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CONSORZI - Coggle Diagram
CONSORZI
Consorzio fra imprenditori
Art.2602: contratto con cui più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese".
Requisito: deve essere concluso solo fra imprenditori
Contratto formale: redatto per iscritto a pena di nullità (art.2603 c.1). Deve contenere: oggetto, obblighi dei consorziati, eventuali contributi in denaro per il funzionamento del consorzio; per il consorzio del contingentamento anche le quote dei consorziati o le modalità per stabilirle (c.2)
Contratto di durata: stabilita dalle parti, in mancanza è valido per 10 anni
Contratto aperto: possono partecipare nuovi imprenditori (consenso unanime). Modalità per l'ammissione stabilite dal contratto, in mancanza si presume che abbia struttura chiusa
Art.2610: "salvo diversa pattuizione, il trasferimento dell'azienda, determina il subingresso dell'acquirente al contratto di consorzio. Può essere impedito se sussiste una giusta causa e se il trasferimento è avvenuto per atto fra vivi
Nel linguaggio giuridico assume diversi significati
CONSORZIO OBBLIGATORIO: a metà strada tra diritto pubblico e diritto privato (regolano dalle norme di entrambi)
CONSORZIO FRA IMPRENDITORI
CONSORZIO DI DIRITTO PUBBLICO: forma di cooperazione prevista dal diritto pubblico, sottoposta al controllo della Corte dei Conti in merito alla contabilità
Scioglimento limitatamente ad un consorziato
Scioglimento del consorzio: cause fissate dall'art.2611 (scadenza del termine, decisione unanime, conseguimento oggetto o impossibilità di conseguirlo, provvedimento autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge)
Esclusione: decisione dei consorziati
Recesso (volontà del consorziato
Distinzione fra consorzi anticoncorrenziali e consorzi di coordinamento
CONSORZI ANTICONCORRENZIALI: disciplinano la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori, che esercitano le stesse attività o attività similari. Manifestazione dei "patti limitativi della concorrenza" o "cartello" ce prevedevano obbligazioni negative per garantire il quieto vivere
CONSORZI DI COORDINAMENTO: introdotti nel 1942, strumento di cooperazione interaziendale, finalizzato alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate
Distinzione fra consorzi con attività interna e consorzi con attività esterna
CONSORZI CON ATTIVITA' INTERNA: disciplinano i rapporti fra i consorziati. Si compongono di due organi: assemblea (organo deliberativo composto da tutti i consorziati) e organo direttivo (aventi funzioni esecutive). Deliberazioni assunte a maggioranza, entro 30 giorni possono essere impugnate. Per modificare il contratto è richiesta l'unanimità.
CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA: assumono obbligazioni con i terzi. 2 livelli di tutela nei confronti dei terzi: 1) formazione del fondo consortile costituito dai contributi e dai beni acquistati; 2) responsabilità per le obbligazioni assunte
L'art.2615 distingue: obbligazioni in nome e per conto del consorzio (risponde questo con il fondo consortile) e obbligazioni in nome del consorzio e per conto dei singoli consorziati (rispondono sia il singolo che il consorzio)