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(Giurisdizione e sovranità) - Coggle Diagram
Giurisdizione e sovranità
il mare terriroriale è una zona di mare in cui si estende la sovranità territoriale dello Stato costiero => esso detiene il diritto di generalità, esclusività, libertà
non viene istituito da una dichiarazione dello Stato => nasce nel momento in cui lo Stato diventa soggetto giuridico
Il DI prevede 2 LIMITI alla sovranità dello Stato
1. DIRITTO DI PASSAGGIO INOFFENSIVO
(è un diritto di cui godono tutte le navi battenti bandiera straniera, che siano da GUERRA, CIVILI o PRIVATE)
L'UNCLOS=> il passaggio DEVE essere
rapido e continuativo
inoffensivo (non deve recare pregiudizio alla pace, all'ordine, alla sicurezza dello Stato costiero
Art 19 UNCLOS=> lista dove enunciate tutte attività ritenute OFFENSIVE (spionaggio, atto di propaganda diretto a pregiudicare la difesa e la sicurezza dello Stato costiero, v altra attività non in rapporto diretto con la navigazione)
DIRITTO CONSUETUDINARIO=> limite a questo diritto
lo Stato costiero può sospendere il passaggio inoffensivo su determinate zone del proprio mare territoriale,
a) nel caso in cui quest'azione non abbia carattere discriminatorio (non può colpire le navi di UN SOLO STATO) b) e avvenga per indispensabili esigenze di sicurezza
navi straniere godono di DIRITTO DI PASSAGGIO LATERALE=> possono attraversare il mare territoriale senza entrare nelle acque interne
a) passaggio deve essere rapido e continuo
b) la nave straniera può svolgere tutte le attività legate alla navigazione
c) lo Stato costiero può regolamentare il traffico con dispositivi di separazione del traffico
2. LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE STATALE PER QUEI FATTI CHE AVVENGONO A BORDO DI UNA NAVE STRANIERA
limite può interessare giurisdizione penale e civile
(quello relativo alla giurisdizione penale) viene regolato dall'art 27 UNCLOS=> lo Stato costiero NON esercita la propria giurisdizione penale nel proprio mare territoriale se atti illeciti quali spaccio di droga, armi, omicidio vengono commessi su una nave straniera che transita sul proprio mare territoriale (ma tale reati non si riflettono sullo Stato costiero)
questo dovere o possibilità dello Stato COSTIERO di NON esercitare la propria giurisdizione penale (come dall'Art 27 "non dovrebbe") crea una DIVISIONE tra i paesi di
a)
CIVIL law,
ritengono che lo Stato costiero sia giuridicamente obbligato ad astenersi dall'esercizio della giurisdizione per i fatti meramente interni alla nave
b)
COMMON law
, ritengono che lo Stato costiero abbia piena giurisdizione e che l'eventuale astensione sia un atto discrezionale dettato da ragioni di cortesia e convenienza
PASSAGGIO NEGLI STRETTI
(riprende limitazione della sovranità statale)
UNO STRETTO
: è un braccio di mare naturale che mette in comunicazione 2 porzioni > ampie di mare.
2 TIPOLOGIE DI STRETTI
che subiscono a loro volta 2 diversi tipi DI DIRITTO DI PASSAGGIO
1) PASSAGGIO IN TRANSITO per quegli stretti in cui è consentita la NAVIGAZIONE INTERNAZIONALE LIBERA (cioè dove esso collega 2 porzioni di mare che non fanno parte del mare territoriale di nessuno Stato=> consentendo la libera navigazione).
Caratteristiche:
non è MAI sospendibile
i sottomarini possono navigare in sommersione
2) PASSAGGIO INOFFENSIVO NON SOSPENDIBILE
per stretti che mettono in comunicazione
a) il mare territoriale di uno Stato
b) con una zona di mare internazionale.
