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(Il diritto del MARE, dello SPAZIO AEREO-COSMICO e delle REGIONI POLARI) -…
Il diritto del MARE, dello SPAZIO AEREO-COSMICO e delle REGIONI POLARI
Delimitare l'imperium (tale potere di governo) oltre la terraferma
- nel mare
- nei fondali marini
- nello spazio aereo
- nello spazio cosmico
Nascono numerose norme CONSUETUDINARIE che delimitano, attribuiscono e ripartiscono il potere di governo tra i vari Stati sovrani coinvolti.Per DIRITTO DEL MARE
- Stato territoriale (quello che proietta sul mare la sua sovranità)
- Stato della bandiera (che governa su una determinata nave)
LA BANDIERA
- è la nazionalità della nave
- ogni nave ne ha una
- AVERE LA BANDIERA DI UNO STATO (tutto quello che non è permesso allo Stato territoriale è garantito allo Stato della bandiera)
IN GENERALE vale come PRINCIPIO BASE del DIRITTO DEL MARE
il rapporto di inversa proporzionalità della sovranità =>all'aumentare della distanza dalla linea di base verso l'alto mare vi è
- un graduale affievolimento della sovranità e della giurisdizione dello Stato costiero
- una corrispettiva espansione dell'ampiezza della giurisdizione dello Stato della bandiera
DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI-MARE
- mare territoriale;
- zona contigua
- piattaforma continentale
- zona economica esclusiva
- alto mare
ARIA (spazi aerei)
- spazio aereo territoriale (si trova sopra il mare territoriale e il territorio fisico in cui lo Stato esercita la sua sovranità)
- spazio aereo internazionale (in cui lo Stato non ha sovranità territoriale)
-
DIRITTO DEL MARE
- la necessità di limitare il potere di governo degli Stati, in relazione agli SPAZI MARINI (dove le attività umane si svolgono a bordo di navi)
- il DI offre norme CONSUETUDINARIE finalizzate a delimitare l'esercizio del potere di governo degli Stati in tali spazi (DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE)
- codificate nel 1982 dall'UNCLOS (Convenzione NU sul diritto del mare)
- entrata in vigore nel 95, difficile far accettare agli Stati firmatari la parte UNDICESIMA
a) che riguardava lo sfruttamento congiunto dell'area di sottosuolo marino che si estende oltre la zona economica esclusiva e che se sfruttata solo a beneficio intera umanità (per quegli Stati che avevano le competenze di beneficiare dallo sfruttamento di quella parte di sottosuolo)
b) si arriva ad un ACCORDO PARALLELO relativo alla parte undicesima dell'UNCLOS (creato nel 94 ma entra in vigore nel 96)
DIRITTO DEL MARE: SISTEMA DELLE FONTI
L'UNCLOS ha riunito la varie norme già interne alle 4 Convenzioni di Ginevra stipulate nel 58
1.mare territoriale e zona contingua
2.alto mare
3.piattaforma continentale
4.pesca e conservazione risorse biologiche dell'alto mareL'UNCLOS prevale su di loro (ma cmq applicabile iNTER PARTES, vincolanti solo per quei soggetti che accettano i diritti e gli obblighi derivanti da tali trattati, che non possono produrre effetti nei confronti di parti terze).
Nel caso in cui
- uno Stato sia delle convenzioni del 58 e 82
- un altro Stato fa parte solo di quelle del 58
allora nei rapporti subiranno i diritti e i doveri derivanti dal trattato firmato da entrambi e quindi quello del 58.
POSSONO FAR PARTE DELL'UNCLOS
- non solo gli Stati
- anche OI con determinate caratteristiche (quelle di integrazione alle quali gli Stati trasferiscono poteri sovrani come l'Ue)
- ESISTE un OI che ha come missione la cooperazione internazionale nel settore della sicurezza marina, mercantile e aspetti ambientali (IMO), disciplina (come costruire una nave percentuali sversamento rifiuti)
- DENTRO L'ONU=>Divisione per gli affari oceanici e il diritto del mare (che istituzionalizza all'interno dell'organizzazione la cooperazione statale in materia
MARE TERRITORIALE
Art 2 dell'UNCLOS definisce "il mare territoriale" LA FASCIA DI MARE che si trova OLTRE la linea di base di ciascuno Stato costiero, le sue acque interne o arcipelagiche
la SUA ESTENSIONE è stabilita dal diritto CONSUETUDINARIO: art 3 dell'UNCLOS (corrispondente al diritto consuetudinario attualmente vigente), stabilisce che
v Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino ad un limite massimo di 12 miglia, misurate a partire da linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.2 LIMITI DI ESTENSIONE
- limite iNTERNO (linea di base)
- limite ESTERNO (12 miglia dalla linea di base)
(Le norme C che stabiliscono tali limiti, sono sorte dall'azione UNILATERALE promossa dai singoli Stati, che nella metà del 900 definivano il loro mare territoriale)ES
l'Italia negli anni 50 del 900 si mosse unilateralmente modificando l'art 2 del Codice della Navigazione per definire il proprio spazio di mare territoriale.
All'inizio si credeva che il mare territoriale fosse solo quello controllabile dal territorio (quindi unità di misura=> GITTATA DEL CANNONE dalla cpsta)
LINEA DI BASE
Il limite iNTERNO del mare territoriale corrisponde alla LINEA DI BASSA MAREA LUNGO LA COSTA.
- non è solo il punto di inizio del mare territoriale
- ma anche di tutte le altre zone marittime
A) Ha senso per costa con andamento dolce (non previste insenature o arcipelaghi o coste frastagliate)
B) se non ha andamento dolce=> METODO DELLE LINEE RETTE (unire mediante una linea retta i punti di sporgenza della costa=> inclusi scogli, estremità isole adiacenti e arcipelaghi)
Si usa per
- isole Egadi
- arcipelago toscano
- laguna veneziana
- isole ponziane
- golfo di Napoli e Salerno
- isole tremiti
(dato l'andamento frastagliato)
Art 7 UNLCOS non presuppone alcun limite di lunghezza e si limita a stabilire
- che il tracciato delle linee di base non deve discostarsi in maniera apprezzabile dalla direzione generale della costa
- e che le distese di mare situate all'interno della linea di base devono essere sufficientemente collegate al dominio terrestre
Ogni Stato in base alla MORFOLOGIA DELLA PROPRIA COSTA, può scegliere che metodo di linee di base utilizzare
- in generale quello della bassa marea
- se si sceglie quello della linea retta (deve essere notificato presso il Segretariato generale Onu mostrando carte nautiche quali parti della linea di base sono state individuate tramite tale metodo)
Essa comprende anche
LE OPERE PORTUALI ESTERNE (parti integranti del sistema portuale)
escluse
- LE ISTALLAZIONI AL LARGO DELLA COSTA (che non servono al porto)
LE ISOLE ARTIFICIALI
- I BASSI FONDALI (che affiorano a bassa marea ma coperti in alta marea)
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