2.2 LA CODIFICAZIONE E IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Codici

come leggi ordinarie

differiscono da leggi ordinarie per fatto quantitativo e qualitativo: fonti di diritto generale

norme di diritto generale

in unità di contesto e ordinate per settori organici

principio di uguaglianza

rapporto fra uguaglianza e codificazione

tutti ad una medesima legge

legge in termini generali ed astratti

legge riguarda chiunque e qualsiasi fatto

diritto romano

diritto di ragione, diritto di natura

codificazione

statualità

uguaglianza fra uomini

legge uguale per tutti

sopprimere privilegi di classe

economia di mercato

ma nuove disuguaglianze

nuovo principio di uguaglianza: formale e sostanziale

antica tecnica di legiferazione

a. codici: generalità rapporti; leggi speciali: rapporti caratterizzati da particolari qualificazioni soggettive o oggettive

b. codici: tempo illimitato; leggi speciali: contingenti situazioni o sostituite da altre norme

odierna tecnica di legiferazione

codice civile come fonte di cognizione del diritto

specifiche leggi

legge uguale per tutti art. 3 Cost.

per norme generali ed astratte

non discriminanti

legge ordinaria non può dare un trattamento diverso a cittadini che si trovano in un uguale situazione

uguaglianza sostanziale

art. 3 Cost, co. 2

cittadini non sono uguali

uguaglianza formale

rimuovere ostacoli economici o sociali che impediscono ai cittadini di essere uguali tra loro