Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO - Coggle Diagram
FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO
Consiste nell’ap-provazione delle leggi
Il procedimento di approvazione delle leggi si articola in 4 fasi
VOTAZIONE
Il Presidente della Camera alla quale è stata presentata la proposta di legge deve verificarne la regolarità formale e decidere quale procedura di approvazione si seguirà.
Speciale
La Commissione Permanente approva direttamente la proposta di legge, che non viene sottoposta all’approvazione dell’intera Camera. E' la procedura usata per le proposte di legge che hanno meno rilievo o sulle quali è scontato il parere positivo dell’intera Camera.
Abbreviato
Si dimezzano i tempi di discussione. È usata per i provvedimenti legislativi urgenti.
Normale
Il Presidente affida la proposta di legge alla Commissione Permanente competente in materia.
La commissione esamina la proposta e può modificarla
Finito l’esame, il relatore della Commissione riferisce a tutta la Camera il contenuto della legge e i risultati dell’esame.
Inizia la discussione in aula e ogni parlamentare può presentare proposte di modifica chiamate
emendamenti
.
Finita la discussione, inizia la votazione, prima articolo per articolo, e poi sull’intera legge.
La proposta approvata da una Camera deve essere trasmessa all’altra Camera ed essere sottoposta allo stesso iter. Per l’approvazione delle leggi è richiesta la maggioranza semplice.
Redigente
La Commissione permanente scrive il testo della proposta. La proposta sarà esaminata della Camera che però non potrà modificare il testo di legge ma solo votarlo.
PROMULGAZIONE
Dopo che la legge è stata approvata da entrambe le Camere con lo stesso testo, viene trasmessa al Presidente della Repubblica che rende ufficiale l’approvazione firmandola.
Il Presidente della Repubblica esercita le sue funzioni di
garante della Costituzione
attraverso il potere di
VETO SOSPENSIVO
: può rifiutarsi di firmare la legge se pensa che sia in contrasto con la Costituzione.
Il Presidente della Repubblica rinvia la proposta di legge al Parlamento perché sia riesaminata o modifi-cata. Il Parlamento non è però obbligato a modificarla. In questo caso il Presidente della Repubblica dovrà comunque firmarla perché il potere di veto sospensi-vo può essere esercitato una sola volta.
PROPOSTA (O INIZIATIVA) DI LEGGE
Viene presentata una
proposta di legge
da:
E' un testo normativo
redatto in articoli e preceduto da una introduzione che ne chiarisce gli obiettivi
Consigli regionali
Per le materie di competenza delle Regioni
50.000 elettori
Con una raccolta firme, per l'iniziativa di legge popolare
Singoli parlamentari (o gruppi di parlamentari)
C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro)
Per le leggi in materia di economia e lavoro.
Governo
Per attuare il suo programma politico. In questo caso si chiama
disegno di legge
.
PUBBLICAZIONE
La legge riceve il visto del Ministro della Giustizia
Viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione
È esercitata da entrambe le Camere perché un testo di legge, dopo essere stato approvato da una Camera, deve essere trasmesso, discusso e approvato anche dall’altra Camera.
Se una Camera apporta delle modifiche, il testo deve essere ritrasmesso all’altra Camera per l’approvazione delle modifiche.
C'è anche la
PROCEDURA AGGRAVATA DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE
Riguarda, principalmente, le leggi che modificano e integrano la Costituzione Italiana. Il procedimento di approvazione delle leggi costituzionali si differenzia da quello delle leggi ordinarie per due aspetti:
La legge deve essere approvata 2 volte da ciascuna Camera, con un intervallo di 3 mesi tra una votazione e l’altra
Se nella seconda votazione la legge è approvata con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei parlamentari, la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore.
Se nella seconda votazione raggiunge solo la maggioranza assoluta, la legge viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ma non entra in vigore. Restano tre mesi di tempo per l’eventuale richiesta di referendum costituzionale confermativo.