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GLI EFFETTI DEL CONTRATTO NEI CONFRONTI DELLE PARTI E DEI TERZI - Coggle…
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO NEI CONFRONTI DELLE PARTI E DEI TERZI
Un contratto ha
efficacia vincolante
per le parti che sono obbligate ad osservare le regole in esso contenute.
Il vincolo contrattuale può essere sciolto solo in caso di:
Mutuo dissenso
: accordo con il quale le parti decidono di non dare più esecuzione ad un contratto e di liberarsi degli impegni reciprocamente assunti.
Recesso
: dichiarazione di una parte di recedere dal contratto, cioè di sottrarsi in modo
unilaterale
dagli obblighi che ne derivano.
Recesso legale
: viene stabilito dalla legge.
Previsto in alcuni contratti di
lunga durata a tempo indeterminato
oppure quando si verifica una
giusta causa
.
Recesso convenzionale
: è previsto espressamente nel contratto.
Obbligo di esercitarlo prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.
Diritto di ripensamento
: è previsto nei contratti a distanza e nei contratti negoziati al di fuori di locali commerciali dell'impresa.
Multa penitenziale
: corrispettivo che le parti versano in caso di recesso anticipato.
Il contratto
non produce
effetti nei confronti di terzi
Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo
: il terzo può rifiutarsi di eseguire una prestazione che una delle due parti ha promesso all'altra a suo nome.
Divieto di alienazione
: se un soggetto si obbliga a non vendere un bene, questo è efficace solo tra le parti ma non nei confronti di terzi.
La
rappresentanza
è il potere si un soggetto (rappresentante) di compiere un'attività giuridica al posto di un'altra persona (rappresentato)
Rappresentanza diretta
: il rappresentante agisce nei confronti di terzi
per conto e in nome
del rappresentato.
Gli effetti del contratto si producono direttamente nei confronti del rappresentato.
Rappresentanza indiretta
: il rappresentante o
prestanome
agisce nei confronti dei terzi per conto del rappresentato ma a suo nome.
Gli effetti del contratto si producono prima direttamente sul rappresentante e dopo indirettamente sul rappresentato.
Rappresentanza legale
: viene attribuita dalla legge quando il rappresentato è un
incapace
e quindi non in grado di curare i propri interessi.
Rappresentanza volontaria
: deriva dalla volontà del rappresentato con un atto chiamato
procura
La procura è un atto:
Unilaterale
, è sufficiente la volontà del rappresentato e non richiede l'accettazione del rappresentante.
Non solenne
, non necessita una forma determinata.
Speciale
, se riguarda uno o più affari determinati o
generale
se riguarda tutti gli affari del rappresentato.
In alcuni casi il rappresentante conclude un contratto nell'interesse proprio o di un terzo anzichè di quello del rappresentato.
Il rappresentato può chiedere l'
annullamento
del contratto per
conflitto di interesse
Contratto con se stesso
: contratto concluso da un rappresentante in proprio o come rappresentante di un'altra persona.
Rappresentanza senza potere
: una persona conclude un contratto come rappresentante di un'altra
senza averne i poteri
(difetto di rappresentanza) o
andando oltre i poteri
che gli vengono attribuiti con la procura (eccesso di rappresentanza).
Un contratto concluso dal rappresentante senza poteri è
inefficace
nei confronti del
preteso rappresentato
(a meno che egli non lo approvi con una
ratifica
successiva) e del
falso rappresentante
che ha l'obbligo di risarcire i danni alla parte lesa.
La
simulazione
si verifica quando le due parti
fingono
di concludere un contratto che in realtà non vogliono concludere.
La simulazione è giustificata dall'interesse di creare una situazione apparente diversa da quella effettiva per motivi leciti o illeciti.
Le parti fanno una
dichiarazione apparente
e in seguito di scambiano una
controdichiarazione nascosta
in cui esprimono le loro vere intenzioni.
Gli effetti della simulazione sono diversi a seconda sia opponibile o meno ad altri soggetti.
Opponibile
: può essere fatta valere nei confronti dell'altra parte e/o da un terzo nei confronti delle parti.
Non opponibile
: non può essere fatta valere nei confronti delle parti o di terzi in buona fede che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente senza essere o poter essere a conoscenza del contratto simulato.
La simulazione si distingue in:
Assoluta
: le parti fingono di stipulare un contratto ma in realtà non vogliono che si producano i suoi effetti (
contratto simulato
).
Relativa
: le parti fingono di concludere un contratto ma in realtà vogliono che si producano gli effetti di un altro contratto (
contratto dissimulato o nascosto
).