvano nuovamente la legge, questa viene promulgata: rinvio solo 1 volta
grazia e commutazione delle pene (art. 87)
persone singole
condono totale/parziale o commutazione pena irrogata
reati civili e militari
potere presidente
grazia a finalità umanitarie
organo super partes e "rappresentante unità nazionale"
atti dovuti
formalmente presidente, ma governativi
emanazione decreti legge, decreti legislativi, regolamenti governo
presidente: controllo legittimità e merito costituzionale, ma non può rifiutarsi di emanare atti
nomina funzionari stato: massimi dirigenti statali
ratifica trattati internazionali: governo, parlamento
accreditamento rappresentanti diplomatici esteri
dichiarazione stato di guerra: camere, governo
comando forze armate e presidenza del consiglio supremo di difesa
decisioni sostanziali a parlamento - governo
classificazione atti presidenziale
atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi
voluto dal governo
capo dello stato esercita solo controllo di legittimità, riesame
DPR, regolamenti, atti (di funzione amministrativa)
atti formalmente e sostanzialmente presidenziale
controfirma governativa come funzione di controllo e legittimità
nomina 5 senatori a vita
nomina 5 giudici corte costituzionale
rinvio legge cost.
promulgazione leggi
messaggi presidenziali
concessione grazia
atti sostanzialmente complessa
da presidente e governo
nomina presidente consiglio
scioglimento camere
presidente nei sistemi parlamentari
organo di garanzia costituzionale
corretto funzionamento sistema cost.
estraneo scelte di indirizzo politico
partiti stabili
organo governante
partiti non trovano soluzione a problemi politici
Italia: presidente sia organo di garanzia sia reggitore dello stato in momenti di crisi