Effetto nei confronti dei terzi Il contratto nulloha effetto retroattivo sia tra le parti sia nei confronti dei terzi.
l contratto annullato, invece, ha effetto retroattivo anche nei confronti dei terzi se
l’annullamento dipende da incapacità legale di uno dei contraenti mentre se l’annullamento
dipende, ad esempio, da un vizio della volontà, viene fatto salvo l’acquisto del terzo acquistato a titolo oneroso, se è in buona fede e se ha trascritto l’acquisto prima che venga
trascritta la domanda di annullamento. Rescissione e risoluzionenon hanno effetto retroattivo nei confronti dei terzi, dunque non
pregiudicano i diritti dei terzi. Il terzo fa salvo il proprio acquisto se lo trascrive prima della
domanda di rescissione.