Processo

Ricorso

Reclamo mediazione

Iter processuale

Conciliazione

Sospensione cautelare

Sospensione, interruzione ed estinzione

Atto con cui si introduce il processo tributario.
Sempre a carico della parte privata (ricorrente);
può farlo solo colui al quale viene notificato l’atto da impugnare --> un terzo non può introdurre il giudizio.


Il ricorso deve indicare:

  • la COMMISSIONE TRIBUTARIA a cui è diretto;
  • il RICORRENTE, LEGALE RAPPRESENTANTE, RESIDENZA O SEDE LEGALE;
  • il SOGG CONTRO CUI è PROPOSTO IL RICORSO;
  • l’ATTO IMPUGNATO
  • l’OGGETTO della domanda --> petitum. Annullamento, totale o parziale dell’atto impugnato o l’accertamento di un suo credito nei confronti dell’erario
  • i MOTIVI --> causa petendi (vizio invalidante dell’atto). La motivazione deve essere chiara e sintetica.

Senza queste indicazioni, il ricorso è inammissibile.




Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e al suo interno va indicato l’indirizzo PEC del difensore, oltre che il VALORE DELLA LITE.


Devono essere indicati (non a pena di inammissibilità) il CODICE FISCALE del ricorrente e del difensore.


Nel ricorso possono essere inserite:

  • ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO
  • e ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA di discussione in pubblica udienza.

Ricorso --> atto il cui contenuto tipico ed essenziale è una DOMANDA MOTIVATA, che il ricorrente rivolge al giudice.


Ogni atto può essere impugnato solo per i vizi propri, non per i vizi che riguardano atti precedenti. Es: I vizi dell’accertamento devono essere fatti valere impugnando tale atto. Non possono essere dedotti dal ricorso contro il ruolo o contro la cartella.


TERMINI x la proposizione --> 60 gg dalla NOTIDICA DELL'ATTO che si vuole impugnate.
In caso di lite da rimborso con diniego tacito, il diniego si ritiene formulato dopo 90 gg la presentazione della istanza di rimborso.

Per le controversie di valore NON SUPERIORE a 50.000 Euro --> il ricorso deve contenere al suo interno un tentativo di RECLAMO-MEDIAZIONE.
Cioè una parte del ricorso include un reclamo volto ad ottenere una mediazione e che blocca la procedibilità del ricorso nei 90 gg successivi alla proposizione.


Si cerca di trovare una SOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE


“Mediazione” potrebbe portare a pensare che sarà gestita da un soggetto terzo. In realtà non c'è una situazione del genere. La causa non viene concretamente portata avanti proprio perché le parti hanno quest'ultimo tentativo di conciliazione. Fermo restando che è possibile anche la conciliazione in sede giudiziale.


L'AF se non accoglie il reclamo o la proposta di mediazione formulata dal ricorrente, ha il potere di avanzare la propria proposta.


Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona:

  • con un ACCORDO,
  • e col VERSAMENTO, entro 20gg dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’intera somma dovuta o della prima rata

Le sanzioni amministrative saranno ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge- Le sanzioni vengono usate per indurre le parti a trovare un accordo. Nelle cause di rimborso, la mediazione si perfeziona invece con la sola sottoscrizione dell’accordo.

INTERRUZIONE
quando MUORE la PARTE PRIVATA o il suo RAPPRESENTANTE LEGALE.


La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione. Con norma speciale però per il diritto tributario, si prevede che la società, ai soli effetti fiscali, continui a vivere per altri 5 ANNI dalla richiesta di cancellazione. Allo spirare di questo termine il processo tributario si interrompe e subentrano i soci.


Così come per la sospensione, durante l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo e, in caso di mancata presentazione dell’istanza di ripresa, il processo si estingue.

ESTINZIONE
Il processo può estinguersi:

  • per RINUNCIA AL RICORSO (che dovrà essere accettata dalle parti che hanno interesse alla prosecuzione del processo, ad esempio per porre a carico dell’altra parte le spese processuali),
  • per INATTIVITA' delle parti
    o per CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE --> viene meno l’oggetto del processo ossia l’atto impugnato (conciliazione, autotutela o condoni).