MA vale anche per stretti che mettono in comunicazione 2 zone di mare in cui la navigazione è libera, ma formati
a) da un lato dalla TERRA FERMA
b) dall'altro da un'isola appartenente allo stesso Stato (STRETTO DI MESSINA)
Questo tipo di PASSAGGIO è NON sospendibile (ma tuttavia i sottomarini devono navigare a vista e lo Stato può regolare in maniera incisiva il tipo di traffico)
STATI ARCIPELAGICI
novità dell'UNCLOS
Stati interamente costituiti da uno o > arcipelaghi (FILIPPINE e INDONESIA)
per trovare la loro linea di base o il loro mare interno=> SISTEMA DELLE LINEE RETTE dette LINEE ARCIPELAGICHE (tracciate dai punti > esterni delle isole o degli scogli emergenti dell'arcipelago)
subiscono delle LIMITAZIONI=> il TRACCIATO deve racchiudere le isole principali dell'arcipelago e il RAPPORTO tra la superficie MARINA e quella TERRESTRE all'interno della linea di base deve essere compreso
a) TRA UNO E UNO
b) NOVE A UNO
(
le acque interne
possono essere fino a
9 volte l'estensione
del territorio dello Stato)
le singole linee di base non devono > la lunghezza di 100 miglia nautiche (solo il 3% del numero complessivo delle linee di base può > tale misura fino ad un limite di 120 miglia)
qui le ACQUE INTERNE (chiamate ARCIPELAGICHE)
sussiste il DIRITTO DI PASSAGGIO
ZONE MARINE INTERMEDIE
PRIMA: il DIRITTO DEL MARE tradizionale si caratterizzava per una CONTRAPPOSIZIONE tra
mare TERRITORIALE (definito con il criterio della gittata massima del cannone, soggetto alla giurisdizione territoriale dello Stato costiero)
mare INTERNAZIONALE (caratterizzato da un regime di libera utilizzazione a beneficio delle navi di tutti gli Stati)
NEL CORSO DEL 900
Stati capiscono che il MARE => fonte di guadagno ECONOMICO (nasce necessità di istituire
ZONE MARINE INTERMEDIE
(al fine di tutelare l'accaparramento delle risorse marine, del suolo e sottosuolo)
Quindi nel MODERNO diritto del mare
tra IL MARE TERRITORIALE di uno Stato costiero
e il MARE INTERNAZIONALE esistono alcune
ZONE MARINE INTERMEDIE, non soggette
né alla piena sovranità dello Stato COSTIERO
né al regime di piena libertà del mare INTERNAZIONALE
Nell'ambito di
queste zone,
LO STATO COSTIERO
NON ha il diritto di sovranità territoriale (ciò diritto di esercitare il proprio governo in via generale ed esclusiva),
MA SOLO DI ALCUNI DIRITTI DI NATURA FUNZIONALE (lo SC solo per perseguire specifici fini, diversi a seconda della zona marina interessata).
tuttavia sono diritti cmq ESCLUSIVI (nessun altro Stato può esercitare gli stessi diritti nella zona di mare interessata)
prolungamento del territorio: le zone marine situate al di là del mare territoriale
a) non esistono se non a seguito di un'espressa proclamazione da parte dello Stato costiero
b) lo SC ha la facoltà di istituire tali zone, ma se non viene esercitata=> le acque interessate restano soggette al regime del mare internazionale (eccezione = PIATTAFORMA CONTINENTALE in quali diritti si estendono automaticamente)
LA LORO AMPIEZZA si misura a partire dalle linee di base del mare territoriale (quando si fa riferimento alle misure che servono da limite all'ampiezza della zona continua, della piattaforma continentale o della zona eco esclusiva=> bisogna tenere conto che L'ESTENSIONE REALE di tali zone si determina SOTTRAENDO da tali misure, QUELLA DEL MARE TERRITORIALE dello Stato costiero.
