L’INSERIMENTO DELLA PERSONA DISABILE NEL CONTESTO LAVORATIVO

COSTITUZIONE

ART. 4

IL CITTADINO HA PIENA LIBERTÀ DI SCELTA IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITÀ PROFESSIONALE O LAVORATIVA. TALE CIRCOSTANZA SI CONCRETIZZA,

INTRODUCE UN PRINCIPIO DI PARTICOLARE RILEVANZA SULLA BASE DEL QUALE DEVONO ESSERE INTERPRETATE TUTTE LE ULTERIORI NORME IN MATERIA DI LAVORO. ESSO RACCHIUDE UN IMPEGNO COSTITUZIONALE CHE OBBLIGA IL LEGISLATORE E GLI ALTRI ORGANI DELLO STATO A COMPIERE UNA POLITICA ECONOMICA TESA ALL’ATTUAZIONE COMPLETA DELL’OCCUPAZIONE.

DAL PUNTO DI VISTA NEGATIVO, PER L’ABBATTIMENTO DI TUTTE LE BARRIERE CHE POSSANO OSTRUIRE L’ACCESSO AL LAVORO,

DAL PUNTO DI VISTA POSITIVO, PER LA LIBERTÀ DI ESPLETARE UN’ATTIVITÀ COMPATIBILE ALLE PROPRIE ESIGENZE E ALLE PROPRIE CAPACITÀ PROFESSIONALE.

ART. 36

DIRITTO AL LAVORO

DIRITTO DEL LAVORATORE AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E SUFFICIENTE A VIVERE UNA VITA DIGNITOSA, AL RIPOSO E ALLE FERIE RETRIBUITE

PARIMENTI A OGNI CITTADINO PRIVO DI UNA CAPACITÀ PSICO-FISICA CONFORME AL LAVORO, È ASSICURATO IL DIRITTO AD OTTENERE UN MINIMO DI MEZZI ECONOMICI, IN MODO TALE DA GARANTIRE ALLO STESSO UN’ESISTENZA DIGNITOSA

ART. 38, COMMA 3

SANCISCE IL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’AVVIAMENTO PROFESSIONALE DEGLI INABILI E DEI MINORATI.

RAPPRESENTA IL FULCRO DEL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

IL COMPITO DI UNO STATO DEMOCRATICO NON SI RIDUCE AD ASSICURARE A TALI SOGGETTI LO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA, MA SI SPINGE FINO A FAVORIRE L’INCLUSIONE DEGLI STESSI NEL MERCATO DEL LAVORO

APPARE OPPORTUNO SPECIFICARE CHE, GLI INABILI E I MINORATI, NONCHÉ I SOGGETTI AFFETTI DA ALTERAZIONI PSICO-FISICHE E DOTATI DI UN’ESIGUA CAPACITÀ LAVORATIVA, RISULTANO NON NECESSARIAMENTE ANCHE INABILI ALL’ESECUZIONE DI UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA

COMMA 4

PREVEDE CHE ALL’AVVIAMENTO PROFESSIONALE DEBBANO PROVVEDERE “ORGANI ED ISTITUTI PREDISPOSTI O INTEGRATI DALLO STATO”, SOTTOLINEANDO,

DA UN LATO, LA NECESSITÀ DI PREDISPORRE DELLE MISURE DI INCLUSIONE E ASSISTENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE DISABILI IN AMBITO LAVORATIVO

DALL’ALTRO, L’OBBLIGO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ADEMPIERE TALI COMPITI.

LEGGE 2 APRILE 1948, N. 482

INTRODUCEVA L’ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEI DISABILI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

FINALITÀ “LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO E DELLA INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE DISABILI NEL MONDO DEL LAVORO ATTRAVERSO SERVIZI DI SOSTEGNO E DI COLLOCAMENTO MIRATO”.

CAPOVOLGE L’IMPOSTAZIONE ADOTTATA DALLA PRECEDENTE NORMATIVA:

DA UN LATO, ESSA STABILISCE CHE IL LAVORATORE POSSA ESSERE COLLOCATO NEL POSTO DI LAVORO PIÙ CONSONO ALLE SUE QUALITÀ E CAPACITÀ

, DALL’ALTRO, SOPPRIME I LIMITI PERSONALI, E DI CONSEGUENZA RICONOSCE AL DISABILE, PUR PRIVO DI UNA RESIDUA CAPACITÀ LAVORATIVA, L’OPPORTUNITÀ DI CHIEDERE L’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO E DI ATTENDERE L’INCLUSIONE DELLO STESSO IN UN DATO POSTO DI LAVORO