Secondo la disciplina del Codice dei Contratti 50/2016, tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico, alla composizione della commissione giudicatrice e a i curricula dei suoi componenti devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente (ossia il sito informatico di una staziona appaltante), nella sezione Amministrazione Trasparente, applicando quindi il D.Lgs 33/2013 (Art 29 50/2016)
Sotto diverso profilo, sempre espressione della trasparenza nei contratti pubblici, si tenga presente che ai sensi dell'Art 1c52e53 190/2012 presso ogni prefettura è istituito un elenco di fornitori, prestarori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, (White list) operanti in alcuni settori considerati a rischio (trasporti di materiali, guardiania dei cantieri, estrazione di materiali inerti, servizi funerari e cimiteriali, smaltimento rifiuti ecc). In caso di attività imprenditoriali ricadendi nei sttori a rischio, le stazioni appaltanti prima di affidare un contratto o autorizzare un subappalto, hanno l'obbligo di consultare l'elenco in questione e non dovranno richiedere la documentazione antimafia alle imprese iscritte. Anche se, durante un giudizio relativo ad una procedura di affidamento di un contratto pubblico, emerga una condotta contrastante con le regole di trasparenza, il Giudice amministrativo deve comunicare all'ANAC ogni informazione rilevante (Art 1 c32bis 190/2012)