Caso delle rocce che non si prestano all'abitazione umana o una vita economica propria
Caso in cui il mare territoriale si calcoli a partire dalla linea di bassa marea, eccezione costituita da una categoria di isole,
che pur generando mare territoriale attorno ad esse
non generano piattaforma continentale e zona economica esclusiva
(dal momento che l'UNCLOS prevede che le isole siano suscettibili di generare ciò sopra elencati=> necessario distinguere tra rocce abitabili o in grado di avere una propria vita economica da tutte quelle isole non abitabili)
Corte Permanente di Arbitraggio
dettagliata interpretazione giudiziale in occasione del controverso arbitrato tra Filippine e Cina
Cina stava costruendo isole artificiali al largo della propria costa (non in grado però di sostenere propria abitazione in quanto continuamente rifornite dalla terra ferma)
la Corte afferma: che una roccia non è necessariamente composta da rossa solida (= irrilevanti le sue caratteristiche geologiche e geomorfologiche)
ciò che conta per stabilire LO STATUS DI UNA FORMAZIONE (sua naturale capacità, senza addizioni o modificazioni esterne, a sostenere l'abitazione umana o una vita economica propria)
a) se sussiste si tratta di un'isola in grado di generare anche altre zone marittime intermedie
b) nel caso in cui non sussiste si tratta di un'isola in grado di generare solo il proprio mare territoriale
la Corte afferma che la capacità di una formazione di avere una vita eco propria è LEGATA alla sua capacità di SOSTENERE L'ABITAZIONE UMANA (ordinariamente la prima non sussiste senza la seconda)
le isole artificiali cinesi non sono in grado di generare altre zone marine intermedie perchè hanno una vita solo perchè sostenute dall'esterno
ZONA CONTIGUA
è la PRIMA zona che può istituirsi AL DI Là del mare territoriale
per ESISTERE deve essere proclamata dallo Stato costiero
può avere ESTENSIONE MASSIMA 24 miglia calcolate dalla linea di base del mare territoriale (significa che se uno Stato costiero ha un mare territoriale di 12 miglia e istituisce una zona contigua estesa fino a 24 miglia dalle linee di base=> l'estensione reale della zona contigua è di 12 miglia a partire dal limite esterno del mare territoriale)
Art 33 (per quanto riguarda i diritti dello Stato costiero): afferma che esso può esercitare il controllo necessario al fine di prevenire e di reprimere le violazioni delle proprie leggi e i regolamenti in materia doganale, fiscale, sanitaria e immigrazione.
l'Italia NON ha ancora istituito la zona contigua per evitare che anche gli altri Stati mediterranei la proclamino (essendoci molti problemi di spazio per la suddivisione delle zone marine intermedie nel Mediterraneo)
ZONA ARCHEOLOGICA
dal pdv SPAZIALE coincide con la zona CONTIGUA
(difatti) può avere estensione massima di 24 miglia dalla linea di base del mare territoriale e deve essere anch'essa istituita dallo Stato costiero
art 303 UNCLOS=>
lo Stato costiero può presumere che la rimozione dal fondo del mare di oggetti di carattere storico e archeologico senza autorizzazione si risolva in una violazione
, (nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale),
delle leggi e dei regolamenti indicati in tale articolo
L'Italia
non ha ancora formalmente istituito una zona contigua (nonostante sia stato presentato da tempo il progetto di legge in Parlamento)
ha istituito una ZONA ARCHEOLOGICA(al fine di controllare il commercio degli oggetti archeologici)
Nel caso specifico italiano
tutto ciò che ha almeno 70 anni di vita appartiene al proprio patrimonio culturale (=>un bene culturale privato o non, non può uscire dall'Italia senza < aver ottenuto l'autorizzazione dal ministero dei beni culturali)
se qualcuno rimuova o rinvenga, un bene archeologico all'interno della zona archeologica italiana, questo debba essere obbligatoriamente riportato in Italia
se ci sono ritrovamenti AL DI Là della zona archeologica o in una ZA NON ancora istituita?
La giurisprudenza italiana: nel momento in cui il bene viene rinvenuto da una nave battente bandiera italiana=passa sotto la giurisdizione dello Stato di cui la nave batte bandiera.
