Art. 1341 Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti efficaci confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto le ha conosciute o dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso no effetto, se no specificatamente approvate per iscritto, le condizioni stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte: limitazioni responsabilità, facoltà recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione=sanciscono a carico dell’altro contraente, limitazioni facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie.