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Acquisto della Proprietà, Gabriele Corradin 3^AER C - Coggle Diagram
Acquisto della Proprietà
Titolo Originario
Accessione
Art. 934
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
Unione e Commistione
Art. 939
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
Invenzione
Artt. 927-930
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti
il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Specificazione
Art. 940
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera.
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Usucapione
Artt. 1158-1162
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Titolo Derivativo
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Contratti
Art. 1321
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere
tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
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Art. 922
La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per
specificazione, per unione o commistione per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.
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