PIATTAFORMA CONTINENTALE
distinguere tra 2 nozioni
1) nozione
GEOLOGICA
, parte sommersa di un continente che si estende sotto il mare a una profondità costante (circa 200 metri), fino al ciglio esterno a partire dal quale inizia una scarpata che termina nel fondo marino abissale
2) nozione
GIURIDICA
, porzione di fondo marino, situata oltre il mare territoriale, in relazione alla quale lo Stato costiero ha diritti esclusivi di sfruttamento del suolo e del sottosuolo (GIACIMENTI DI PETROLIO)
Per quanto riguarda l'
estensione massima
dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale, la Convenzione di Ginevra del 58 adottava 2 criteri
a) BARIMETRICO, i diritti dello Stato costiero avrebbero potuto estendersi fino al punto in cui la piattaforma si mantenesse una profondità costante i 200m
b) DELLA SFRUTTABILITà, gli Stati costieri avrebbero potuto estendersi fino al punto in cui le risorse della piattaforma fossero effettivamente sfruttabili (favoriva i paesi > sviluppati=> detentori delle capacità di portare avanti estrazioni > profonde nella loro piattaforma continentale), quindi la
Convenzione UNCLOS dell'82 (Art 76)
abolisce i 2 criteri, sostituendoli con il criterio SPAZIALE:
cerca di limitare e uguagliare le porzioni di piattaforma continentale appartenente a ciascuno Stato, fissando
un limite MINIMO, cioè 200 miglia dalla linea di base,
e un livello MASSIMO =350 miglia dalla linea di base o 100 miglia dall'isobata dei 2500 metri
ogni Stato costiero è libero di scegliere quali criterio utilizzare, ma deve obbligatoriamente darne comunicazione alla Commissione sui limiti della piattaforma continentale
lo Stato che detiene il possesso di una piattaforma continentale ottiene automaticamente determinati DIRITTI SOVRANI che derivano dall'ESTENSIONE della sovranità su quel determinato territorio
ESPLORARE in maniera ESCLUSIVA la piattaforma
SFRUTTARE tutte le risorse NATURALI del suolo e del sottosuolo
COSTRUIRE isole artificiali (in quanto non generano a loro volta una piattaforma continentale) o di altre istallazioni o opere utili al diritto di esplorazione e sfruttamento
Sono diritti ESCLUSIVI
perchè nessun altro può intraprendere tali attività SENZA IL SUO CONSENSO.
A differenza
delle zone marine, i diritti relativi alla PC sono automaticamente attribuiti allo Stato costiero e non dipendono da qualsiasi specifica programmazione.
LIMITAZIONE ai diritti dello Stato costiero
relativamente al suolo e sottosuolo (esiste libertà Stati TERZI di posizionate CAVI o CONDOTTE SOTTOMARINE)
percorso dei cavi e condotte sottomarine è subordinato al consenso dello Stato costiero=> strettamente necessaria la cooperazione fra gli Stati interessati al fine di eliminare controversie
possono sorgere controversie: uno Stato costiero può decidere di esercitare il suo diritto di sfruttare le risorse naturali del suolo e sottosuolo costruendo una TRIVELLA per estrarre il petrolio,
scelta che può scontrarsi VS volontà dello Stato TERZO di posizionare CONDOTTE DEL GAS in quel determinato punto.
