((COMMA 1. IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 15, COMMI 4 E 5, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, IL DIRIGENTE SCOLASTICO, SULLA BASE DEL PEI DI CIASCUN ALUNNO, RACCOLTE LE OSSERVAZIONI E I PARERI DEL GLI, SENTITO IL GIT, TENENDO CONTO DELLE RISORSE DIDATTICHE, STRUMENTALI, STRUTTURALI PRESENTI NELLA SCUOLA, NONCHE' DELLA PRESENZA DI ALTRE MISURE DI SOSTEGNO, AL FINE DI REALIZZARE UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO FAVOREVOLE ALLO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI, DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CON ACCERTATA CONDIZIONE DI DISABILITA' IN ETA' EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA, INVIA ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LA RICHIESTA COMPLESSIVA DEI POSTI DI SOSTEGNO