1.GLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA MINORAZIONE, ALLE DIFFICOLTA', ALLA NECESSITA' DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE PERMANENTE E ALLA CAPACITA' COMPLESSIVA INDIVIDUALE RESIDUA, DI CUI ALL'ARTICOLO 3, SONO EFFETTUATI DALLE UNITA' SANITARIE LOCALI MEDIANTE LE COMMISSIONI MEDICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295, CHE SONO INTEGRATE DA UN OPERATORE SOCIALE E DA UN ESPERTO NEI CASI DA ESAMINARE, IN SERVIZIO PRESSO LE UNITA' SANITARIE LOCALI.