LA REGOLA (in generale):
se la libertà dello Stato terzo viene utilizzata per condizionate i diritti dello Stato costiero, questa libertà può essere compromessa
e lo Stato costiero può chiedere una modifica delle scelte dello Stato terzo
ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA
riguarda la porzione di mare che si trova al di là del mare territoriale
e che si estende fino a 200 miglia dalla linea di base
è quindi la COLONNA D'ACQUA che si trova al di sopra della piattaforma continentale e lo Stato costiero è obbligato ad istituirla al fine di detenere determinati diritti
In questa zona LO STATO COSTIERO detiene diritti SOVRANI quali
esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione risorse naturali, biologiche o non biologiche nella acque del mare (PESCA), sul fondo del mare e nel sottosuolo (oltre a questo detiene anche tutti i diritti derivati dalla sovranità sulla piattaforma continentale)
esplorazione e sfruttamento della zona ad esempio la produzione di energia elettrica derivata dall'acqua e dalle correnti
installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture
attività di ricerca scientifica, protezione e preservazione dell'ambiente
(Sono diritti ESCLUSIVI)
L'UNCLOS ha previsto anche la possibilità di COOPERAZIONE tra Stato costiero e Stati terzi
lo Stato costiero ha l'obbligo di stabilire il volume massimo di specie catturabili al fine di evitare uno sfruttamento eccessivo
in alcuni casi può succedere che i propri pescherecci non siano in grado di raggiungere quel volume massimo e che quindi (su sua spontanea volontà), si accordi con Stato terzi per sfruttare l'eccedenza di pescato
L'ISTITUZIONE DI ZEE
può essere > o < facile in base a che TIPO DI MARE
APERTO (come l'oceano, la situazione è ottimale perchè i diritti sovrani dello Stato costiero possono essere facilmente esercitati e permette grandi libertà di navigazione)
CHIUSO O SEMICHIUSO (meno ottimale=> sfruttabile economicamente solo dagli Stati costieri, che potrebbero svolgere le loro attività economiche nella propria zona SOLTANTO, se non previo accordo con gli Stati vicini).
Per questo gli Stati sono Stati che si affacciano sul Mediterraneo sono stati restii ad istituire le proprie zone economiche (fino agli anni 90),
L'Italia (che rimaneva l'unico Stato rilevante a non averla ancora costituita), la istituisce con la legge del 14 giugno 2021 (contente 3 articoli)
Art 1
istituzione di una zona EE oltre il limite ESTERNO del mare territoriale
in conformità con quanto previsto dall'UNCLOS
è autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva su tutto il litorale italiano
la cui delimitazione esterna è demandata ad un decreto del Presidente della Repubblica o ad un accordo con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia
Art 2
applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva
all'interno della ZEE l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti
Art 3
diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva
l'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera condotte e di cavi sottomarini, nonchè degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti concessi agli Stati terzi
Legge NON ESAUSTIVA
(domande)
come si delimita la ZEE italiana?
All purpose line
linea che funga per tutte le ripartizioni di diritti sovrani
non prevista dal DI come norma consuetudinaria (perchè i diritti sono differenti=interessi differenti degli Stati di ripartire le proprie zone EE)
esiste davvero uno sfruttamento esclusivo italiano delle risorse ittiche?
Italia paese membro dell'Ue, che dispone di competenze esclusive definite dall'art 3 TFUE (risorse del mare sono di competenza esclusiva Ue)
pur essendoci una zona EE italiana (lo sfruttamento delle risorse in quella zona non è solo italiano ma anche europeo)
quale rapporto con la zona archeologica (8 febbraio 2006)?
