2.2 LA CODIFICAZIONE E IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
Codici
come leggi ordinarie
differiscono da leggi ordinarie per fatto quantitativo e qualitativo: fonti di diritto generale
norme di diritto generale
in unità di contesto e ordinate per settori organici
principio di uguaglianza
rapporto fra uguaglianza e codificazione
tutti ad una medesima legge
legge in termini generali ed astratti
legge riguarda chiunque e qualsiasi fatto
diritto romano
diritto di ragione, diritto di natura
codificazione
statualità
uguaglianza fra uomini
legge uguale per tutti
sopprimere privilegi di classe
economia di mercato
ma nuove disuguaglianze
nuovo principio di uguaglianza: formale e sostanziale
antica tecnica di legiferazione
a. codici: generalità rapporti; leggi speciali: rapporti caratterizzati da particolari qualificazioni soggettive o oggettive
b. codici: tempo illimitato; leggi speciali: contingenti situazioni o sostituite da altre norme
odierna tecnica di legiferazione
codice civile come fonte di cognizione del diritto
specifiche leggi
legge uguale per tutti art. 3 Cost.
per norme generali ed astratte
non discriminanti
legge ordinaria non può dare un trattamento diverso a cittadini che si trovano in un uguale situazione
uguaglianza sostanziale
art. 3 Cost, co. 2
cittadini non sono uguali
uguaglianza formale
rimuovere ostacoli economici o sociali che impediscono ai cittadini di essere uguali tra loro