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4.3 LA PERSONA FISICA E LA PRSONA GIURIDICA - Coggle Diagram
4.3 LA PERSONA FISICA E LA PRSONA GIURIDICA
PERSONA FISICA
uomo
norme spettanti solo persone fisiche
PERSONA GIURIDICA
organizzazioni collettive
ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica
capacità giuridica, propri diritti e doveri, proprietà, responsabile di debiti, ecc.
organizzazioni collettive agiscono per via di uomini
capacità di agire: compie atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi uomini
diritto regola rapporti fra uomini e risolve conflitti di interesse fra uomini
uomini: rapporti fra loro come singoli e come organizzazioni collettive
ai diritti e doveri come singoli si contrappongono quelli delle pluralità
singolo non può usare per uso personale beni della pluralità
beni, debiti, ecc. appartengono al gruppo come persona giuridica
responsabilità limitata
prima
in senso proprio: responsabilità del socio limitata
formare patrimonio del gruppo
ora
irresponsabilità del socio per i debiti della società
la società è persona distinta dai soci
debiti della società non sono debiti dei soci: ne risponde solo la società con il suo patrimonio