tra i diritti dello Stato costiero sulla zona EE vi è la protezione e la conservazione dell'ambiente marino
questo però vs la legge del 2006 (istituisce la zona archeologica=> anche essa da allo Stato il diritto di protezione e la conservazione dell'ambiente marino
problema quindi= rapporto tra la zona archeologica e la zona economica esclusiva (la cui legge sembra assorbire la zona archeologica)
La legge 91
porta tantissimi aspetti positivi
da chiarezza relativamente a questa materia
ragioni strategiche e sicurezza (permette un > controllo da parte delle autorità italiane sulla zona EE)
LA LEGGE serve come titolo valido per negoziare con gli altri Stati le delimitazioni delle rispettive zone EE
DIRITTO DEGLI STATI TERZI
Nella zona EE, sussistono
alcuni diritti appartenenti agli Stati terzi
quali
la libertà di navigazione e il diritto di posizionamento di cavi e condotte sottomarine (entrambi limitati dall'impossibilità di interferire con lo Stato costiero)
diritto di utilizzare il mare per fini LECITI che non sono direttamente collegati all'esercizio di attività di sfruttamento economico
2 ESEMPI
a) utilizzare il mare per un ESERCITAZIONE MILITARE (solo se non interferisce con i diritti di sfruttamento economico dello Stato costiero=impossibile che interferisca)
b) utilizzare il mare per PROTESTARE CONTRO lo Stato costiero nel caso in cui si ritenga che ci sia uno sfruttamento eccessivo e non rispettoso delle norme internazionali (
sentenza della Corte permanente di arbitrato
che ha riconosciuto legittimo la posizione di navi che protestavano vs il ritenuto illegittimo sfruttamenti da parte della
Russia
di alcune porzioni della sua zona EE)
DELIMITAZIONE PIATTAFORMA CONTINENTALE (Art 83) E ZONA EE (Art 74)
Come nel caso del MARE TERRITORIALE, la delimitazione delle zone marine ad esso adiacenti o fronteggianti, è essenzialmente demandata ad ACCORDI TRA GLI STATI INTERESSATI come definito dagli ARTICOLI 74 e 83 dell'UNCLOS.
Nel caso in cui non si riesca a definire un accordo
=> la situazione varia in base alla zona che andiamo ad osservare.
A differenza di quanto avviene per il mare territoriale (dove si applica il criterio dell'equidistanza), in assenza di un accordo NON esistono attualmente REGOLE CONSUETUDINARIE applicabili alla delimitazione della piattaforma continentale e della zona EE.
Al fine di RISOLVERE
L'UNCLOS introduce
IL CRITERIO DELL'EQUA SODDISFAZIONE
è suscettibile di trovare applicazione SOLO SE le parti DEMANDANO la delimitazione
ad un GIUDICE
o ad un ARBITRO INTERNAZIONALE.
Entrambi questi soggetti (al fine di risolvere la controversia e trovare una delimitazione di queste zone marine) prevedono una
metodologia a 3 FASI
1) tracciare una LINEA PROVVISORIA di delimitazione sulla base del criterio dell'equidistanza (linea mediana nel caso di Stati con coste opposte) utilizzando i punti di base
2) accertare se vi siano circostanze speciali (es titolo storico) che richiedano un aggiustamento della linea provvisoriamente tracciata sulla base del criterio dell'equidistanza
3) verificare se il risultato in tal modo raggiunto non conduca a un risultato non equo
Nel caso in cui il processo
vada a buon fine (diventa la nuova linea di ripartizione della piattaforma continentale e della zona EE)
se il processo non porta ad una soluzione equa (la parte 15 esima dell'UNCLOS prevede la soluzione di tali controversie)
IL CASO ITALIANO
L'Italia ha concluso accordi di delimitazione della piattaforma continentale con la Jugoslavia, Tunisia, Spagna, Grecia, Albania
guardando quello con la Jugoslavia (stipulato nel 68), vediamo che non è stata decisa un'unica linea di demarcazione per la zona EE e per la piattaforma continentale
se la linea di demarcazione è LA STESSA (la zona EE ingloba la piattaforma continentale)= quindi i diritto sovrani derivanti dal controllo delle rispettive 2 zone di fondono
AL CONTRARIO, se le delimitazioni NON sono uguali
esempio
la linea della zona EE è > avanti rispetto a quella della piattaforma continentale = avremo la sovranità su una colonna d'acqua (che si trova sopra il suolo della piattaforma continentale di un altro Stato)
in questo caso NON avremo una FUSIONE DEI DIRITTI SOVRANI, ma una separazione perchè in quella colonna d'acqua a) noi possiamo esercitare determinati diritti derivanti dal controllo sulla zona EE
b) e non quelli derivanti dalla piattaforma continentale
ES Accordo con la GRECIA
nell'Art 1 si demanda ad un precedente trattato del 77, la definizione della linea di demarcazione (In questo caso si definisce una linea unica per limitare la zona EE e la piattaforma continentale)