SOSPENSIONE
si ha quando si deve attendere la sentenza di un altro giudice.
Il processo viene sospeso per risolvere una controversia da cui dipende la decisione della causa.
Bisogna distinguere tra:
PREGIUDIZIALITA' ESTERNA --> pendenza dinanzi a un giudice non tributario.
Se la causa pregiudiziale pende davanti al giudice civile, amministrativo o penale, generalmente il processo tributario non viene sospeso.
Gli unici casi in cui è prevista una sospensione necessaria del processo tributario (art 39 D.Lgs 546) sono:

  • Quando è stata presentata una QUERELA DI FALSO
  • o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo STATO O CAPACITA' della persona.

PREGIUDIZIALITA' INTERNZA --> pendenza dinanzi a un giudice tributario.
Se la causa pregiudiziale pende davanti a un’altra commissione tributaria, la causa viene sospesa. È necessario però che le parti della causa pregiudiziale siano le stesse della dipendente.


Oltre ai casi esaminati, il processo tributario deve essere sospeso quando:

  • Viene presentato regolamento preventivo di giurisdizione;
  • Viene sollevata una questione di costituzionalità;
  • Viene disposto il rinvio della controversia alla Corte di giustizia dell’UE;
  • Viene presentato il ricorso per ricusazione del giudice.

La sospensione è dichiarata con ORDINANZA: durante la sospensione non possono essere compiuti atti del processo.


Quando cessa la causa di sospensione --> deve essere presentata ISTANZA DI TRATTAZIONE entro 6 mesi, altrimenti il processo si estingue.

NOTIFICAZIONE RICORSO
(alla controparte)


Nel processo telematico -->la notifica del ricorso è eseguita mediante PEC.


Quando il processo telematico non è obbligatorio (abbiamo processo cartaceo) --> la notifica del ricorso può avvenire in 3 modi:

  • A mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme del c.p.c
    • Mediante spedizione postale --> raccomandata con ricevuta di ritorno
  • Mediante consegna diretta dell’atto alla controparte.

TERMINE NOTIFICAZIONE del ricorso:

  • entro 60 gg dal ricevimento della notifica dell’atto contro cui si ricorre;
  • in caso di ricorso contro il rifiuto tacito di rimborso, il ricorso non deve essere presentato prima di 90 gg dalla presentazione della domanda di restituzione, ma comunque non oltre il termine di prescrizione del diritto.

Termine x impugnare è sospeso --> quando il contribuente che riceve un ADA presenta istanza di accertamento con adesione.


COSTITUZIONE IN GIUDIZIO


Il ricorso viene posto a conoscenza del giudice.


Il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 gg dalla notifica del ricorso.

  • Nel processo telematico --> la costituzione avviene tramite il SIGIT, mediante il deposito del fascicolo.
  • Nel processo cartaceo --> la costituzione avviene tramite il deposito del fascicolo del ricorso alla segreteria della commissione di competenza o tramite la spedizione mediante posta.

La MANCATA COSTITUZIONE DEL RICORRENTE --> rende inammissibile il ricorso. Questo perché è il ricorrente il titolare del diritto di azione.


LA RINUCIA AL RICORSO DEL RICORRENTE --> fa estinguere il processo senza bisogno di accettazione della parte non costituita.


La parte resistente si costituisce in giudizio depositando il fascicolo con:

  • CONTRODEDUZIONI --> sono la risposta della parte pubblica alla parte privata
  • e DOCUMENTI.

I fatti affermati dal ricorrente e non contrastai dal resistente --> si considerano provati in base al principio di non contestazione.


La MANCATA COSTITUZIONE in giudizio della parte RESISTENTE --> avrà delle conseguenze x il resistente il quale NON RICEVERAì

  • avviso di fissazione dell’udienza
  • notifica di istanza di pubblica udienza
    • comunicazione del dispositivo.

La segreteria deve inserire i fascicoli delle parti nel fascicolo processuale.

ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO


Il fascicolo deve essere sottoposto al Presidente della commissione.
Il Presidente valuta l’ammissibilità del ricorso (svolge un esame preliminare del ricorso):


Se c’è uno dei casi di INAMMISSIBILITA' MANIFESTA --> deve dichiararla


Casi di inammissibilità manifesta:

  • Difetti del contenuto del ricorso
  • Ricorso proposto fuori termine
  • Non conformità tra ricorso originale e in copia
  • Mancata costituzione in termine



    Se è ammissibile --> assegnerà il processo ad una sezione.



[Il fascicolo processuale è il “contenitore” di tutti i dati presentati dalle parti e che rilevano ai fini della pronuncia del giudice; quest’ultimo potrà pronunciarsi solo su quanto viene introdotto dalle parti in quanto si tratta di un processo dispositivo, in cui quindi il giudice non va a cercarsi le prove.]

FISSAZIONE UDIENZA


Il presidente della Sezione fissa la data dell’udienza x la sospensione dell’atto impugnato (se richiesta) e dell’udienza di trattazione.


La data deve essere comunicata alle parti almeno 30 gg liberi prima (escludendo giorno iniziale e giorno finale).


Omissione dell’adempimento / violazione del termine --> la decisione è nulla

PRODUZIONE DI DOCUMENTI,
MEMORIE E REPLICHE


Le parti possono:

  • fino a 20 gg prima dell’udienza --> presentare DOCUMENTI
  • fino a 10 gg prima --> presentare MEMORIE (sintesi e spiegazioni dei documenti presentati).

Il doppio termine è stato pensato per dar modo alle parti di predisporre le memorie tenendo conto dei documenti prodotti dall’avversario.


Nel caso di trattazione in camera di consiglio, sono consentite anche brevi REPLICHE scritte fino a 5 gg prima dell’udienza

TRATTAZIONE


In PUBBLICA UDIENZA --> solo qualora sia richiesto da una delle due parti:

  • con atto autonomo dal ricorso, che deve essere notificato alle altre parti costituite e depositato in segreteria 10 gg prima dell’udienza
  • direttamente nel ricorso

IN CAMERA DI CONSIGLIO --> cioè in modo non pubblico e senza la partecipazione delle parti.



Come si svolge la pubblica udienza:

  1. il giudice dà la parola ad un RELATORE che fa parte del collegio, il quale espone le QUESTIONI TRATTATE nel ricorso,
  2. i DIFENSORI delle parti esporranno le proprie ragioni
  3. il COLLEGIO DELIBERERA' in camera di consiglio.
  4. la SENTENZA è resa pubblica mediante deposito nella Segr. della Comm. (entro 30 gg dalla deliberazione),
  5. la Segreteria dovrà comunicare il DISPOSITIVO alle parti costituite entro 10 gg dal deposito

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Anche il processo tributario può estinguersi perché le parti trovano un accordo --> ciò implica una riduzione del tributo accertato.


La conciliazione può avvenire sia in udienza che fuori:


CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA (Art. 48, D. Lgs 546) --> Le parti dovranno presentare istanza congiunta per la definizione (risoluzione) totale o parziale della controversia. Una volta accertata l’ammissibilità della conciliazione, la commissione:

  • Pronuncia una SENTENZA di cessazione della materia del contendere --> se controversia risolta per intero
  • Pronuncia un’ORDINANZA di cessazione parziale della materia del contendere e procede alla trattazione del resto della causa --> se la controversia è risolta solo parzialmente.



    La conciliazione si perfeziona con la SOTTOSCRIZIONE dell’accordo da parte di entrambi, nel quale sono indicate:

  • somme dovute,
  • termini e modalità di pagamento.
    L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

CONCILIAZIONE IN UDIENZA (Art 48-bis, D. Lgs 546) --> ciascuna parte deve presentare un’istanza x la conciliazione totale o parziale della controversia entro il termine di presentazione delle memorie (10 gg prima dell’udienza). Una volta accertata l’ammissibilità della conciliazione, la commissione invita le parti alla conciliazione, rinviando la causa a una successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo.
La conciliazione si perfeziona con la redazione di un PROCESSO VERBALE nel quale sono indicate:

  • somme dovute
  • termini e modalità di pagamento.
    Il processo verbale costituisce titolo x la riscossione x il pagamento delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
    La commissione dichiara con SENTENZA l’estinzione del giudizio x cessata materia del contendere.

