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4.1 CONDIZIONE GIURIDICA DELLA PERSONA: LA CAPACITA' GIURIDICA E IL…
4.1 CONDIZIONE GIURIDICA DELLA PERSONA: LA CAPACITA' GIURIDICA E IL NOME
UOMO
persona
codice civile
diritti e doveri
soggetto di diritto
dottrinale
persona dalla nascita fino alla morte
CAPACITA' GIURIDICA
l'essere titolare di diritti e doveri
equivalente a SOGGETTIVITA' GIURIDICA o PERSONALITA' GIURIDICA, ma ora si presume che soggettività giuridica si acquista dal concepimento
da nascita a morte
il concepito ma non ancora nato è privo di capacità giuridica: l'acquisto di diritti con la nascita
NASCITA
dichiarata da
genitori
procuratore speciale
medico
ostetrica
assistito al parto se la madre non vuole essere nominata
dichiarazione
entro 10 gg. all'ufficiale dello stato civile del comune in cui la nascita è avvenuta
entro 3 gg. alla direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura
atto di nascita (forza probatoria): ufficiale di stato civile iscrive nei registri dello stato civile
NOME
prenome
corrisponde al sesso del bambino
no nome padre, fratello, sorella vivente
può essere straniero
uno o più nomi
cognome
se genitori coniugati tra loro: del padre
illegittimità dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato nel matrimonio (diversa volontà dei genitori): doppio cognome
figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto
se contemporaneamente, è del padre
cognome del genitore che lo ha riconosciuto per prima
se padre riconosciuto successivamente, il figlio decide
figlio di ignoti
cognome scelto dall'ufficiale di stato civile
se figlio riconosciuto successivamente, il figlio decide
se figlio minore d'età, giudice decide previo ascolto minore se dodicenne o inferiore se capace
maggiorenne: decide se cambiare prenome, cognome, ecc
diritto protetto dalla legge