C) A GARANTIRE LA CONTINUITA' EDUCATIVA FRA I DIVERSI GRADI DI SCUOLA, PREVEDENDO FORME OBBLIGATORIE DI CONSULTAZIONE TRA INSEGNANTI DEL CICLO INFERIORE E DEL CICLO SUPERIORE ED IL MASSIMO SVILUPPO DELL'ESPERIENZA SCOLASTICA DELLA PERSONA HANDICAPPATA IN TUTTI GLI ORDINI E GRADI DI SCUOLA, CONSENTENDO IL COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO ANCHE SINO AL COMPIMENTO DEL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA'; NELL'INTERESSE DELL'ALUNNO, CON DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, SENTITI GLI SPECIALISTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, SECONDO COMMA, LETTERA L), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 416, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI CLASSE O DI INTERCLASSE, PUO' ESSERE CONSENTITA UNA TERZA RIPETENZA IN SINGOLE CLASSI.