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2.2 LA CODIFICAZIONE E IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - Coggle Diagram
2.2 LA CODIFICAZIONE E IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
Codici
come leggi ordinarie
differiscono da leggi ordinarie per fatto quantitativo e qualitativo: fonti di diritto generale
norme di diritto generale
in unità di contesto e ordinate per settori organici
principio di uguaglianza
rapporto fra uguaglianza e codificazione
tutti ad una medesima legge
legge in termini generali ed astratti
legge riguarda chiunque e qualsiasi fatto
diritto romano
diritto di ragione, diritto di natura
codificazione
statualità
uguaglianza fra uomini
legge uguale per tutti
sopprimere privilegi di classe
ma nuove disuguaglianze
nuovo principio di uguaglianza: formale e sostanziale
economia di mercato
antica tecnica di legiferazione
a. codici: generalità rapporti; leggi speciali: rapporti caratterizzati da particolari qualificazioni soggettive o oggettive
b. codici: tempo illimitato; leggi speciali: contingenti situazioni o sostituite da altre norme
odierna tecnica di legiferazione
codice civile come fonte di cognizione del diritto
specifiche leggi
legge uguale per tutti art. 3 Cost.
per norme generali ed astratte
non discriminanti
legge ordinaria non può dare un trattamento diverso a cittadini che si trovano in un uguale situazione
uguaglianza sostanziale
art. 3 Cost, co. 2
cittadini non sono uguali
uguaglianza formale
rimuovere ostacoli economici o sociali che impediscono ai cittadini di essere uguali tra loro