Il decreto 546 prevede che le sanzioni amministrative si applicano nella misura del:

  • 40% del minimo previsto dalla legge --> se la conciliazione è perfezionata nel corso del giudizio di 1° GRADO,
  • 50% del minimo previsto dalla legge --> se perfezionata nel corso del giudizio di 2° GRADO.

Il versamento somme dovute o prima rata deve avvenire entro 20 gg dalla sottoscrizione dell’accordo.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute nel temine previsto (o di una sola delle rate diverse dalla prima ) --> il fisco iscrive a RUOLO le residue somme dovute e le sanzioni x omesso pagamento.


La conciliazione tributaria è diversa dalla conciliazione di diritto civile, pur avendo anch’essa la funzione di dirimere una lite, perché l’Amm. non è libera di disporre del suo diritto, ma può solo accordarsi col privato per la giusta composizione della lite: si tratta di un atto, che deriva dall’accordo tra le parti, ma che resta comunque un atto autoritativo, al quale si aggiunge il consenso del contribuente

L’efficacia esecutiva dell’ADA è sospesa ex lege, in parte, dalla presentazione di ricorso --> dopo la presentazione del ricorso, l’AF può riscuotere 1/3 dell’imposta, con gli interessi.


L’efficacia esecutiva non viene impedisce affatto se viene impugnata l’iscrizione a ruolo o la cartella di pagamento.


Il ricorrente può però chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato. La sospensione dipende però da due requisiti:

  • FUMUS BONI --> probabile fondatezza del ricorso
  • PERICULUM IN MORA --> pericolo che si verifichi un danno grave e irreparabile nelle more del giudizio.

La decisione sulla domanda cautelare --> spetta al collegio (o in casi di eccezionale urgenza al presidente) che deciderà in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti e esaminato sommariamente il merito.
La pronuncia del collegio avrà forma di ORDINANZA, dovrà essere motivata e non potrà essere impugnata.
Gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della decisione di 1° grado.


La sospensione della riscossione può essere richiesta anche in appello (alla Comm. Reg. Trib.).
A seguito della sentenza in 1° grado che respinge il ricorso, l’Amministrazione sarà autorizzata a riscuotere una frazione ulteriore del tributo (per i 2/3). Per questo motivo, se sussistono gravi e fondati motivi vi è la possibilità di chiedere al giudice d’appello il ripristino della sospensione.
L’istanza di sospensione può avere ad oggetto:

  • la SENTENZA DI 1° GRADO --> se l’istanza viene accolta, cessa l’effetto della sentenza di 1° grado per la parte che rende esigibile l’atto impugnato ,PERÒ resta riscuotibile l’importo già riscuotibile in 1° grado
  • direttamente l’ATTO IMPUGNATO (invece della sentenza) --> in questo caso se l’istanza viene accolta, sarà integralmente sospesa la riscossione dell’atto impugnato.

Se in appello viene emessa sentenza negativa per il contribuente --> viene meno la sospensione dell’atto impugnato ed è riscuotibile tutto il dovuto.


  • In caso di RICORSO IN CASSAZIONE, la parte che ha proposto ricorso (in Cassazione) può nuovamente proporre istanza per ripristinare la sospensione della riscossione in tutto o in parte, SE in presenza di DANNO GRAVE E IRREPARABILE.
    Anche in questo caso il contribuente può chiedere o la sospensione della sentenza di 2° grado OPPURE l’atto impugnato.
    Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ORDINANZA motivata non impugnabile.

La sospensione può essere subordinata alla presentazione di garanzie.


Nel processo tributario --> le sentenze di condanna sono sentenze che condannano il fisco al rimborso in favore del contribuente e sono immediatamente esecutive. Il pagamento deve essere eseguito entro 90 gg dalla notificazione della sentenza e, in caso di mancata esecuzione, il contribuente può richiedere l’OTTEMPERANZA alla commissione tributaria provinciale o regionale.
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