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CATEGORIE DI IMPRENDITORI - Coggle Diagram
CATEGORIE DI IMPRENDITORI
IMPRENDITORE AGRICOLO (art.2135)
A seguito dell'evoluzione che ha conosciuto, il legislatore ha riformato la norma. E' impresa agricola ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. La produzione di specie animali e vegetali è sempre qualificabile come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Ampliamento della nozione di "allevamento di animali" e di "coltivazione del fondo".
Formulazione originaria: "E' imprenditore agricolo colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Per connesse si intendono le attività dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio dell'agricoltura". Distinzione in 2 categorie: attività agricole essenziali e attività connesse.
Questa nozione ha valore negativo, perché restringe l'ambito di applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale. Dal 1993 è soggetto all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, e ad accordi di ristrutturazione dei debiti
IMPRENDITORE COMMERCIALE (art.2195)
Tratti distintivi: carattere industriale dell'attività di produzione di beni o servizi; carattere dell'intermediazione dell'attività di scambio
PICCOLO IMPRENDITORE
Codice civile-art.2038: "Piccoli imprenditori sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionalmente organizzata con lavoro proprio e dei componenti della famiglia". Tratto distintivo prevalenza del lavoro proprio e familiare.
Legge fallimentare originaria del 2006: dettava una definizione basata su parametri monetari (reddito di ricchezza mobile inferiore al minimo imponibile e capitale investito non superiore a 900mila lire). Con la riforma del 2007 è stata introdotta una definizione basata su parametri dimensionali: patrimonio annuo non superiore a 300mila euro, ricavi annui non superiori a 200mila euro e debiti anche non scaduti non superiori a 500mila euro (nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento).
IMPRESA ARTIGIANA
Era definita dalla legge sull'artigianato (l.860/1956), poi abrogata e sostituita dalla "legge quadro per l'artigianato" (l.443/1985) che contiene una definizione basata sull'oggetto dell'impresa e sul ruolo dell'artigiano nell'impresa.
Rientra nella categoria degli imprenditori commerciali, per cui imprenditore individuale artigiano e società artigiane: falliscono se superano i limiti dimensionali fissati dall'art.1 della legge fallimentare
Categoria ampliata: comprende le società a responsabilità limitata unipersonale e pluripersonale, e società in accomandita semplice
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
In passato si riteneva che le attività d'impresa avessero scopo di lucro, incompatibile con gli scopi ideali e altruistici di queste, per cui non venivano qualificate come "imprese"
Oggi ottengono sempre la qualifica di imprese, indipendentemente dal fatto che l'esercizio dell'attività d'impresa abbia carattere principale o esclusivo
IMPRESA SOCIALE
Ha 2 privilegi: può organizzarsi in qualsiasi forma di organizzazione privata (più imprese possono organizzarsi in un gruppo); possibilità di limitare la responsabilità patrimoniale dei partecipanti a certe condizioni.
Devono iscriversi in una specifica sezione del registro delle imprese; redigere scritture contabili; costituirsi per atto pubblico. Sottoposte al controllo del Ministero del lavoro che può disporre la perdita della qualifica in 2 casi: se rileva l'assenza delle condizioni necessarie per il riconoscimento; 2) in caso di violazioni della disciplina.
Art.2082: "E l'impresa tenuta a operare con metodo economico". Nulla vieta che l'esercizio di attività imprenditoriale produca un avanzo dei ricavi sui costi. Utili e avanzi destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente.
IMPRESA SOCIETARIA
Società: forme associative previste dall'ordinamento per l'esercizio collettivo d'impresa.
Società semplice utilizzabile per attività non commerciale; tutte le altre utilizzabili sia per l'esercizio di attività commerciale che agricola, dette "società commerciali
Le società commerciali si distinguono in: società con oggetto agricolo (esonerate dal fallimento e da altre procedure concorsuali) e società con oggetto commerciale (esonerate dal fallimento dal 2007 con la riforma del diritto fallimentare, se non superano le soglie dimensionali). Entrambe devono: iscriversi nel registro delle imprese e tenere le scritture contabili.
IMPRESE PUBBLICHE (Stato ed enti pubblici svolgono attività d'impresa)
ENTI PUBBLICI ECONOMICI: pubblica amministrazione esercita attività commerciale mediante enti pubblici (no fallimento e disciplina per la crisi aziendale)
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: lo Stato svolge attività d'impresa servendosi di strutture di diritto privato, attraverso la costituzione di società per azioni.
IMPRESE-ORGANO: lo stato ed enti pubblici territoriali esercitano attività d'impresa attraverso proprio apparato organizzativo privo di soggettività. No iscrizione nel registro delle imprese e tenuta delle scritture contabili
IMPRESA FAMILIARE (art.230 bis)
Impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (famiglia nucleare).
Prima della riforma del diritto di famiglia: il lavoro si presumeva a titolo gratuito e nessun diritto era riconosciuto alla famiglia nucleare. Il legislatore ha previsto una tutela minima e necessaria, per coloro che prestano il proprio lavoro nell'azienda o nella famiglia: riconoscimento di diritti patrimoniali e amministrativi
Diritti patrimoniali: diritto al mantenimento, alla partecipazione degli utili dell'impresa, diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi; diritto di prelazione sull'azienda
Diritti amministrativi: ciascuno ha un voto (tranne l'imprenditore che è destinatario delle decisioni), le decisioni vengono assunte a maggioranza. Diritto di partecipazione trasferibile con consenso unanime ad un altro membro; è liquidabile se cessa la prestazione di lavoro. Hanno diritto ad un risarcimento, se l'imprenditore viola i poteri che sono riconosciuti alla famiglia nucleare.
IMPRESE CIVILI
TESI FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO: per attività industriale si intende attività che implichi l'impiego di materie prime e la loro trasformazione a opera dell'uomo; per attività intermediaria quella nella quale ricorrono sia l'acquisto che la vendita del bene.
TESI CONTRARIA: attività industriale significa attività non agricola; attività intermediaria significa attività di scambio