H) E' SOGGETTO A VERIFICHE PERIODICHE NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO AL FINE DI ACCERTARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E APPORTARE EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ((2-BIS. LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE ATTUATIVE, DI CUI AL COMMA 2, AVVIENE AD INVARIANZA DI SPESA E NEL RISPETTO DEL LIMITE DELL'ORGANICO DOCENTE ED ATA ASSEGNATO A LIVELLO REGIONALE E LA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA NON PUO' ESSERE INCREMENTATA IN CONSEGUENZA DELL'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PREDETTO COMMA 2, IVI COMPRESO L'ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALLE SITUAZIONI DI FATTO. 2-TER. CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DA ADOTTARE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE, SONO DEFINITE LE MODALITA', ANCHE TENUTO CONTO DELL'ACCERTAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E IL MODELLO DI PEI, DA ADOTTARE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.))